CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29356/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20960/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Flaminia ri. 135, presso lo Studio legale e tributario Legalitax; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - intimata/costituita - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 209/01/16, depositata il 17 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che ne aveva rigettato il ricorso conto il diniego di rimborso IVA 1989. La CTR osservava in particolare che l'appellante società contribuente non aveva ritualmente notificato il gravame alla controparte agenziale, non costituitasi in secondo grado, specificamente perché non risultava sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata che conteneva l'impugnazione e dunque non essendovi la prova che la stessa fosse stata debitamente conosciuta dalla parte pubblica appellata. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa. Considerato che: Con l'unico motivo dedotto la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 16, 20, 53, d.lgs 546/1992, 32, 33, d.m. 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del Servizio postale), 21, delibera 385/13CONS (Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di [OSCURATO:PERSONA]), poiché la CTR ha affermato l'irritualità della notifica del suo appello a causa della mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento del plico postale che lo conteneva da parte dell'appellata agenzia fiscale, conseguentemente dichiarandolo inammissibile. La censura è fondata.Risulta accertato in fatto che nel caso di specie la raccomandata con avviso di ricevimento contenente il gravame è stata oggetto di "invio multiplo", ciò risultando dall'attestazione dell'ufficiale postale mediante barratura della relativa casella. Ne deriva la piana applicabilità dell'art. 33, d.m. d.m. 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del Servizio postale), secondo il quale «Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile». Chiaro è perciò che la barratura della casella correlativa all'ipotesi di "invio multiplo" implica necessariamente l'attestazione da parte dell'ufficiale postale della consegna e ne costituisce prova idonea. E' perciò evidente la sussistenza della violazione normativa denunciata da parte del giudice tributario di appello, che non ha ritenuto tale prova idonea appunto úl chiaro contrasto con detta previsione del regolamento postale. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, 14 luglio 2021 Il pre