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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15635/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di Giuseppe POLVERINO (cl. 1958) avverso l'ordinanza in data 8 febbraio 2021 con la quale era stata respinta la richiesta di sospensione (rectius: non esecutività) della confisca disposta a carico del medesimo con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16 luglio 2014 (irrevocabile in data 6 aprile 2016, a seguito di Sez. 5, n. 40278/2016) di condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 TU Stup.

Il giudice dell'esecuzione ha ricordato che, con ordinanza in data 27 luglio 2020, era stata dichiarata non eseguibile la porzione di pena detentiva inflitta con la richiamata sentenza a POLVERINO per i concorrenti reati di cui all'art. 12- quinquies DL n. 356 del 1992, per violazione del principio di specialità in quanto il condannato era stato consegnato all'Italia, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana, soltanto per i reati associativi, ma che ciò è privo di conseguenze perché la confisca era stata disposta anche ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., per l'accertata responsabilità per il relativo reato associativo mafioso, nonché ai sensi dell'art. 12-sexies DL n. 356 del 1992, per il medesimo reato associativo mafioso e per i delitti aggravati dall'art. 7 DL n. 152 del 1991 (I. n. 203 del 1991).

2. [OSCURATO:PERSONA] POLVERINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando che i beni oggetto di confisca sono "da riferirsi esclusivamente al reato di cui all'art. 12-quinquies, in specie quelli funzionali e sottesi a quel tipo di reato", tanto che "la Corte avrebbe dovuto distinguere quei bei sui quali insiste la confisca per il reato di intestazione fittizia da tutti gli altri" e che, "fatta questa operazione la Corte avrebbe dovuto disporre la sospensione dell'esecuzione della confisca su quei beni in quanto il provvedimento ablatorio non è assistito dal MAE, come riconosciuto dalla stessa ordinanza della III Sezione della stessa Corte di appello". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con tutta evidenza, il principio di specialità, di cui agli artt. 721 cod. proc. pen., 32 e 26

I. 22 aprile 2005, n. 69, non si applica alla confisca.2.1.

Il principio di specialità, enunciato a livello generale dall'art. 721, comma 1, cod. proc. pen., è così articolato: «la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa».

Le disposizioni sul mandato di arresto europeo, anche nella più ampia enunciazione che riguarda la procedura di consegna passiva, hanno analogo tenore: «La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale» (art. 26, comma 1, L n. 69 del 2005).

2.2. Alla luce delle convergenti formulazioni, emerge in modo evidente che il principio di specialità non riguarda la confisca, indipendentemente dal fatto che si versi in un caso di misura di sicurezza non coercitiva (inclusa la confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 — ora art. 240- bis cod. pen.) o di sanzione (la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., che ha pure funzione ripristinatoria e recuperatoria: Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv, 279262; Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421).

Del resto, le decisioni quadro europee concernenti l'esecuzione dei provvedimenti di confisca (decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, portante "Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca") non fanno alcun riferimento al principio di specialità.

2.3. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha una diversa ratio decidendi che, come si vedrà al par. 3, giustifica nel caso di specie la decisione assunta; ciò nondimeno questa Corte ritiene di dover correggere la motivazione in diritto ex art. 619, comma 1, cod. proc. pen., enunciando il seguente principio di diritto: «il principio di specialità, dì cui agli artt. 721 cod. proc. pen., 32 e 26

I. 22 aprile 2005, n. 69, non si applica alla confisca».

3. Il ricorso è, del resto, inammissibile là dove non si confronta con la decisione impugnata che ha evidenziato come il giudice di merito aveva specificamente assoggettato tutti i beni confiscati all'ipotesi di «confisca mafiosa» ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., in considerazione della condanna per il reato associativo, nonché alla confisca allargata ex art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e dunque al di fuori della fattispecie di cui all'art. 12-quinquies, stesso decreto.

Il ricorso omette completamente di confrontarsi con tale specifica motivazione e si limita ad affermare, peraltro in modo intrinsecamente contraddittorio, che i beni oggetto di confisca sono "da riferirsi esclusivamente al reato di cui all'art. 12-quinquies, in specie quelli funzionali e sottesi a quel tipo di reato", mentre ammette, poco dopo, che "la Corte avrebbe dovuto distinguere quei bebsui quali insiste la confisca per il reato di intestazione fittizia da tutti gli altri".

