CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 novembre 2021, la Corte di appello di Firenze respingeva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., di cui alla sentenza emessa in assenza dal Tribunale di Pistoia il 6 maggio 2014, irrevocabile il 2 maggio 2015. Nel corso del processo l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato il 26 luglio 2012 presso il domicilio del fratello, dal quale [OSCURATO:PERSONA] (che era ivi posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un diverso e precedente procedimento a suo carico) era evaso il 5 ottobre 2011 rendendosi irreperibile. Di talché, attesa la regolarità di detta notifica cui erano seguite le altre presso il difensore di ufficio, riteneva la Corte che [OSCURATO:PERSONA], siccome resosi deliberatamente irreperibile, non versava in una situazione di incolpevole mancata conoscenza del processo penale a suo carico. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato, che ne ha chiesto l'annullamento perché, da un lato, la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. a mezzo ufficiale giudiziario non aveva raggiunto il destinatario, già allontanatosi da circa un anno dall'abitazione del fratello ove era posto agli arresti donniciliari, e dall'altro il decreto di citazione a giudizio venne notificato al difensore di ufficio, cui era seguita la celebrazione del processo nell'assenza dell'imputato, che rimaneva all'oscuro del processo e della sua conclusione nonostante la regolarità formale di siffatte notifiche. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con il quale la difesa del condannato lamenta l'erroneità in punto di diritto della decisione di rigetto della richiesta di rescissione del giudicato e la mera apparenza della relativa motivazione, è fondato. 2. La Corte di appello ha negato che il ricorrente versasse in condizioni di incolpevole mancata conoscenza del processo, al quale era rimasto assente, sul rilievo della avvenuta notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini per il reato di evasione nelle mani del fratello dello stesso, presso il quale era stato posto agli arresti domiciliari, nell'ambito di un diverso e precedente procedimento a suo carico, e da cui si era arbitrariamente allontanato da circa un anno rendendosi deliberatamente irreperibile. Ebbene le verifiche condotte dalla Corte di merito si sono arrestate alla regolarità formale del procedimento di notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., senza considerare gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione controversa. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la conoscenza del procedimento, effettiva e reale e non soltanto presunta per la regolarità del sistema delle notificazioni, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, che non è equiparabile a quella offerta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, perché non contenente le informazioni essenziali per comprendere la prossima celebrazione del processo, il luogo ed il tempo dell'udienza, l'accusa contestata, fermo restando che l'imputato non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Soltanto in questi ultimi casi, il processo può legittimamente celebrarsi in assenza dell'imputato, colpevolmente postosi nelle condizioni di non ricevere le necessarie informazioni e disinteressatosi del suo esito. I medesimi principi sono stati ulteriormente sviluppati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite a proposito della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia la certezza che egli abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Si pretende dunque una conoscenza reale ed effettiva del procedimento, quale condizione imprescindibile per la valida celebrazione del processo senza la partecipazione dell'imputato, potendosi ritenere colpevole l'ignoranza del processo e legittimare il diniego della rescissione del giudicato. La regolarità formale della notificazione, non eseguita nei confronti della persona del destinatario, in linea di principio non consente di escludere che egli ne sia rimasto incolpevolmente all'oscuro per l'assenza di contatti col difensore o per altra causa a lui non imputabile: la questione va risolta sulla base delle acquisizioni probatorie del caso specifico idonee a dimostrare la mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137). 3. Orbene, l'avere la Corte territoriale arrestato la disamina alla regolarità formale della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini costituisce esito insufficiente, che non pone al riparo dalla possibilità che [OSCURATO:PERSONA], il quale era evaso dal luogo ove era posto agli arresti domiciliari da circa un anno nell'ambito di un diverso e precedente procedimento a suo carico, rendendosi irreperibile, abbia ignorato la celebrazione del processo per il reato di evasione e non vi abbia partecipato per fatto non ascrivibile alla sua libera determinazione. L'assenza fisica dal luogo di notificazione e l'assistenza legale prestata dal difensore d'ufficio, col quale non vi è prova di un qualsiasi contatto sull'andamento del processo, hanno potenzialmente compromesso i diritti partecipativi dell'imputato, verosimilmente venuto a conoscenza del giudizio definito a suo carico solo quando è stata posta in esecuzione la sentenza di condanna. 4. Per le considerazioni svolte il ricorso dev'essere accolto e va conseguentemente disposta la revoca della sentenza n. 656/2014 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 6 maggio 2014 nei confronti del ricorrente nonché la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia per l'ulteriore corso. P. Q. M. Revoca la sentenza n. 656/2014 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 6 maggio 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia per l'ulteriore corso. Così deciso il