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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 10768/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 2884-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'ENPALS - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del Oggetto RICORSO INAMMISSIBILE R.G.N. 2884/2018 Cron.

Rep.

Ud. 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3743/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 4505/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ visto l'a rt. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente, volta alla riliquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo con inquadramento nel gruppo A dei lavoratori dello spettacolo e determinando la quota B della pensione con il criterio della media delle migliori 1900 giornate.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria.

3. L’INPS ha resistito con controricorso ed eccepito l’inammissibilità del ricorso, per decorso del termine breve d’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso avverso la sentenza gravata, già impugnata dall’attuale ricorrente per revocazione il 25 luglio 2017, va dichiarato inammissibile perché tardivo, in quanto notificato (in data 10 gennaio 2018) oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso per revocazione, nonostante il rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex art. 398, quarto comma, cod.proc.civ.

5. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, la conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; la tempestività del successivo ricorso per cassazione va, quindi, verificata con riferimento non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia, a seguito di istanza di parte, sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, quarto comma, cod.proc.civ. (Cass. n. 23592 del 2004 e successive conformi).

6. In def initiva, introdotto il giudizio per revocazione con atto depositato il 25 luglio 2017, e negata la sospensione del termine per proporre l’impugnazione di legittimità(come adeguatamente documentato dall’INPS), il ricorso per cassazione ora all’esame, notificato in data 10 gennaio 2018, è intempestivo.

7. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge spese e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 ottobre Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 2884-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'ENPALS - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del Oggetto RICORSO INAMMISSIBILE R.G.N. 2884/2018 Cron. Rep. Ud. 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3743/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 4505/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ visto l'a rt. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente, volta alla riliquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo con inquadramento nel gruppo A dei lavoratori dello spettacolo e determinando la quota B della pensione con il criterio della media delle migliori 1900 giornate. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria. 3. L’INPS ha resistito con controricorso ed eccepito l’inammissibilità del ricorso, per decorso del termine breve d’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso avverso la sentenza gravata, già impugnata dall’attuale ricorrente per revocazione il 25 luglio 2017, va dichiarato inammissibile perché tardivo, in quanto notificato (in data 10 gennaio 2018) oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso per revocazione, nonostante il rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex art. 398, quarto comma, cod.proc.civ. 5. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, la conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; la tempestività del successivo ricorso per cassazione va, quindi, verificata con riferimento non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia, a seguito di istanza di parte, sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, quarto comma, cod.proc.civ. (Cass. n. 23592 del 2004 e successive conformi). 6. In def initiva, introdotto il giudizio per revocazione con atto depositato il 25 luglio 2017, e negata la sospensione del termine per proporre l’impugnazione di legittimità(come adeguatamente documentato dall’INPS), il ricorso per cassazione ora all’esame, notificato in data 10 gennaio 2018, è intempestivo. 7. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge spese e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 ottobre Il Consigliere estens
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