CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 12 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di furto in abitazione aggravato e per più reati di furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile poiché reiterativo di censure già sollevate con l'atto di appello e rigettate dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare e perché il ricorso mira anche ad una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il