CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 31459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede dichiararsi l'inammissitylità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 06 marzo 2023 il Tribunale di Velletri ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 04 marzo 2023 alle ore 15.00, nella flagranza dei reati di cui agli artt. 648, 337, 635, comma 2 n. 1, cod.pen. commessi il 04 marzo 2023, essendo stato sorpreso alla guida di un'auto di provenienza furtiva, con la quale speronava e danneggiava l'auto dei Carabinieri intervenuta per bloccarlo, ed essendo stato altresì trovato in possesso di una pistola di provenienza furtiva e detenuta illegalmente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],con un unico motivo con il quale censura la violazione degli artt, 391 e 449 cod.proc.pen. e la illogicità della motivazione. L'udienza di convalida dell'arresto è iniziata oltre le 48 ore dall'arresto stesso, cioè alle ore 14.10 del 06 marzo 2023, benché l'arresto fosse avvenuto alle ore 12.00 del 04 marzo 2023, essendo stato il Policella privato della libertà personale in quell'orario. L'arresto deve ritenersi effettuato quando i Carabinieri hanno fermato fisicamente il ricorrente, essendo irrilevante l'orario in cui egli è stato formalmente dichiarato in arresto, cioè le ore 15.00. In caso contrario, il termine di 48 ore potrebbe protrarsi in base alla scelta discrezionale della polizia giudiziaria di rinviare la formale dichiarazione dello stato di arresto. Il Tribunale ha respinto la richiesta di non convalidare l'arresto per la tardività della presentazione affermando che esso era avvenuto alle ore 15.00, ma in tal caso avrebbe dovuto rilevare la mancanza dello stato di flagranza o di quasi flagranza, perché dalla commissione e dall'accertamento dei fatti di reato erano trascorse almeno tre ore. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto sostiene tesi in contrasto con le norme di legge e con i principi consolidati di questa Corte, e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'udienza di convalida è iniziata entro le 48 ore dall'arresto del ricorrente, che è avvenuto alle ore 15 del 04 marzo 2023, così come riportato nel relativo verbale redatto dai Carabinieri, che non è stato tacciato di falsità./1 L'affermazione secondo cui l'orario dell'arresto deve essere anticipato alle ore 12, allorquando i Carabinieri hanno fermato in strada il Policella, è palesemente errata. Secondo il principio consolidato di questa Corte, «Il termine per la richiesta di convalida dell'arresto decorre dal momento in cui l'interessato è rimasto a disposizione dell'autorità di sicurezza procedente e non da quello annotato sul verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi necessari per gli accertamenti dell'identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi» (Sez. 6, n. 28987 del 11/06/2013, Rv. 255886; Sez. 3, n. 41093 del 30/01/2018, Rv. 274070). 1.2. Nel caso di specie, il contenuto del verbale di arresto, atto che è consentito esaminare quando devono essere risolte questioni di natura processuale, evidenzia che, dopo che il Policella venne fermato in strada, fu necessario svolgere numerosi accertamenti, quali la sua identificazione personale, la perquisizione personale e veicolare, la verifica circa la natura e la provenienza della pistola e dei bossoli rinvenuti, l'acquisizione delle denunce di furto dell'arma e dell'auto da lui guidata, una prima verifica delle sue spontanee dichiarazioni, relative alla possibile sussistenza di reati più gravi. Dal medesimo verbale risulta che tali accertamenti sono iniziati in strada, dopo le ore 11.45, e sono proseguiti in ufficio, dove il Policella è stato condotto proprio per svolgere gli accertamenti consistenti nelle perquisizioni, nelle acquisizioni delle denunce di furto e in altre attività tecniche. L'arresto è stato disposto alle ore 15.00, dopo che sono stati acquisiti, come recita il verbale, «gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati in epigrafe riportati»: questo lasso temporale è plausibile quale tempo necessario per compiere gli accertamenti indicati, effettivamente indispensabili per verificare la sussistenza di delitti che consentivano l'arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 cod.proc.pen., nonché per acquisire, eventualmente, gli ulteriori elementi che consentivano di valutare l'opportunità di un arresto facoltativo. L'effettiva privazione della libertà personale del ricorrente è quindi avvenuta alle ore 15.00, così come indicato nel verbale. 1.3. Non è stato specificato, nel verbale dell'udienza di convalida, l'orario di presentazione dell'arrestato, ma deve ricordarsi che «In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, il termine di quarantotto ore fissato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. è riferito alla formulazione della richiesta di convalida ed alla "presentazione" dell'imputato, di cui deve essere assicurata la presenza fisica all'udienza, a nulla rilevando che l'inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un momento successivo, purché non vi sia soluzione di continuità» (Sez. 5, n. 432:3 del 12/01/2021, Rv. 280411, da ultimo).1.4. E' manifesta-mente infondata anche l'affermazione che l'arresto, se avvenuto alle ore 15.00, sarebbe avvenuto al di fuori dello stato di flagranza, essendo trascorse tre ore dal momento in cui il Policella era stato fermato. L'arresto è avvenuto, per alcuni delitti, sulla base dei fatti commessi in presenza dei Carabinieri, quali la fuga con lo speronamento e il danneggiamento dell'auto di servizio, e quindi in stato di flagranza, mentre per altri delitti è avvenuto nella ricorrenza di uno stato di quasi-flagranza, che sussiste nel caso in cui l'indagato sia sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione di un delitto (Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, Rv. 281749, tra le molte): si tratta del possesso illegale dell'arma e della ricettazione dell'auto e della pistola, delitti che sono stati accertati, sia pure nella forma :sommaria richiesta per procedere all'arresto, solo dopo lo svolgimento della breve attività investigativa sopra descritta, quali l'acquisizione delle denunce di furto e la verifica della mancanza di un'autorizzazione che legittimasse la detenzione della pistola da parte del sospettato. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000, mancando elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (C.Cost. 13 giugno 2000, n. 186) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav