CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28535/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso lo studio dell ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 43; –ricorrente – contro Renato CONTI, Carlo TERRAGNI, Beatrice MAJONE , [OSCURATO:PERSONA] MAJONE e [OSCURATO:PERSONA] CHIRULLI, questi ultimi quali eredi di Ugo MAJONE, rappresentat i e difes i dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Ol iviero Mazzone, come da procura in calce al contro ricorso, elettivamente domiciliat i presso lostudio del secondo , in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45 ; –resistenti – Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – Architetto – Inadempimento – Risarcimento del danno. CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1282 /20 20 , pubblicata il 25maggio 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.La Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Comoavverso la sentenza del T ribunale della stess a città , con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità professionale di due ingegneri([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di un architetto (arch. [OSCURATO:PERSONA]), tutti e treprogettisti incaricati dal Comune di Como, nel dicembre 1994,delle opere di difesa e protezione delle esondazioni del lago di Como, nel comparto piazza Cavour - lungo [OSCURATO:PERSONA] e Trieste , ai quali il predetto Comune imputavagli errori e o le omissioni nella progettazione delle medesime opere e d aveva rigettato , conseguente mente , la domanda risarcitoria proposta dal Comunenei confronti dei convenuti per i danni patr imoniali e non patrimoniali derivati, con compensazione dellespese. In particolare, ilgiudice di prime cure aveva rigettato le eccezioni di prescrizione del diritto al risarcimento danni e di nullità dell’atto introduttivo sollevate dai convenuti, nonché, nel merito,aveva accertato la responsabilità ex art. 1218 c.c. dei progettisti convenuti poiché gli stessi non avevano fornito la prova liberatoriadell’adempimento e, allo stesso tempo,aveva ritenuto non provato , nonostante l’ oner e gravante sul Comune, il nesso causale circa l ’ esistenza de l danno causalmente riconducibile all’inadempimento; pertanto, aveva respinto la richiesta di CTU e la domanda risarcitoria del Comune, nonchéquella formulata in via riconvenzionale dai convenuti di condanna del Comune al risarcimento ex art. 96 c.p.c.. CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] quanto ancora di interesse, la Corte d’appello ha anch’essa accertato la sussistenza di errori nel progetto originarioda imputare ai progettistied alla impresa appaltatrice , nonché la carenza di produzione da parte del Comunedel medesimo progetto originario, sebbene fosse onerato di produrlo, ma ha escluso, tuttavia, che a detti errori potesse ritenersi causalmente collegato il danno lamentato dall’ente comunale. 2. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Como propon e ricorso per cassazione articolato in tre motivi . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre dichiaratisi eredi di [OSCURATO:PERSONA], hannoresistito con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrentee parte resistente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta la “violazione e/ofalsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c , degli artt. 1218, 1223 e 2697” e censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale, una volta accertato l’inadempimento (non avendo fornito prova contraria i progettisti)e, quindi, la potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli,ha sostenuto la necessità della prova del nesso causale ed omesso l ’ accertamento sul punto , nonostante nella perizia ANAC fosse riconosciuta la causa del cedimento nell’esecuzione di opere, in variante migliorativa, previste dal progetto originario. 2.Con il secondo motivo, il Comune ricorrente denuncia “la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, c.1, n. 4 c.p.c. per violazione del giudicato interno e per assoluta contraddittorietà della motivazione; e/o artt. 41 c.p. e 2055 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.”; in particolare, sotto un primo profilo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia travalicato i limiti del thema CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi decidendum, tenuto conto,per un verso, del giudicato interno formatosi sulla decisione di primo grado in ragione dell’acquiescenza dei progettisti che non hanno ritenuto di impugnare in via incidentale e , per l ’ altro verso,in ragione dell’accertamento c ompiuto dal giudice di prime cure sullasussistenza del nesso causale - emerso dalla “ relazione ANAC ” - “ tra la rovina della scala a ventaglio e la mancata previsionedel fondamento di pali nel progetto originario(della cui eventuale “interruzione”spettava ai convenuti fornire