CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26113/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; -controricorrenti- nonché F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26113/2017 Numero sezionale 398/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 15499/2022Data pubblicazione 16/05/2022 -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1591/2017, depositata il 22/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I signori [OSCURATO:PERSONA]-Villanova proposero opposizione al decreto ingiuntivo, dell’importo di € 47.982,14, ottenuto nei loro confronti dall’arch. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale da lui svolta quale progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione degli stessi. Dedussero che, a causa di un’esecuzione della prestazione del Longhetto non conforme al canone dell’art. 1176 c.c., si erano verificate gravi anomalie nella realizzazione dei solai, in conseguenza delle quali si erano rese necessarie opere di consolidamento, che gli odierni ricorrenti avevano dovuto eseguire a proprie spese. A seguito di autorizzazione del giudice, gli opponenti chiamarono in causa anche la ditta esecutrice dei lavori ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, in solido col Longhetto. Quest’ultimo, a sua volta, chiamò in causa la propria assicurazione della responsabilità professionale ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Il Tribunale di Treviso rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto. Proposero, quindi, appello gli odierni ricorrenti, censurando la sentenza di primo grado per avere ignorato i profili di inadempimento dedotti, sotto l’egida degli artt. 1176 e 1668 c.c., in relazione alla difformità dell’opera rispetto al progetto (in particolare, la misura dei connettori dei solai, inferiore a quella indicata negli elaborati progettuali, che ne avevano determinato F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26113/2017 Numero sezionale 398/2022 l’inflessione). La Corte d’Appello di Venezia rigettò il gravame, Numero di raccolta generale 15499/2022Data pubblicazione 16/05/2022 osservando come dalla c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo (e acquisita al processo di primo grado) fosse emerso che “la differente misura dei connettori non si [era] tradotta in difformità o vizi che ne richied[essero] l’eliminazione a spese del progettista, né, tantomeno, che rend[essero] le opere inadatte alla loro destinazione d’uso” (pag. 12 della sentenza impugnata). Non ravvisando errori nel metodo seguito e nelle argomentazioni del c.t.u., i giudici di secondo grado ritennero superfluo dar corso a una nuova consulenza, la quale, tra l’altro, in considerazione del tempo trascorso, “non sarebbe [stata] idonea allo scopo, né sarebbe [stata] ammissibile una nuova CTU finalizzata alla quantificazione dei costi di opere di consolidamento, di impermeabilizzazione del tetto e dello scantinato che gli appellanti non [avevano] provato di avere eseguito, ovvero con riferimento alla quantificazione di danni rimasti parimenti indimostrati” (pag. 16 della sentenza impugnata). 2. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, i signori [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1218, 1176, 1659, 1667, 1668, 2224 c.c., osservando come la difformità dei solai rispetto al progetto, indipendentemente da qualsivoglia riflesso sulla tenuta statica dell’edificio, integrasse di per sé un inadempimento delle obbligazioni gravanti sull’arch. Longhetto, quale direttore dei lavori, e sulla [OSCURATO:PERSONA], quale appaltatrice, obbligando gli stessi al risarcimento del danno quantificabile nelle spese per l’eliminazione dei vizi (da quantificarsi mediante c.t.u.). Nel proprio controricorso, l’arch. Longhetto deduce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che esso non avrebbe censurato l’autonoma ragione di rigetto della domanda, consistente nella mancata prova delle opere di ripristino poste in essere dai ricorrenti e dei relativi costi, che - a giudizio della Corte veneziana - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26113/2017 Numero sezionale 398/2022 avrebbe reso esplorativa un’eventuale c.t.u.. In secondo luogo, ilNumero di raccolta generale 15499/2022Data pubblicazione 16/05/2022 ricorso sarebbe inammissibile perché volto a sottoporre alla Corte di Cassazione una questione di merito, quale sarebbe l’esistenza o meno di una difformità dell’opera, suscettibile di fondare la responsabilità contrattuale del direttore dei lavori e della società appaltatrice degli stessi; difformità, peraltro, esclusa dalla sentenza impugnata, all’esito di un’approfondita e coerente disamina delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo eseguito. Ha depositato controricorso anche la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (società succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione), evidenziando la novità della questione introdotta in appello (e reiterata nel ricorso per cassazione) dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Villanova i quali, se nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano considerato la difformità dei connettori quale fonte di un vizio costruttivo, nell’appello l’avevano dedotta quale ragione di inadempimento in sé e per sé considerata (indipendentemente, quindi, dalla sua incidenza sulla conformità dell’opera - complessivamente considerata - rispetto alle direttive progettuali). Eccepisce, inoltre, la controricorrente che “il punto di partenza di tutto il ragionamento avversario (difformità dei “connettori” installati rispetto a quelli di progetto) non è stato mai seriamente accertato (avendo il c.t.u., in sede di a.t.p., “misurato solo un numero molto ristretto di “connettori” rispetto alle parecchie centinaia installate e, tra l’altro, non con misurazione diretta, ma da lastra radiografica”), e che in ogni caso nessun pregiudizio patrimoniale (con riferimento alle spese asseritamente sopportate per il rifacimento dei solai) è stato comprovato dai ricorrenti. Con atto depositato telematicamente il 28.1.2022, gli avvocati dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno comunicato la loro rinuncia al mandato professionale. 3. Il ricorso è infondato. