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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46759/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla CORTE di APPELLO di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e nella richiesta di annullamento per estinzione del reato di truffa per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Udine del 3 marzo 2017, per quel che qui rileva, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di truffa e sostituzione di persona addebitati ai capi B, C ed E della rubrica con i fatti già giudicati con sentenza definitiva e ha rideterminato la pena da infliggere quale aumento in continuazione. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione e travisamento della prova laddove la corte ha escluso che il teste [OSCURATO:PERSONA] , sulle cui dichiarazioni si fonda il giudizio di colpevolezza, durante l'esame dibattimentale abbia consultato la querela, sebbene tale circostanza sia desumibile dal tenore delle trascrizioni. 2.2 Violazione degli articoli 431, 511 e 526 cod. proc.pen. poiché il giudice non può utilizzare le dichiarazioni rese a seguito delle contestazioni mosse dal pubblico ministero sulla base della querela, in quanto la querela non può essere utilizzata ai fini delle contestazioni ex art. 500 codice procedura penale, anche qualora lo stesso abbia prestato il consenso; 2.3 Violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato di sostituzione di persona poiché si fonda esclusivamente su quanto dichiarato in querela dal teste, querela utilizzata per le contestazioni nonostante la Corte suprema abbia ritenuto che la denunzia non è utilizzabile ai fini di prova neppure per le contestazioni. 2.4 Violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato poiché l'imputato ha fornito il proprio prenome senza cognome e tale condotta non integra gli estremi del reato previsto dall'articolo 494 codice penale, in quanto non offre alla persona offesa alcuna certezza sull'identità personale del dichiarante. 2.5 Vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione del reato ritenuto più grave nell'ambito dell'applicazione dell'istituto della continuazione, poiché la norma prevede che occorre individuare la violazione più grave e la pena applicata in relazione alla stessa va aumentata sino al triplo mentre la sentenza impugnata ha omesso di individuare la pena base per il reato più grave e ha calcolato un unico aumento per il reato continuato.

Inoltre l'articolo 81 cod.pen. prevede che nel caso di concorso formale di reati la pena prevista per la violazione più grave può essere aumentata sino al triplo mentre nel provvedimento del tribunale di Chieti la pena prevista per la violazione più grave è di sei mesi di reclusione il triplo della pena è pari a 18 mesi, mentre la corte di appello ha rideterminato la pena complessiva di anni uno e mesi nove di reclusione. 2.6 Estinzione del reato contestato al capo B della rubrica per intervenuta remissione di querela e susseguente accettazione in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela ritualmente accettata 11 febbraio 2020 e tali documenti sono stati acquisiti al fascicolo della Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato ma la intervenuta remissione di querela estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza impugnata. 1.1 Le prime tre censure relative all'utilizzo da parte del teste in udienza della querela sono infondate.Secondo un orientamento che il collegio condivide il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui essa sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando la querela sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16026 del 12/02/2020 Ud. (dep. 27/05/2020 ) Rv. 279226 - 01) Nel caso di specie il ricorrente non specifica il tenore e le modalità di redazione della querela né la allega al ricorso il che rende l'impugnazione generica.

La giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente deve ritenersi ormai definitivamente superata da un nuovo e maggioritario orientamento secondo cui, alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. (Sez. 2 - , Sentenza n. 19864 del 17/04/2019 Ud. (dep. 09/05/2019 ) Rv. 276531 - 01) 1.2 In sostanza non si pone un problema di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste, il quale a dibattimento a seguito delle contestazioni del pubblico ministero ha meglio ricordato che l'imputato aveva utilizzato non soltanto il proprio prenome, ma anche un cognome diverso da quello vero.

Ne consegue che anche la quarta censura è manifestamente infondata poiché dall'esame della persona offesa e dal tenore della querela che è stata confermata in udienza dal teste emerge che l'imputato aveva utilizzato un cognome diverso. 1.3 II quinto motivo è in parte infondato poiché dal ricorso si desume che il reato già giudicato con sentenza passata in giudicato è stato punito con la pena di sei mesi di reclusione,mentre nel presente giudizio il tribunale aveva determinato la pena per la truffa più grave in quattro mesi di reclusione e 100 C di multa.

In relazione a due episodi di sostituzione di persona e ad una truffa, la corte ha determinato l'aumento di pena in quattro mesi di reclusione e 250 di multa e complessivamente in anno uno mesi nove di reclusione ed euro 1000 di multa.

E' vero che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, qualora l'aumento per la continuazione operato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato base. (Sez. 3 - , Sentenza n. 46370 del 02/07/2019 Ud. (dep. 14/11/2019) Rv. 277298 - 01) ma di fatto la censura risulta inconducente poiché l'estinzione del reato di truffa per remissione di querela impone l'eliminazione della relativa sanzione e quella inflitta per i residui reati di sostituzione di persone non supera il limite indicato dall'art. 81 cod.pen. 1.4 La remissione di querela presentata da parte della persona offesa e ritualmente accettata dall'imputato impone di dichiarare estinto il reato contestato al capo B della rubrica per intervenuta remissione di querela.

Va di conseguenza rideterminata la pena per i due residui reati di sostituzione di persona nella misura già indicata dal primo giudice e cioè in 15 giorni e 75 euro di multa per ciascun reato.