la prova,cioè che senza le lavorazioni in asciutto il cedimento non sarebbe avvenuto) (pag. 12 sentenza di prime cure)”; sul punto, il Comune ricorrente contesta altresì che la Corte territoriale dapprima hariconosciuto che i professionisti non avevano fornito prova liberatoria e che non vi era ragione di discostarsi da quanto accertato dall’ANAC in ordine al la loro responsabilità ; difatti, la deliberazione dell’ANAC aveva evidenziato«la sussistenza di errori di progetto ex art. 132, co.1, lett. e) del codice, nei termini e nell’entità dianzi delineati sia in capo ai Progettisti originari delle paratie, laddove sono state disattese le raccomandazioni del geologo-geotecnico ecc. sia aggiudicatario e autore della variante migliorativa, in fase di gara (che ha riconcepito il progetto strutturale)per non avere esteso a tutta l’opera l’impostazione delle strutture fondali (deliberazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2016, p.62)», e poi, la stessa Corte d’appello ha negato la sussistenza del nesso causale affermando che «la responsabilità dell’errore circa le fondazioni è sicuramente imputabile sia ai Progettisti che all’impresa aggiudicatrice, tenendo conto però, che i cedimenti, secondo la perizia, sono stati occasionati dalla variante migliorativa, la quale ha impiegato le palancole Larsen a tenuta lato terraferma in asciutto e in acqua,come avevano previsto i Professionisti nel Progetto originario»(pag. 15 d ella sentenza impugnata). Sotto un secondo profilo, s ost iene che ogni considerazione sul nesso eziologico doveva ritenersi preclusa alla Corte territoriale e che la citata affermazione non solo era intrinsecamente contraddittoria “ non CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi comprendendosi l’uso di un’avversativa a congiunzione dell’affermazione della responsabilità concorrente e del rilievo che la variante che ha occasionato i cedimenti ripeteva una soluzione (già) prevista dalle controparti nel progetto originario”(pag. 11 del ricorso). Pertanto, a parere del Comune ricorrente, da entrambi i prospettati profilisi evincerebbe la violazione sia del giudicato interno sial’assoluta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell ’ art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.. Infine , il Comune ricorrente d enuncia l ’ erroneo presupposto di indagine da cui ha mosso il giudice di prime cureladdove ha escluso la prova della colpa grave in capo ai progettisti, ritenendo che non avessero competenze altamente specializzate in geologia e geotecnica. 3. Con il terzo motivo, il Comune ricorrente lamenta “ la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 194 cod. proc. civ. e 92 disp. att. cod. proc. civ., “per avere la Corte di Appello negato la rinnovazione, previa integrazione del materiale istruttorio, della CTU, sulla base di un impedimento giuridicamente inesistente”; in particolare,sostiene che il Giudice d’appello, facendone erronea applicazione, abbia richiamato l’orientamento affermato da Cass. Sez. 3 06/12/2019 n. 31886 e rigettato il quarto motivo di appello, ritenendo sfornita di prova la domanda anche per la mancata produzione dei progetti originari,i quali avrebbero dovuto essere oggetto di specifico onere di allegazione da parte della P.A. (pag. 11 della sentenza impugnata). 4. In via preliminare, va accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso formulata dal Comune ricorrente quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sulla base dell’orientamento costante di questa Corte secondo cui il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto, a pena d’inammissibilità, a fornire la prova, con riscontri documentali -la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass. n. 22980/2017; Cass. n. 22507/2016; conf. Cass. Sez. U. n. 4468/2009, in motivazione, con riferimento al controricorso). Nella specie, ciò non è accaduto;e, pertanto, in relazione ai sopra indicaticontroricorrenti l’atto di impugnazione è inammissibile. 5. Il primo e il secondo motivo di ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati per evidenti ragioni di connessione, non sono ammissibili riguardo a ciascuna del le lamentate violazioni di legge nonché riguardo alla pretesa triplice censura relativa al la asserita violazione del giudicato interno, al l ’ assoluta contraddittorietà della motivazione ed all’erronea esclusione della prova della colpa grave in capo ai progettisti, come prospettate e sopra sinteticamente riassunte. Ebbene,con essi, la parte ricorrente , da un lato, denuncia soltanto formalmente la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., ma, nella sostanza, pretendeuna inammissibile rivalutazione del fatto , accertato dalla Corte territorialecon decisione di appello confermativa di quella di primo grado, deducendo,dall’altro lato, vizi di nullità della decisione che si rivelano insussistenti. 