CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 1988
Cassazione n. 02552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1988 sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di PESCARAia relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA].A; iette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] .<-1ft.ensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 settembre 2023 i! Tribunale di Pescara ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 600 di multa in ordine al reato di cui agii artt. 624, 625 c.p. 2. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, sottoscrivendo di suo pugno l'atto. 3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto. 2017 (data dì entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) - dall'imputato personalmente. Le Sezioni Unite di Questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: « Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata aH artt. 571 e 613 cod. proc. perì, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ». Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalie modalità di proposizione, attenendo ia prima alla titolarità sostanziale del diritto ampugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria i-appresentanza tecnica del difensore. Ciò senza considerare la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'ad, art. 610, comma cod, proc. pen., anche perché proposto avverso sentenza di patteggiamento per rnotiv attinente la prova della colpevolezza e la determinazione della pena. 4, Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente ej pagamento delle spese di procedimento e ai versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende, P,Q,M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese orocessuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Così deciso