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26113/2017 Numero sezionale 398/2022 Preliminarmente, si deve puntualizzare come, nell’atto di citazione Numero di raccolta generale 15499/2022Data pubblicazione 16/05/2022 in opposizione a decreto ingiuntivo, introduttivo del processo di primo grado, gli attori non domandarono la risoluzione del contratto d’opera intellettuale, né sollevarono un’eccezione di inadempimento, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno, “disposta la compensazione fra le eventuali poste di credito e debito reciproche”. Con riferimento alla posizione dell’arch. Longhetto si deve applicare, pertanto, il principio secondo cui, “in tema di appalto, qualora l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass., n. 29218/2017). Il titolo di responsabilità evocato nei confronti dell’arch. Longhetto nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo è l’inesatto adempimento del contratto di prestazione d’opera intellettuale finalizzato alla progettazione e alla direzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dei ricorrenti. Per quel che riguarda, invece, la [OSCURATO:PERSONA], a seguito della relativa chiamata in causa i signori [OSCURATO:PERSONA]-Villanova avanzarono domanda di condanna di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. (“e comunque per non esatto adempimento del contratto d’appalto inter partes”) o, in subordine, ex artt. 1667 e 1668 c.c. (in entrambi i casi, in solido con il creditore opposto). Il giudice di merito, apprezzando - nell’esercizio della sua discrezionalità - le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo (già acquisito al processo di primo grado), ha ritenuto che l’opera F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26113/2017 Numero sezionale 398/2022 oggetto del contratto d’appalto (e, prima ancora, della Numero di raccolta generale 15499/2022Data pubblicazione 16/05/2022 progettazione da parte dell’architetto odierno controricorrente) non presentasse difformità o vizi riconducibili all’art. 1667 c.c. (e, più in generale, che non potesse configurarsi un inesatto adempimento del professionista allo obbligazioni contrattuali assunte), valutando, da tale punto di vista, irrilevante la difformità dei connettori del solaio rispetto alle indicazioni del progetto. Tale conclusione si fonda sulla considerazione del contenuto dell’obbligazione assunta dal progettista e direttore dei lavori, da un lato, e dalla ditta appaltatrice dall’altro, consistente nella complessiva ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione dei ricorrenti. Una volta sussunta la fattispecie sotto l’egida dell’art. 1668 c.c., la censura dei ricorrenti mira inammissibilmente a infirmare una valutazione di fatto, operata dal giudice di merito mediante il riferimento alle risultanze dell’esperita consulenza, non sindacabile - come tale - in sede di legittimità. Né ha pregio il tentativo di concentrare il giudizio (e, dunque, la valutazione circa l’inadempimento) sull’esatta corrispondenza delle caratteristiche del solaio alle indicazioni contenute nel progetto, in funzione di un interesse specifico e ulteriore del committente, in primo luogo perché tale interesse (non patrimoniale, correlato al trauma patito dall’[OSCURATO:PERSONA] in occasione del terremoto del Friuli) risulta dedotto, per la prima volta, nell’atto di appello (come osservato dall’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso), e in secondo luogo perché non è stato neppure allegato che esso fosse stato tempestivamente rappresentato al progettista-direttore dei lavori e all’appaltatore, né tantomeno cristallizzato nel testo contrattuale. In ogni caso, il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi - di per sé idonea a condurre al rigetto della domanda risarcitoria - relativa alla mancata prova del danno. La Corte d’appello veneziana ha, infatti, affermato, a pag. 15 della sentenza impugnata, che “in ogni caso, le domande risarcitorie svolte dagli F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26113/2017 Numero sezionale 398/2022 appellanti non potrebbero trovare accoglimento in ragione della Numero di raccolta generale 15499/2022Data pubblicazione 16/05/2022 assoluta genericità di esse, non avendo gli stessi indicato e neppure quantificato i danni che sarebbero derivati dall’inesatto adempimento dell’appellato arch. Longhetto”; nonché, più avanti, che “non sarebbe idonea allo scopo, né sarebbe ammissibile una nuova CTU finalizzata alla quantificazione dei costi di opere di consolidamento, di impermeabilizzazione del tetto e dello scantinato che gli appellanti non hanno provato di avere eseguito, ovvero con riferimento alla quantificazione di danni parimenti indimostrati” (pag. 16). Gli stessi ricorrenti hanno, infatti, dedotto di avere provveduto, “a proprie spese, a opere di consolidamento implicanti il sostanziale rifacimento dell’opera, con il risultato di ottenere una struttura solida e priva di fenomeni di “imbarcamento” (pag. 3 del ricorso per cassazione). Ancora, si legge a pag. 9 del ricorso, che, al termine delle operazioni di a.t.p., il sig. [OSCURATO:PERSONA] “provvedeva, a proprie spese, al completo consolidamento dei solai e così, ai connettori ridotti del 20%, venivano affiancati quelli che sarebbero dovuti venire installati originariamente, con il risultato che, ora, i solai si presentano stabili e senza segni di cedimento”. Non dimostrando l’effettiva esecuzione di tali opere e i loro costi, i ricorrenti non hanno messo il giudice di merito nelle condizioni di apprezzare e quantificare il danno patrimoniale invocato, limitandosi a sollecitare una c.t.u., per tali ragioni, evidentemente “esplorativa”. Nei riguardi di tale statuizione nessuna censura è stata indirizzata nel ricorso per cassazione, con la conseguenza della non decisività dell’unico motivo proposto, il quale, anche se accolto, non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata in punto di diniego della condanna risarcitoria. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo) in favore dei due controricorrenti. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26113/2017 Sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei Numero sezionale 398/2022Numero di raccolta generale 15499/2022 presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, Data pubblicazione 16/05/2022 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’articolo 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di € 4.100,00 a titolo di compensi professionali ed € 200,00 per spese, oltre accessori di legge, e in favore della Impresa edile Savian di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di € 4.100,00 per compensi professionali ed € 200,00 per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6