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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 20837/2022

Testo disponibile della fonte

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liere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21385-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 MILANO; -intimato - avverso la sentenza n. 2266/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. in liquidazione ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2266/2016 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 7 giugno 2016. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Milano, non ha svolto attività difensive. 2) La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame avanzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 6 marzo 2016, che aveva rigettato l’impugnazione delle deliberazioni assembleari del Condominio di via PietroMaestri n. 2, Milano, approvate nella riunione del 1° dicembre 2008 ed aventi ad oggetto il consuntivo per la gestione 2007/2008 e il preventivo per la gestione 2008/2009. 3) La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 4) Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 c.c.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8C –8D e 10 del regolamento condominiale.

Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c. 5) In data 4 maggio 2022, dopo che era stata già fissata la data della decisione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo che “nelle more è intervenuto tra le parti un accordo transattivo con la previsione di rinuncia al ricorso e spese compensate”.

L’atto di rinuncia indica la “adesione alla rinuncia a spese compensate” dell’intimato non costituito Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Milano, rappresentato dal “dott. [OSCURATO:PERSONA]”.

In ogni modo, non essendo costituito l’intimato Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, indipendentemente dall’adesione alla rinuncia, non sono da regolare le spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 - 1 , 12/11/2015, n. 23175 ; Cass. Sez. 6 - 3 , 30/09/2015, n. 19560).

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21385-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 MILANO; -intimato - avverso la sentenza n. 2266/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. in liquidazione ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2266/2016 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 7 giugno 2016. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Milano, non ha svolto attività difensive. 2) La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame avanzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 6 marzo 2016, che aveva rigettato l’impugnazione delle deliberazioni assembleari del Condominio di via PietroMaestri n. 2, Milano, approvate nella riunione del 1° dicembre 2008 ed aventi ad oggetto il consuntivo per la gestione 2007/2008 e il preventivo per la gestione 2008/2009. 3) La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 4) Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 c.c. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8C –8D e 10 del regolamento condominiale. Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c. 5) In data 4 maggio 2022, dopo che era stata già fissata la data della decisione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo che “nelle more è intervenuto tra le parti un accordo transattivo con la previsione di rinuncia al ricorso e spese compensate”. L’atto di rinuncia indica la “adesione alla rinuncia a spese compensate” dell’intimato non costituito Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Milano, rappresentato dal “dott. [OSCURATO:PERSONA]”. In ogni modo, non essendo costituito l’intimato Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, indipendentemente dall’adesione alla rinuncia, non sono da regolare le spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 - 1 , 12/11/2015, n. 23175 ; Cass. Sez. 6 - 3 , 30/09/2015, n. 19560). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 20837/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris