CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 28350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], presentata per la precedente udienza del 22 marzo 2023, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato che ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità per difetto di querela; fl [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato, riducendo il trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa nel primo grado di giudizio nei confronti del ricorrente, per il delitto di tentato furto in un supermercato di sei barrette Kinder, aggravato dall'esposizione della merce alla pubblica fede. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo d'impugnazione, di seguito riportato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. E' in particolare dedotta violazione di legge (e comunque vizio di motivazione) con riferimento alla mancata esclusione, da parte della predetta decisione, dell'aggravante dell'esposizione della merce alla pubblica fede poiché, come dichiarato in sede di sommarie informazioni dall'addetto alla vigilanza del supermercato, [OSCURATO:PERSONA], i soggetti agenti erano stati controllati sin dal momento nel quale avevano fatto ingresso nel centro commerciale in quanto a lui noti per essere dediti alla commissione di furti. Pertanto, la conseguente situazione di sorveglianza e controllo continuativa avrebbe ostacolato quella facilità di raggiungimento tipica della ratio dell'aggravante in questione. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, in data 28 febbraio 2023, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per assenza di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere esaminata prioritariamente la deduzione formulata dal difensore dell'imputato solo con la memoria del 28 febbraio 2023 con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per mancanza di querela. Occorre rilevare, infatti, che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., secondo cui: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza di tale riforma nel caso in esame è indubbia, poiché a seguito di essa la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede non rende più il delitto di furto procedibile d'ufficio.[OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro che la novità normativa riguardante il predetto mutamento del regime di procedibilità trovi applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione si può pervenire, anche in assenza di una specifica disciplina transitoria, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza della stessa sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. In particolare, detto principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di tenore analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188, circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Applicando i riferiti principi nella fattispecie per cui è processo ne deriva che la richiamata novella del d.lgs. 150 del 2022, laddove ha reso il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede procedibile a querela, quale disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello ascritto al ricorrente. Ciò posto, manca agli atti del fascicolo d'ufficio 601a querela, per la presentazione della quale è ormai spirato anche il termine contemplato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022. Peraltro agli atti vi è la denuncia presentata nell'immediatezza dei fatti dal direttore del supermercato, denuncia dalla lettura della quale si evince che, anche per la restituzione della refurtiva, non vi era alcuna volontà dello stesso di richiedere l'esercizio dell'azione penale. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità. Così deciso in Roma il