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di Giuseppe POLVERINO (cl. 1958) avverso l'ordinanza in data 8 febbraio 2021 con la quale era stata respinta la richiesta di sospensione (rectius: non esecutività) della confisca disposta a carico del medesimo con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16 luglio 2014 (irrevocabile in data 6 aprile 2016, a seguito di Sez. 5, n. 40278/2016) di condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 TU Stup. Il giudice dell'esecuzione ha ricordato che, con ordinanza in data 27 luglio 2020, era stata dichiarata non eseguibile la porzione di pena detentiva inflitta con la richiamata sentenza a POLVERINO per i concorrenti reati di cui all'art. 12- quinquies DL n. 356 del 1992, per violazione del principio di specialità in quanto il condannato era stato consegnato all'Italia, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana, soltanto per i reati associativi, ma che ciò è privo di conseguenze perché la confisca era stata disposta anche ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., per l'accertata responsabilità per il relativo reato associativo mafioso, nonché ai sensi dell'art. 12-sexies DL n. 356 del 1992, per il medesimo reato associativo mafioso e per i delitti aggravati dall'art. 7 DL n. 152 del 1991 (I. n. 203 del 1991). 2. [OSCURATO:PERSONA] POLVERINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando che i beni oggetto di confisca sono "da riferirsi esclusivamente al reato di cui all'art. 12-quinquies, in specie quelli funzionali e sottesi a quel tipo di reato", tanto che "la Corte avrebbe dovuto distinguere quei bei sui quali insiste la confisca per il reato di intestazione fittizia da tutti gli altri" e che, "fatta questa operazione la Corte avrebbe dovuto disporre la sospensione dell'esecuzione della confisca su quei beni in quanto il provvedimento ablatorio non è assistito dal MAE, come riconosciuto dalla stessa ordinanza della III Sezione della stessa Corte di appello". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con tutta evidenza, il principio di specialità, di cui agli artt. 721 cod. proc. pen., 32 e 26 I. 22 aprile 2005, n. 69, non si applica alla confisca.2.1. Il principio di specialità, enunciato a livello generale dall'art. 721, comma 1, cod. proc. pen., è così articolato: «la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa». Le disposizioni sul mandato di arresto europeo, anche nella più ampia enunciazione che riguarda la procedura di consegna passiva, hanno analogo tenore: «La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale» (art. 26, comma 1, L n. 69 del 2005). 2.2. Alla luce delle convergenti formulazioni, emerge in modo evidente che il principio di specialità non riguarda la confisca, indipendentemente dal fatto che si versi in un caso di misura di sicurezza non coercitiva (inclusa la confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 — ora art. 240- bis cod. pen.) o di sanzione (la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., che ha pure funzione ripristinatoria e recuperatoria: Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv, 279262; Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421). Del resto, le decisioni quadro europee concernenti l'esecuzione dei provvedimenti di confisca (decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, portante "Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca") non fanno alcun riferimento al principio di specialità. 2.3. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha una diversa ratio decidendi che, come si vedrà al par. 3, giustifica nel caso di specie la decisione assunta; ciò nondimeno questa Corte ritiene di dover correggere la motivazione in diritto ex art. 619, comma 1, cod. proc. pen., enunciando il seguente principio di diritto: «il principio di specialità, dì cui agli artt. 721 cod. proc. pen., 32 e 26 I. 22 aprile 2005, n. 69, non si applica alla confisca». 3. Il ricorso è, del resto, inammissibile là dove non si confronta con la decisione impugnata che ha evidenziato come il giudice di merito aveva specificamente assoggettato tutti i beni confiscati all'ipotesi di «confisca mafiosa» ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., in considerazione della condanna per il reato associativo, nonché alla confisca allargata ex art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e dunque al di fuori della fattispecie di cui all'art. 12-quinquies, stesso decreto. Il ricorso omette completamente di confrontarsi con tale specifica motivazione e si limita ad affermare, peraltro in modo intrinsecamente contraddittorio, che i beni oggetto di confisca sono "da riferirsi esclusivamente al reato di cui all'art. 12-quinquies, in specie quelli funzionali e sottesi a quel tipo di reato", mentre ammette, poco dopo, che "la Corte avrebbe dovuto distinguere quei bebsui quali insiste la confisca per il reato di intestazione fittizia da tutti gli altri". 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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