CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2017
Cassazione n. 21186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20714/2017 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA T [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] P IEMONTE N ORD , (codice fiscale 00120490032, con sede in Novara (NO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura speciale e nomine rilasciate in calce al ricorso e di determinazione n. 1380 del 3 agosto 2017, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65S01 E120 J) del Foro di Novara ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V) del Foro di Roma, quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10 - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] R OMAGNANO S ESIA (NO) (codice fiscale 00270950033), in persona del Sindaco in carica pro tempore, RINUNCIA rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 14 settembre 2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) del Foro di Ivrea e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G), quest’ultimo con studio in Roma, alla Cosseria, n. 5, int. 1. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 809/3/2017 della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino), depositata il 18 maggio 2017, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 29 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] : 1. L’Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (da ora anche ATC) propose tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino), confermando la decisione del giudice di prima istanza, ritenne legittimo il diniego opposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] all’istanza di rimborso dell'Imu relativa all’anno d’imposta 2012 su immobili di edilizia sociale in sua proprietà; 1.2. la Commissione tributaria regionale, in particolare, negava il beneficio di cui all’art. 7, comma 1, lett. i). d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stante l’assenza del requisito dell’utilizzazione diretta dei beni assegnati ad alloggi sociali; 2. resisteva con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. il ricorso, già attribuito alla sesta sezione civile e da questa rimesso alla sezione tributaria (ordinanza interlocutoria 13 settembre 2018 n. 22315), veniva, quindi, assegnato all'adunanza camerale odierna; 4. il ricorso è stato rinunciato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con memoria depositata il 3 settembre 2021, notificata tramite posta elettronica alla controparte in pari data, sul presupposto che la questione giuridica di fondo (la perdurante rilevanza ostativa del requisito dell'utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente che invochi la totale esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) era stata medio tempore più volte decisa da questa Corte di legittimità in senso ad essa sfavorevole; 4.1. la ricorrente ha chiesto contestualmente, tenuto conto della rinuncia al credito chiesto in rimborso e del vantaggio così accordato al Comune, la compensazione delle spese di lite ed ha ribadito tali istanze con nota depositata in data 26 gennaio 2024; 5. dal suo canto, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con memoria 25 maggio 2023, preso atto della predetta rinuncia, ha insistito per la liquidazione a suo favore delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] 1. alla luce della predetta rinuncia di parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; 2. va ribadito quanto, anche da ultimo, ritenuto da questa Corte, in analogo contenzioso, in cui si è riconosciuto che la rinuncia è derivata dal consolidamento alla proposizione del presente ricorso di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi sostenuta dall'Ente ATC, per cui, preso atto della non insistenza di quest'ultimo una volta affermatosi quell'indirizzo, si sono reputati sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in quanto «ricorre, in proposito, quanto sul punto recentemente stabilito da Cass. n. 2215/23 (in ricorso n. 37297/19 rg), secondo cui: «[…] Tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell'indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell'utilizzo diretto per l'esenzione dall'ICI e dall'IMU degli immobili detenuti dalle [OSCURATO:PERSONA] per la Casa di cui alla Legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993 n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali». L’esito abdicativo del processo nemmeno giustifica l'applicazione, a carico della ricorrente, dell'obbligo di versamento di un importo pari a quello del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012»(così Cass., Sez. T. 19 giugno 2023, n. 17508); 3. le spese del presente giudizio vanno dunque compensate tra le parti e va dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.