CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 47906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 10 marzo 2021, con cui, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'imputato è stato condannato a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di documenti e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a C 8.322,00; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'azione, in considerazione del fatto che lo stesso sarebbe già stato processato e condannato, con sentenza del Tribunale di Milano del 5 febbraio 2016, confermata dalla Corte di appello di Milano e oggi irrevocabile, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'anno di imposta 2011, non rilevando la circostanza che venga presa in considerazione una diversa società che avrebbe emesso le fatture, poiché la fattispecie de qua concernerebbe la presentazione della dichiarazione fraudolenta, che è unica; 2) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che la difesa depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non ha avuto cura di depositare né la sentenza del Tribunale di Milano del 5 febbraio 2016, né quella successiva delle Corte di appello di Milano oggi divenuta irrevocabile, richiamate nel ricorso, e non risulta in atti neppure la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2011 da cui poter evincere elementi di valutazione; che, in punto di diritto, va ricordato che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano un vizio del provvedimento impugnato e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 263601); che la seconda censura è inammissibile per genericità, in quanto la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa; che la motivazione della sentenza impugnata risulta, comunque, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove giustifica la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione della circostanza che sull'imputato grava già un precedente della stessa indole, come attestato dal certificato del casellario giudiziale in atti; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom