Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 novembre 1961

Cassazione n. 33906/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1961 avverso la sentenza emessa il 06/10/2020 dalla Corte di Appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 06 ottobre 2021) che - in parziale riforma della sentenza pronunciata, all'esito del rito abbreviato, dal Tribunale di Brescia in data 10 febbraio 2020 -, ritenuta la sussistenza della desistenza volontaria in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato, ha ravvisato nella condotta dell'imputato la responsabilità in ordine al delitto di violazione di domicilio, ha rideterminato nella misura di anni uno di reclusione la pena inflitta al medesimo e ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 624-bis, comma secondo, e 614, comma quarto, cod. pen., lamenta l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale che, riconosciuta l'esimente di carattere speciale in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato, ha ritenuto, tuttavia, la condotta del Mielic idonea ad integrare il delitto di violazione di domicilio aggravato, nonostante lo stesso fosse da ritenersi assorbito nel delitto originariamente contestato. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte non ha adeguatamente argomentato in merito alla quantificazione della pena irrogata e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure formulate nel ricorso sono infondate.

2. Quanto al primo motivo del ricorso, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di violazione di domicilio, deve evidenziarsi che la questione giuridica sollevata sviluppa censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, tenuto conto della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione che connotano la decisione di secondo grado.

L'art. 624-bis cod. pen., pur avendo ampliato l'area della punibilità in riferimento al luogo di commissione del reato, nulla ha innovato rispetto al requisito del nesso finalistico fra l'ingresso nel luogo di privata dimora e l'impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 26022501; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009, Franquillo, Rv. 246886), già valorizzato nell'analisi ermeneutica della norma previgente di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2004, Albe, Rv. 230695; Sez. 2, n. 8926 del 11/02/1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 179088).

Invero, la dizione "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", propria del testo di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen., esprime una strumentalità dell'introduzione nell'edificio o nell'abitazione altrui quale mezzo di commissione del reato, non diversamente da come era previsto per l'aggravante contemplata dall'art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen.

Nella specie, la Corte, in ragione della ritenuta desistenza volontaria, ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto in abitazione, correttamente ravvisando nella condotta tenuta dall'imputato, che si era introdotto nell'abitazione della vittima mediante la forzatura della porta finestra rimasta danneggiata, gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen., in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., il quale espressamente prevede che «Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso».

3. Quanto al secondo motivo, i giudici di appello, con motivazione tutt'altro che lacunosa, richiamate le puntuali argomentazioni del giudice di primo grado, hanno individuato nelle specifiche circostanze e modalità dell'azione e nella spiccata capacità a delinquere dell'imputato, le ragioni non solo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, e non prevalenti, all'aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen., ma anche dell'individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, facendo buon governo del principio secondo cui, nel concedere le circostanze attenuanti non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1961 avverso la sentenza emessa il 06/10/2020 dalla Corte di Appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 06 ottobre 2021) che - in parziale riforma della sentenza pronunciata, all'esito del rito abbreviato, dal Tribunale di Brescia in data 10 febbraio 2020 -, ritenuta la sussistenza della desistenza volontaria in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato, ha ravvisato nella condotta dell'imputato la responsabilità in ordine al delitto di violazione di domicilio, ha rideterminato nella misura di anni uno di reclusione la pena inflitta al medesimo e ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 624-bis, comma secondo, e 614, comma quarto, cod. pen., lamenta l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale che, riconosciuta l'esimente di carattere speciale in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato, ha ritenuto, tuttavia, la condotta del Mielic idonea ad integrare il delitto di violazione di domicilio aggravato, nonostante lo stesso fosse da ritenersi assorbito nel delitto originariamente contestato. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte non ha adeguatamente argomentato in merito alla quantificazione della pena irrogata e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure formulate nel ricorso sono infondate. 2. Quanto al primo motivo del ricorso, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di violazione di domicilio, deve evidenziarsi che la questione giuridica sollevata sviluppa censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, tenuto conto della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione che connotano la decisione di secondo grado. L'art. 624-bis cod. pen., pur avendo ampliato l'area della punibilità in riferimento al luogo di commissione del reato, nulla ha innovato rispetto al requisito del nesso finalistico fra l'ingresso nel luogo di privata dimora e l'impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 26022501; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009, Franquillo, Rv. 246886), già valorizzato nell'analisi ermeneutica della norma previgente di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2004, Albe, Rv. 230695; Sez. 2, n. 8926 del 11/02/1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 179088). Invero, la dizione "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", propria del testo di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen., esprime una strumentalità dell'introduzione nell'edificio o nell'abitazione altrui quale mezzo di commissione del reato, non diversamente da come era previsto per l'aggravante contemplata dall'art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen. Nella specie, la Corte, in ragione della ritenuta desistenza volontaria, ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto in abitazione, correttamente ravvisando nella condotta tenuta dall'imputato, che si era introdotto nell'abitazione della vittima mediante la forzatura della porta finestra rimasta danneggiata, gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen., in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., il quale espressamente prevede che «Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso». 3. Quanto al secondo motivo, i giudici di appello, con motivazione tutt'altro che lacunosa, richiamate le puntuali argomentazioni del giudice di primo grado, hanno individuato nelle specifiche circostanze e modalità dell'azione e nella spiccata capacità a delinquere dell'imputato, le ragioni non solo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, e non prevalenti, all'aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen., ma anche dell'individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, facendo buon governo del principio secondo cui, nel concedere le circostanze attenuanti non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 33906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris