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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22673/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19820/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagna n. 156/02/15, depositata il 26 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.La vicenda oggetto di controversia trae origine d a lla presentazione di istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate da parte d i Pietro B iacchi lamentando lo stesso che il fondo previdenziale nell'effettuare , qual e sostituto di imposta , le ritenute fiscali non avrebbe tenuto in alcun conto la previsione normativa di cui all'articolo 17 del d.

P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , relativa all'indennità di fine rapporto che prevedeva nella versione vigente ratione temporis che l'ammontare imponibile di tali somme era costituito dall'importo che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore pari al 7,5% della retribuzione.

Pertanto, lo stesso chiedeva un rimborso di euro 2948.

Sulla istanza si formava il silenzio rifiuto dell'Ufficio e il contribuente proponeva ricorso alla CTP.

Quest'ultima accoglieva il ricorso sul presupposto che il contribuente avrebbe versato dalla data di assunzione e fino al 31/12/1994 il contributo del 7,75% secondo quanto previsto dallo statuto del fondo.

Igiudici di primo grado ritenevano , pertanto , che andasse esclusa dalla base imponibile la percentuale corrispondente al 4% dei contributi versati sino al 31/12/1993 in quanto versati dal lavoratore è pertanto da considerarsi esenti da imposizioni.

2. L’Agenzia proponeva allora appello, ma la C.T.R. confermava la decisione di primo grado. 3.L'Agenzia delle entrate ricorre , per la cassazione della sentenza,affidando il relativo ricorso a un solo motivo .

4. Il contribuenteè rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico di ricorso l' A genzia denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 17, comma 2 , e 48 comma 2 lett . a) del TUIR vigente ratione temporis in relazione all'articolo 360 , primo comma,n.3 cod . proc . civ . il contribuente era dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1966 al 1993 e aveva versato il 7,75% dei contributi dovuti a un fondo di previdenza complementare negoziato con la datrice di lavoro.

La doglianza del contribuente atteneva al fatto che non era stato dedotto dall'imponibile, a norma dell'articolo 17 del d.

P .

R . n . 917/86, un importo corrispondente ai contributi che e gli avrebbe versato al fondo dalla data di assunzione fino al 1993.

A giudizio dell’Agenzia, però , sol o i contributi obbligatori I nps hanno goduto dell'esenzione fiscale in quanto effettivamente a carico del lavoratore, mentre i contributi relativi alla previdenza complementare effettivamente a carico del datore e solo formalmente a carico dei lavoratori non potevano godere dell'agevolazione fiscale di cui al citato articolo

17. A ciò andrebbe aggiunto che essendo la previdenza complementare facoltativa ad essa andrebbe applicato l'articolo 48 c omma 2 lett . a) del TUIR (ora articolo 51) secondo cui non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

E’ quindi evidenteper l’Agenzia che i contri buti versati al fondo di previdenza complementare non essendo imposti da norme di legge concorrono pienamente a formare il reddito imponibile.

L 'assunto sarebbe avvalorato daCass. 07/05/2010, n. 11156 secondo la quale in tema di Irpef la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di istituto bancario effettui, costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e va quindi assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione;

2. Il motivo è fondato.

In effetti, è pacifico che l a richiesta di rimborso si riferisce alla tassazione di un contributo a fondo di previdenza complementare, effettivamente a carico del datore ma per un certo periodo solo formalmente a carico del lavoratore.

Il principio affermato nella richiamata sentenza Cass.n.11156/2010 risulta, poi , confermato da successive pronunce tra cui , in particolare, la sentenza Cass 23/10/2014 n . 23030 .

Dunque , deve escludersi che il contribuente abbia diritto al rimborso che ha richiesto, postoperché si trattava di tassazione di contributi versati a un fondo di previdenza complementare e non a forma di previdenza imposta dalla legge;