Ne consegue che la pena complessiva va rideterminata in anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, nel rispetto del dettato normativo dell'art. 81 cod.pen. e cioè nella misura del triplo della pena base detentiva determinata in mesi sei di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato contestato al capo B perchè estinto per remissione di querela e elimina la relativa pena , determinando la pena complessiva in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Roma 24 novembre 2021 il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla CORTE di APPELLO di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e nella richiesta di annullamento per estinzione del reato di truffa per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Udine del 3 marzo 2017, per quel che qui rileva, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di truffa e sostituzione di persona addebitati ai capi B, C ed E della rubrica con i fatti già giudicati con sentenza definitiva e ha rideterminato la pena da infliggere quale aumento in continuazione. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione e travisamento della prova laddove la corte ha escluso che il teste [OSCURATO:PERSONA] , sulle cui dichiarazioni si fonda il giudizio di colpevolezza, durante l'esame dibattimentale abbia consultato la querela, sebbene tale circostanza sia desumibile dal tenore delle trascrizioni. 2.2 Violazione degli articoli 431, 511 e 526 cod. proc.pen. poiché il giudice non può utilizzare le dichiarazioni rese a seguito delle contestazioni mosse dal pubblico ministero sulla base della querela, in quanto la querela non può essere utilizzata ai fini delle contestazioni ex art. 500 codice procedura penale, anche qualora lo stesso abbia prestato il consenso; 2.3 Violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato di sostituzione di persona poiché si fonda esclusivamente su quanto dichiarato in querela dal teste, querela utilizzata per le contestazioni nonostante la Corte suprema abbia ritenuto che la denunzia non è utilizzabile ai fini di prova neppure per le contestazioni. 2.4 Violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato poiché l'imputato ha fornito il proprio prenome senza cognome e tale condotta non integra gli estremi del reato previsto dall'articolo 494 codice penale, in quanto non offre alla persona offesa alcuna certezza sull'identità personale del dichiarante. 2.5 Vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione del reato ritenuto più grave nell'ambito dell'applicazione dell'istituto della continuazione, poiché la norma prevede che occorre individuare la violazione più grave e la pena applicata in relazione alla stessa va aumentata sino al triplo mentre la sentenza impugnata ha omesso di individuare la pena base per il reato più grave e ha calcolato un unico aumento per il reato continuato. Inoltre l'articolo 81 cod.pen. prevede che nel caso di concorso formale di reati la pena prevista per la violazione più grave può essere aumentata sino al triplo mentre nel provvedimento del tribunale di Chieti la pena prevista per la violazione più grave è di sei mesi di reclusione il triplo della pena è pari a 18 mesi, mentre la corte di appello ha rideterminato la pena complessiva di anni uno e mesi nove di reclusione. 2.6 Estinzione del reato contestato al capo B della rubrica per intervenuta remissione di querela e susseguente accettazione in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela ritualmente accettata 11 febbraio 2020 e tali documenti sono stati acquisiti al fascicolo della Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato ma la intervenuta remissione di querela estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza impugnata. 1.1 Le prime tre censure relative all'utilizzo da parte del teste in udienza della querela sono infondate.Secondo un orientamento che il collegio condivide il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui essa sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando la querela sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16026 del 12/02/2020 Ud. (dep. 27/05/2020 ) Rv. 279226 - 01) Nel caso di specie il ricorrente non specifica il tenore e le modalità di redazione della querela né la allega al ricorso il che rende l'impugnazione generica. La giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente deve ritenersi ormai definitivamente superata da un nuovo e maggioritario orientamento secondo cui, alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. (Sez. 2 - , Sentenza n. 19864 del 17/04/2019 Ud. (dep. 09/05/2019 ) Rv. 276531 - 01) 1.2 In sostanza non si pone un problema di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste, il quale a dibattimento a seguito delle contestazioni del pubblico ministero ha meglio ricordato che l'imputato aveva utilizzato non soltanto il proprio prenome, ma anche un cognome diverso da quello vero. Ne consegue che anche la quarta censura è manifestamente infondata poiché dall'esame della persona offesa e dal tenore della querela che è stata confermata in udienza dal teste emerge che l'imputato aveva utilizzato un cognome diverso. 1.3 II quinto motivo è in parte infondato poiché dal ricorso si desume che il reato già giudicato con sentenza passata in giudicato è stato punito con la pena di sei mesi di reclusione,mentre nel presente giudizio il tribunale aveva determinato la pena per la truffa più grave in quattro mesi di reclusione e 100 C di multa. In relazione a due episodi di sostituzione di persona e ad una truffa, la corte ha determinato l'aumento di pena in quattro mesi di reclusione e 250 di multa e complessivamente in anno uno mesi nove di reclusione ed euro 1000 di multa. E' vero che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, qualora l'aumento per la continuazione operato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato base. (Sez. 3 - , Sentenza n. 46370 del 02/07/2019 Ud. (dep. 14/11/2019) Rv. 277298 - 01) ma di fatto la censura risulta inconducente poiché l'estinzione del reato di truffa per remissione di querela impone l'eliminazione della relativa sanzione e quella inflitta per i residui reati di sostituzione di persone non supera il limite indicato dall'art. 81 cod.pen. 1.4 La remissione di querela presentata da parte della persona offesa e ritualmente accettata dall'imputato impone di dichiarare estinto il reato contestato al capo B della rubrica per intervenuta remissione di querela. Va di conseguenza rideterminata la pena per i due residui reati di sostituzione di persona nella misura già indicata dal primo giudice e cioè in 15 giorni e 75 euro di multa per ciascun reato. Ne consegue che la pena complessiva va rideterminata in anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, nel rispetto del dettato normativo dell'art. 81 cod.pen. e cioè nella misura del triplo della pena base detentiva determinata in mesi sei di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato contestato al capo B perchè estinto per remissione di querela e elimina la relativa pena , determinando la pena complessiva in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Roma 24 novembre 2021 il consigliere estensore Il P
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