CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 agosto 1963
Cassazione n. 06322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/8/1963 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/4/1989 avverso la sentenza del 18/2/2025 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, riformava la sentenza assolutoria di primo grado con specifico riguardo al reato di peculato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di ricettazione contestato alla sola [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di appello, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di esercente un pubblico servizio quale addetto al servizio postale per la società privata Lampost s.r.I., si appropriava di plurimi plichi detenuti per ragioni di servizio, al fine di apprendere il contenuto delle missive inviate dalla Cassa di Risparmio di Ferrara. [OSCURATO:PERSONA], suocera di [OSCURATO:PERSONA], veniva ritenuta responsabile del reato di ricettazione, in quanto presso la sua abitazione era stata rinvenuta la corrispondenza sottratta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica soggettiva richiesta dal reato di cui all'art. 314 cod. pen. Sostiene il ricorrente di non aver svolto alcuna attività attinente alla gestione del risparmio postale, ritenendo quest'ultima l'unica comportate la qualifica pubblicistica. 2.2. Con il secondo e terzo motivo, previa derubricazione del reato di peculato in quello di appropriazione indebita, si deduce la mancanza di querela e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione, difettando l'adeguata verifica dell'elemento soggettivo del reato, come pure non sarebbe stata valutata la qualificazione del fatto quale truffa. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si censura il vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, difettando la prova della conoscenza della provenienza delittuosa della corrispondenza, di cui si era appropriato [OSCURATO:PERSONA]. La condanna, invero, si fonderebbe solo sull'indimostrato assunto per cui l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva non sapere che, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] licenziato, la presenza della corrispondenza presso la propria abitazione fosse necessariamente frutto di reato. Sostiene la difesa che non vi sarebbero elementi idonei a dimostrare che la ricorrente fosse edotta dal licenziamento di Tarasao. , né che la presenza della corrispondenza presso l'abitazione presupponesse la commissione di un reato. 3.2. Con il secondo motivo, si censura l'omessa rinnovazione dell'istruttoria a fronte dell'intervenuta riforma della sentenza assolutoria di primo grado, nonostante la diversa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce l'omesso avviso in ordine alla possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva, pur a fronte della sussistenza dei presupposti. 3.4. Con il quarto motivo, si censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, nonché dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. 4. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente incentra il ricorso sulla contestazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, presupposto per la qualificabilità della condotta appropriativa quale peculato. Le considerazioni svolte dal ricorrente sono eccentriche rispetto alle ragioni sottese alla sentenza impugnata, nella misura in cui richiama la giurisprudenza consolidata in ordine alla distinzione tra le qualifiche soggettive attribuite ai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetti ai servizi bancari. Invero, nel caso di specie il ricorrente era un dipendente di una società svolgente attività postale ed era espressamente addetto allo smistamento della corrispondenza. Il tipo di attività in questione, pertanto, rientra appieno nell'ambito della nozione di servizio pubblico come si evince agevolmente dalla normativa introdotta dal d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (in attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari), con il quale è stato disciplinato il cosiddetto "servizio postale universale" volto a garantire la prestazione di tutti i servizi sul territorio nazionale, al contempo superando il regime di monopolio e consentendo l'ingresso sul mercato di soggetti privati, legittimati ad operare sulla base di una "licenza individuale". L'art.18, d.lgs. n.261 del 1999, prevede espressamente che le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'art. 358 cod. pen. La norma, pertanto, è inequivoca nell'attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio in relazione al tipo di attività postale svolta, prescindendo del tutto dal fatto che il servizio sia erogato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ovvero da altra società privata legittimata ad operare nel settore in virtù di una licenzia individuale. La natura della società cui è affidata la corrispondenza oggetto di