5.1. Va evidenziato in via generale che il Comune ricorrente omette quasi totalmente la ricostruzione, sia pure sintetica, della complessa vicenda negoziale ed amministrativa riguardante l’appalto in questione esi limita, a fondamento della propria t esi, a riportare alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata su quanto accertato dalla ANAC in ordine alla responsabilità dei progettisti in relazione ai lavori commissionati(relazione delib. ANAC 8 gennaio 2016), senza però CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi debitamente confrontarsi né con quanto nella stessa relazione ANAC complessivamente attestato, né con quanto correttamente valorizzato dalla Corte d’appello di Milanoal riguardo, e cioè che il danno imputato dal Comune, odierno ricorrente, agli errori progettuali dei professionisti ea quelli dell’appaltatore si era rivelato non causalmente ricollegabile a detti errori. 5.2.Nello specifico, parte ricorrente censura come assolutamente contradditoria la motivazione della sentenza impugnata , ma, anche in questo caso,limitandosi a riportare stralci della decisione di prime cure nonidonei a r itenere esaurientemente spiegate le censure prospettate rispetto alla decisione oggetto di gravame: la quale, sostanzialmente , del resto, ha confermato il rigetto de l la domanda risarcitoria proposta dall’Ente locale ricorrentegià pronunciata dal Tribunale . 5.3. La Corte d ’ appello , a differenza di quanto lamentato dal Comune ricorrente, viceversa,con motivazione esaustiva e coerente, a fronte di un danno lamentato dallo stesso appellante riferito alla «responsabilità dei Professionisti» ammontantead «una somma di Euro 5.464.418,31» - corrispondente al l ’ esborso che il Comune ha «corrisposto in seguito allo stallo dei lavori e a tutte le perizie di variante succedute ai progetti originari» - ha rilevato che «la perizia dell ’ Anac sconfessa tale impostazione », poiché essa « afferma, infatti che “ è sufficiente osservare che già con le indagini e i saggi originari del prof. Cancelli è stato possibile introdurre la palificata migliorativa in fase di offerta (poi anche perfezionata), rivelatasi idonea a prevenire i cedimenti della vasca B realizzata (.. . ) . Appare invece non del tutto compresa -oppure è stata trascurata - la motivazione di tale apparente singolare disassamento delle verticali d’indagine proprio per quanto spiegato dai Progettisti originari: consentire cioè l’utilizzo dei fori d’indagine per la strumentazione geotecnica del suolo al fine, in definitiva, di evitare i tanto temuti cedimenti delle aree limitrofe, tema accuratamente sottolineato dall’autore delle indagini geotecniche CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi originarie (prof. Cancelli). Al contrario si dovevano impiegare palancole Larsen a tenuta lato terraferma e svolgere da subito il monitoraggio della falda (come suggerito nella relazione del prof. Cancelli) con il getto «in acqua» delle opere come previsto nel progetto originario, anziché «in asciutto» come da variante migliorativa. Tali modalità forse non avrebbero causato i cedimenti delle aree limitrofe, quindi sarebbero mancate le motivazioni per avviare lo studio di fattibilità e variante n.3 che, come noto, hanno consentito di perseguire le finalità di una nuova concezione architettonica del lungo lago. (Deliberazione ANAC n. 1 del 8gennaio 2016, p. 45)» ( cfr. test. pag. 14 sentenza impugnata) . La Corte ha altresì ritenuto che «quanto emerge dalle considerazioni dell’ANAC permette di affermare che la responsabilità dell’errore circa le fondazioni è sicuramenteimputabile sia ai progettisti sia all’impresa aggiudicatrice, tenendo conto però che i cedimenti secondo la perizia, sono stati occasionati dalla variante migliorativa, la quale ha impiegato le palancole Larsen a tenuta lato terraferma in asciuttoe [non ( n.d.r. ) ] in acqua , come avevano previsto i professionisti nel progetto originario» (pag. 15 sentenza impugnata). La Corte d’appelloha quindi escluso che fosse sussistente il nesso causalerispetto agli “ulteriori costi sostenuti per le perizie di variante e lo stallo dei lavori” lamentati dall ’ ente comunale e , sul punto , ha evidenziato che sulla base della stessa relazione ANAC «lo studio di fattibilità che ha portato alla terza perizia non ha messo in luce delle soluzioni alternative o messo in discussione la fattibilità dell’appalto, ma semplicemente ha rappresentato una rivisitazione del progetto architettonico del lungo lago» (pag. 15 sentenza impugnata). La stessa Corte ha concluso, riportando per esteso le considerazioni finali della perizia dell ’ ANAC che «le medesime non consentono di ritenere provato da parte del Comune il nesso causale tra i danni lamentati e la responsabilità dei progettisti originari attesoche non è possibile affermare, nemmeno secondo la regola del più probabile CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi che non, che i danni lamentati sino conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento»(a pag. 15 e 16 della sentenza impugnata). 