3. Conseguentemente il ricorso va accolto con c assazione della sentenzaimpugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art.384 cod. proc. civ., la controversia può essere decisa nel merito con ilrigetto de l ricorso introduttivo proposto dal contribuente. 4.Le spese del giudizio di merito vanno poste a carico del contribuente rimasto soccombente, da liquidarsi come in dispositivo; le spese dei gradi di merito, per la peculiarità della vicenda processuale, vanno integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’intimatoalla rifusione delle spese del giudizio di legittimità , che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19820/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagna n. 156/02/15, depositata il 26 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.La vicenda oggetto di controversia trae origine d a lla presentazione di istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate da parte d i Pietro B iacchi lamentando lo stesso che il fondo previdenziale nell'effettuare , qual e sostituto di imposta , le ritenute fiscali non avrebbe tenuto in alcun conto la previsione normativa di cui all'articolo 17 del d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , relativa all'indennità di fine rapporto che prevedeva nella versione vigente ratione temporis che l'ammontare imponibile di tali somme era costituito dall'importo che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore pari al 7,5% della retribuzione. Pertanto, lo stesso chiedeva un rimborso di euro 2948. Sulla istanza si formava il silenzio rifiuto dell'Ufficio e il contribuente proponeva ricorso alla CTP. Quest'ultima accoglieva il ricorso sul presupposto che il contribuente avrebbe versato dalla data di assunzione e fino al 31/12/1994 il contributo del 7,75% secondo quanto previsto dallo statuto del fondo. Igiudici di primo grado ritenevano , pertanto , che andasse esclusa dalla base imponibile la percentuale corrispondente al 4% dei contributi versati sino al 31/12/1993 in quanto versati dal lavoratore è pertanto da considerarsi esenti da imposizioni. 2. L’Agenzia proponeva allora appello, ma la C.T.R. confermava la decisione di primo grado. 3.L'Agenzia delle entrate ricorre , per la cassazione della sentenza,affidando il relativo ricorso a un solo motivo . 4. Il contribuenteè rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico di ricorso l' A genzia denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 17, comma 2 , e 48 comma 2 lett . a) del TUIR vigente ratione temporis in relazione all'articolo 360 , primo comma,n.3 cod . proc . civ . il contribuente era dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1966 al 1993 e aveva versato il 7,75% dei contributi dovuti a un fondo di previdenza complementare negoziato con la datrice di lavoro. La doglianza del contribuente atteneva al fatto che non era stato dedotto dall'imponibile, a norma dell'articolo 17 del d. P . R . n . 917/86, un importo corrispondente ai contributi che e gli avrebbe versato al fondo dalla data di assunzione fino al 1993. A giudizio dell’Agenzia, però , sol o i contributi obbligatori I nps hanno goduto dell'esenzione fiscale in quanto effettivamente a carico del lavoratore, mentre i contributi relativi alla previdenza complementare effettivamente a carico del datore e solo formalmente a carico dei lavoratori non potevano godere dell'agevolazione fiscale di cui al citato articolo 17. A ciò andrebbe aggiunto che essendo la previdenza complementare facoltativa ad essa andrebbe applicato l'articolo 48 c omma 2 lett . a) del TUIR (ora articolo 51) secondo cui non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. E’ quindi evidenteper l’Agenzia che i contri buti versati al fondo di previdenza complementare non essendo imposti da norme di legge concorrono pienamente a formare il reddito imponibile. L 'assunto sarebbe avvalorato daCass. 07/05/2010, n. 11156 secondo la quale in tema di Irpef la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di istituto bancario effettui, costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e va quindi assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione; 2. Il motivo è fondato. In effetti, è pacifico che l a richiesta di rimborso si riferisce alla tassazione di un contributo a fondo di previdenza complementare, effettivamente a carico del datore ma per un certo periodo solo formalmente a carico del lavoratore. Il principio affermato nella richiamata sentenza Cass.n.11156/2010 risulta, poi , confermato da successive pronunce tra cui , in particolare, la sentenza Cass 23/10/2014 n . 23030 . Dunque , deve escludersi che il contribuente abbia diritto al rimborso che ha richiesto, postoperché si trattava di tassazione di contributi versati a un fondo di previdenza complementare e non a forma di previdenza imposta dalla legge; 3. Conseguentemente il ricorso va accolto con c assazione della sentenzaimpugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art.384 cod. proc. civ., la controversia può essere decisa nel merito con ilrigetto de l ricorso introduttivo proposto dal contribuente. 4.Le spese del giudizio di merito vanno poste a carico del contribuente rimasto soccombente, da liquidarsi come in dispositivo; le spese dei gradi di merito, per la peculiarità della vicenda processuale, vanno integralmente compensate tra le parti. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’intimatoalla rifusione delle spese del giudizio di legittimità , che liq
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