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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38055/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come da conclusioni e note spese depositate; Udito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate; Udito il difensore dell'imputato Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 dicembre 2019, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto ascritto al capo F7 (estorsione) nella ipotesi delittuosa dell'art. 610 cod.pen. e art. 7 L.203/91 e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. (capo A5). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con riferimento alla condanna per il capo A5, che la Corte di appello era giunta alla conferma della sentenza di condanna attraverso l'articolazione di un percorso motivazionale assolutamente illogico, soprattutto dal punto di vista della corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova, affermando che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] derivava dal preteso ruolo che lo stesso avrebbe ricoperto in seno alla consorteria criminale operante sul territorio di Ercolano ed alla circostanza che, vista la sua caratura criminale, qualcuno potesse consumare attività illecite sul territorio a sua insaputa: quindi, secondo l'impianto della sentenza oggetto di gravame, le dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato trovavano conferma in un argomento di natura pseudo-logica, per cui non vi era prova della possibile conoscenza o consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle operazioni illecite compiute da altri mentre lo stesso risultava detenuto; la motivazione della sentenza impugnata si scontrava, pertanto, con la regola dell'ogni oltre ragionevole dubbio.

Il difensore osserva che se la persona offesa, che non aveva esitato a denunciare anche altri fatti reato consumati ai suoi danni e ad individuare [OSCURATO:PERSONA] come soggetto coinvolto in altri episodi estorsivi, aveva categoricamente escluso un coinvolgimento del medesimo nella estorsione oggetto di accertamento giurisdizionale, appariva illogico quanto sostenuto in sentenza. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che anche rispetto all'altra contestazione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo F7, relativa ad una violenza privata consumata ai danni della persona offesa Vigorito ed avente ad oggetto un tubo per l'irrigazione dì valore irrisorio, la prova della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata fatta discendere dalla mera circostanza che soggetti legati alla pretesa associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] avrebbero chiesto tale oggetto senza pagarne il prezzo; a ciò aggiunge che la persona offesa era stata netta nel riferire di non aver ricevuto alcuna pretesa estorsiva da [OSCURATO:PERSONA], né che questi si fosse recato da lui per chiedergli qualcosa, precisando di aver visto in lontananza [OSCURATO:PERSONA] quando si era recato presso il terreno nel quale doveva essere montato il tubo per l'irrigazione: l'affermazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era un esponente dì primo grado ed era inverosimile ipotizzare che uno dei suoi adepti si fosse permesso di spendere il suo nome non autorizzato si scontrava con il principio consolidato secondo cui la posizione gerarchicamente dominante dei compartecipi di un sodalizio non era di per sé sola idonea a far presumere la sua automatica responsabilità per i delitti fine compiuti da altri appartenenti al sodalizio, anche per reati inseriti nel già condiviso programma criminoso. 1.3 Il difensore osserva che nonostante nei motivi di appello fosse stata richiesta la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione dei reati, la Corte di appello aveva totalmente omesso la motivazione sul punto; la censura veniva riproposta, essendo evidente che il termine prescrizionale era decorso per entrambi i reati, già al momento della sentenza di appello. 1.4 Il difensore lamenta che con l'atto di appello era stata anche richiesta la concessione delle attenuanti generiche, ma anche su tale punto non vi era stata alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, si deve infatti rilevare come gli stessi siano ripetitivi di quanto già esposto in appello e sui quali la Corte di appello ha congruamente motivato la propria decisione; a tale proposito deve essere ribadito che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alle censure con le argomentazioni delle pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, e sulle stesse i motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo, riproponendo, con la tecnica del copia-incolla, le medesime censure proposte con l'atto di appello; i primi due motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati. 1.2 Relativamente alla eccezione di prescrizione, la stessa non considera che "in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3- bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito". (Sez.2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, PG in proc.

Giampà e altri, Rv. 271164 - 01).

Nel caso in esame, per entrambi i reati è stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/91 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.), e il difensore non ha neppure dedotto che i termini prescrizionali siano decorsi tra un atto interruttivo ed un altro, per cui l'eccezione è manifestamente infondata. 1.3 Quanto alla mancata risposta della Corte di appello relativamente alla concessione delle attenuanti generiche, la stessa era stata formulata in maniera estremamente generica, non essendo stata indicata alcuna ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato meritevole del beneficio; pertanto, nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto.