5.4.Le argomentazioni rese dalla de cisione della Corte d ’ appello in proposito sono pienamente conform i a quanto da questa Corte più volte rammentato in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore - danneggiato ha l’onere, infatti, di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nessodi causa del danno lamentato anche solo perché rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 18/02/2020 n.4009; Cass. 14/11/2017 n. 26824; Cass.07/12/2017, n. 29315). Nella stessa prospettivaè stato precisato che la previsione dell’art.1218 c.c. esonera il creditore dell ’ obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l ’ obbligazione di progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, comparto pi a zza Cavour , lungo LarioTrento Trieste - dall ’ onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. In proposito,è stato chiarito che il principio di vicinanza dell ’ onere della prova, su cuisi fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, evocata espressamente dal Comune ricorrente, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell ’ obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell’onus probandidi cui all’art 2697 c.c.. Tale disposizione, mentre fa carico all’attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l ’ asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass.19/07/2018, n. 19204; Cass.13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell’art. 1218 c.c. trova giustificazione CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nell’opportunità di far gravare sulla parte che si assumeinadempiente, o non esattamente adempiente, l’onere di fornire la “prova positiva ” dell’avvenuto adempimento o dell’esattezza dell’adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va postaa carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n.13533/2001, cit.). In ordine alla prova del nesso causale fra la condotta inadempiente dell ’ obbligato e il danno lamentato dal creditore non può che valere , quindi, il principio generale espresso dall’art. 2697 c.c., che onera colui che agisce in giudizio (il creditore) della prova dei fatti costitutivi della propriapretesa. Trattandosi di elementi egualmente “distanti”da entrambe le parti (eanzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non c’è spazioper ipotizzare a carico dell’asserito danneggiante una “prova liberatoria”rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell’avvenutoadempimento o della correttezza della condotta. Per completezza, giova evidenziare, infine, che la Corte d’appello ha escluso il collegamento causale tra errori di progettazione e danni nella vicenda in esame facendo ricorso anche all’ulteriore criterio funzionale di verifica probatoria c.d. del più probabile che non. Pertanto, l’Ente ricorrente, insistendo in merito alla mera responsabilità dei professionisti originari convenuti,non si confronta con quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale sulla base dell’orientamento espresso anche di recente da questa Corte, che qui si condivide e si ribadisce, in tema di criteri di riparto dell’onere probatorio del nesso causale in materia di responsabilità contrattuale (espresso sia in tema di responsabilità sanitaria- tra tante: Cass. Sez. 3 11/11/2019, n. 28992- che in via più generale: Cass. Sez. 3 18/02/2020 , n. 4009) e non tieneconto che la Corte territoriale, valorizzando quanto rilevato dalla complessiva lettura della relazione ANAC, ha escluso il nesso di causatra l’operato dei controricorrenti ed il danno lamentato. CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ordine ai lamentati vizi di contraddittorietà e violazione del giudicato, va rilevato che le censure sono formulat e in violazione dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1 comma, nn. 3, e 6, c.p.c.; invero, non si fa nno carico della motivazione della impugnata sentenza, sicché risultan o (quantomeno non idoneamente) censurate le relative rationes decidendi ed in particolare quella in base alla quale è stato affermato che gli errori (contenuti nel progetto originario) «diventano rilevanti laddove si traducono in un danno per l’Amministrazione» (pag. 13della sentenza impugnata). Né può sottacersi, per altro verso, che l’odierno ricorrente inammissibilmente denuncia “ la assoluta contraddittorietà della motivazione”, sebbene nella vicenda in esame debbano invero escludersi vizi riconducibili all’incoerenza della motivazione (sotto il profilo della sua perplessità, dell’obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), atteso che, al contrario, la Corte di merito ha esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali ha escluso la ricollegabilità