successiva appropriazione non costituisce affatto un elemento di discrimine rispetto all'attribuzione della qualifica soggettiva all'incaricato di procedere alla consegna della corrispondenza. A tal riguardo, è sufficiente sottolineare come la qualifica di cui all'art. 358 cod. pen. è stata riconosciuta nei confronti del portalettere, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., valorizzando la rilevanza pubblicistica del servizio in quanto tale e prescindendo dall'intervenuta privatizzazione dell'Ente poste in società per azioni (Sez.6, n. 49843 del 25/9/2018, Galdo, Rv. 274205; si veda anche Sez.6, n. 26098 dell'11/6/2013, Caldaroni, Rv. 255789) Sulla scorta di tali considerazioni non vi è ragione alcuna di dubitare del fatto che [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto addetto allo svolgimento del servizio postale, in funzione del quale aveva la disponibilità della corrispondenza oggetto di appropriazione. 3. I restanti motivi di ricorso, una volta ritenuta la sussistenza della qualifica soggettiva e, quindi, la configurabilità del peculato, sono manifestamente infondati, dovendosi escludere sia l'intervenuta prescrizione del reato che la procedibilità a querela. Anche il quarto motivo, concernente il vizio di motivazione relativamente alla ricostruzione del fatto e alla ritenuta sussistenza del dolo, non è in alcun modo conferente rispetto al fatto così come accertato. Il ricorrente, infatti, ipotizza la riconducibilità della condotta all'ipotesi della truffa, sostenendo di non aver avuto la disponibilità del denaro. Si tratta di una prospettazione che non tiene in alcuna considerazione quella che è la condotta contestata e accertata, avente ad oggetto l'appropriazione della corrispondenza in quanto tale, a prescindere dal fatto che le lettere sottratte dall'imputato contenessero valori o dispositivi di pagamento (bancomat/carte di credito). Parimenti immotivata è la contestazione relativa al dolo, non fornendosi neppure l'indicazione della parte in cui la motivazione risulterebbe carente. Per mera completezza, si rileva che le modalità dell'appropriazione e dell'occultamento della corrispondenza sono tali da non lasciar ipotizzare alcun possibile vizio in ordine alla motivazione sull'elemento soggettivo del reato. 4. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato ed assorbente.La ricorrente contesta la condanna per il reato di ricettazione, sottolineando come la sentenza si sarebbe limitata a prendere atto che la corrispondenza, oggetto di appropriazione da parte del genero [OSCURATO:PERSONA], era stata rinvenuta presso la sua abitazione, per poi desumerne la necessaria consapevolezza della provenienza illecita. Lo schema motivazionale e, ancor prima, la stessa descrizione del fatto, sono incompatibili con l'affermazione della penale responsabilità per il reato di ricettazione, trattandosi di ipotesi a dolo specifico, per la cui ricorrenza occorre la dimostrazione che le cose provenienti da delitto devono essere ricevute al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. A ben vedere, la motivazione si incentra esclusivamente sulla dimostrazione della consapevolezza, in capo alla ricorrente, della provenienza da reato della corrispondenza, argomentando in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere necessariamente a conoscenza del licenziamento del genero e, quindi, dell'insussistenza di qualsivoglia titolo legittimante la detenzione della corrispondenza. Si tratta di considerazioni che - a prescindere dalla loro condivisibilità - non forniscono in alcun modo la dimostrazione degli elementi costitutivi del reato di ricettazione. In primo luogo, deve evidenziarsi che il mero fatto che la corrispondenza sia stata rivenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non presuppone affatto che l'imputata l'abbia ricevuta, non avendo la Corte di appello in alcun modo accertato la tradito della corrispondenza e non avendo valutato l'ipotesi - tutt'altro che remota - della mera connivenza non punibile dell'imputata rispetto alla condotta illecita integralmente svolta dal solo [OSCURATO:PERSONA]. Ma l'elemento di per sé dirimente è l'omessa indicazione del fine di profitto che iíecSti--ebbe sorretto la condotta di [OSCURATO:PERSONA], non avendo la Corte di appello indicato se e in che modo l'imputata, ricevendo la corrispondenza provento di peculato, intendesse procurare a sé o ad altri un profitto. Tale profilo, pertanto, è stato del tutto obliterato e, del resto, neppure la contestazione contiene una sia pur sintetica descrizione del fine di profitto che avrebbe sorretto la condotta dell'imputata. Quanto detto consente di escludere la commissione del reato di ricettazione, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, mentre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza deve essere annullata senza rinvio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della