Si deve ricordare che "è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione." ( Sez.2, Sentenza n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); nel caso in esame, la richiesta è rimasta formulate genericamente anche nel ricorso per cassazione, per cui anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 1000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, non sussistendo motivi per la compensazione, liquidate come da dispositivo tenendo conto, per quanto riguarda le parti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'aumento del 30% sulla somma di C 3.510,00, essendo le stesse assistite dal medesimo difensore (vedi art. 12 DM 55/2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Ercolano e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 3.510,00 ciascuno oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 4.563,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 06/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come da conclusioni e note spese depositate; Udito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate; Udito il difensore dell'imputato Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 dicembre 2019, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto ascritto al capo F7 (estorsione) nella ipotesi delittuosa dell'art. 610 cod.pen. e art. 7 L.203/91 e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. (capo A5). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con riferimento alla condanna per il capo A5, che la Corte di appello era giunta alla conferma della sentenza di condanna attraverso l'articolazione di un percorso motivazionale assolutamente illogico, soprattutto dal punto di vista della corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova, affermando che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] derivava dal preteso ruolo che lo stesso avrebbe ricoperto in seno alla consorteria criminale operante sul territorio di Ercolano ed alla circostanza che, vista la sua caratura criminale, qualcuno potesse consumare attività illecite sul territorio a sua insaputa: quindi, secondo l'impianto della sentenza oggetto di gravame, le dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato trovavano conferma in un argomento di natura pseudo-logica, per cui non vi era prova della possibile conoscenza o consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle operazioni illecite compiute da altri mentre lo stesso risultava detenuto; la motivazione della sentenza impugnata si scontrava, pertanto, con la regola dell'ogni oltre ragionevole dubbio. Il difensore osserva che se la persona offesa, che non aveva esitato a denunciare anche altri fatti reato consumati ai suoi danni e ad individuare [OSCURATO:PERSONA] come soggetto coinvolto in altri episodi estorsivi, aveva categoricamente escluso un coinvolgimento del medesimo nella estorsione oggetto di accertamento giurisdizionale, appariva illogico quanto sostenuto in sentenza. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che anche rispetto all'altra contestazione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo F7, relativa ad una violenza privata consumata ai danni della persona offesa Vigorito ed avente ad oggetto un tubo per l'irrigazione dì valore irrisorio, la prova della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata fatta discendere dalla mera circostanza che soggetti legati alla pretesa associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] avrebbero chiesto tale oggetto senza pagarne il prezzo; a ciò aggiunge che la persona offesa era stata netta nel riferire di non aver ricevuto alcuna pretesa estorsiva da [OSCURATO:PERSONA], né che questi si fosse recato da lui per chiedergli qualcosa, precisando di aver visto in lontananza [OSCURATO:PERSONA] quando si era recato presso il terreno nel quale doveva essere montato il tubo per l'irrigazione: l'affermazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era un esponente dì primo grado ed era inverosimile ipotizzare che uno dei suoi adepti si fosse permesso di spendere il suo nome non autorizzato si scontrava con il principio consolidato secondo cui la posizione gerarchicamente dominante dei compartecipi di un sodalizio non era di per sé sola idonea a far presumere la sua automatica responsabilità per i delitti fine compiuti da altri appartenenti al sodalizio, anche per reati inseriti nel già condiviso programma criminoso. 1.3 Il difensore osserva che nonostante nei motivi di appello fosse stata richiesta la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione dei reati, la Corte di appello aveva totalmente omesso la motivazione sul punto; la censura veniva riproposta, essendo evidente che il termine prescrizionale era decorso per entrambi i reati, già al momento della sentenza di appello. 1.4 Il difensore lamenta che con l'atto di appello era stata anche richiesta la concessione delle attenuanti generiche, ma anche su tale punto non vi era stata alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, si deve infatti rilevare come gli stessi siano ripetitivi di quanto già esposto in appello e sui quali la Corte di appello ha congruamente motivato la propria decisione; a tale proposito deve essere ribadito che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alle censure con le argomentazioni delle pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, e sulle stesse i motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo, riproponendo, con la tecnica del copia-incolla, le medesime censure proposte con l'atto di appello; i primi due motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati. 1.2 Relativamente alla eccezione di prescrizione, la stessa non considera che "in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3- bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito". (Sez.2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, PG in proc. Giampà e altri, Rv. 271164 - 01). Nel caso in esame, per entrambi i reati è stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.), e il difensore non ha neppure dedotto che i termini prescrizionali siano decorsi tra un atto interruttivo ed un altro, per cui l'eccezione è manifestamente infondata. 1.3 Quanto alla mancata risposta della Corte di appello relativamente alla concessione delle attenuanti generiche, la stessa era stata formulata in maniera estremamente generica, non essendo stata indicata alcuna ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato meritevole del beneficio; pertanto, nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto. Si deve ricordare che "è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione." ( Sez.2, Sentenza n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); nel caso in esame, la richiesta è rimasta formulate genericamente anche nel ricorso per cassazione, per cui anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 1000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, non sussistendo motivi per la compensazione, liquidate come da dispositivo tenendo conto, per quanto riguarda le parti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'aumento del 30% sulla somma di C 3.510,00, essendo le stesse assistite dal medesimo difensore (vedi art. 12 DM 55/2014). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Ercolano e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 3.510,00 ciascuno oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 4.563,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 06/10
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