dei danni lamentati alla responsabilità delle parti convenute. In ordine all’interrogativo sollevato a pag. 11 del ricorso circa la non comprensibilità “dell’uso di un’ avversativa a congiunzione ”, è sufficiente osservare che quanto si contesta non è altro che un mero refuso,ove la assenza della preposizione “non”, è frutto di un evidente lapsus calami, intendendo correttamente la Corte territoriale riprendere quanto già accertato sul punto dalla relazione ANAC (passo riportato subito prima) e ribadireche i cedimenti, secondo la perizia, erano stati occasionati dalla variante migliorativa, la quale aveva impiegato le palancole Larsen a tenuta lato terraferma in asciutto e [non] in acqua, come avevano previsto i professionisti nel progetto originario» (pag. 15 sentenza impugnata). Inoltre,nel lamentare la violazione del giudicato interno l’odierno ricorrente finisce col contrapporre apoditticamente la propria non accolta CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi tesi difensiva, omettendodi considerare che, a fronte di una sostanziale conferma da parte del giudice d’appello del ragionamento decisorio svolto dal giudice di prime cure, non sussiste alcun giudicato interno da ritenere violato, essendo la valutazione delle prove attività riservata al giudice del merito cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi o, al contrario, quelle più idonee a mostrare la non veridicità delle prospettazioni di parte (cfr. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass. 29/09/2016, n. 19312 e Cass. n. 21753 28/08/2019). Infine, del tutto inammissibile an che la doglianza in ordine alla mancata ritenuta “colpa grave” dei progettisti, doglianza ritenuta infondata dalla Corte d’appello con le argomentazioni, sopra meglio richiamate, che escludevano la riferibilità dei cedimenti verificatisi agli errori commessi circa le fondazioni delle opere dai progettisti e dall’impresa aggiudicatrice, occasionati invece dalla variante migliorativa che non aveva impiegato le palancole Larsenin acqua, come previsto dal progetto originario, ma in asciutto (pag. 15 sentenza impugnata). 6.Infondato è poi il terzo motivo di ricorso . In ordine alla produzione del p rogetto originario, la Corte territoriale ha espressamente accertato che «i progetti originari avendo essi generato il danno ed essendo la fonte dell’inadempimento di cui il Comune si duole, fondano un fatto costitutivo della domanda di responsabilità contrattuale e, pertanto, sono oggetto di specifico onere di allegazione da parte della P.A., attrice oggi appellante, che non può essere in alcun modo supplito dal CTU atteso che come già ben evidenziato, egli mai può acquisire documenti che non siano stati ritualmente prodotti nei tempi di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c.» (pag. 11 sentenza impugnata). Correttamente la Corte, in proposito , ha richiamatol ’ orientamento secondo cui in tema di consulenza tecnica di CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l’ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare d ’ ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti(Cass. Sez. 3, 06/12/2019 n. 31886 ) . Principio ribadito , da ultimo , dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; nello stesso solco, sostanzialmente anche Sez. 6- 3, Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022 ) . E, in linea generale, sul punto può condividersi la conclusione che l’imperfetto adempimento delle obbligazioni specificamente dedotte quali oggetto dell’incarico professionale integri un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e renda quindi necessario che della prova dell’esatto ambito di quell’incarico sia onerata la parte che ritenga di averne subito una conseguenza pregiudizievole, vale a dire, appunto, il committente o danneggiato, quando agisca per il relativo risarcimento. CC 21 aprile 2023 Ric. n.28535/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 7.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto agli eredi dell’originario convenuto Majonee rigettato nel resto; le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza nei rapporti tra ricorrente e controricorrenti diversi dagli eredi Majone, tanto da liquidarsi come in dispositivo. Nei rapporti tra ricorrente e tali ultimi, invece, l’infondatezza nel merito del ricorso rende di giustizia l’integrale compensazione delle spese del grado. La reiezione integrale del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del controricorso limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigetta nel resto il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore delle restanti part i controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 31.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge; dichiara compensate le spese del grado nei rapporti tra ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]