CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36394/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6946/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen- tante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall'Av. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 91; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.7056/52/2014 depositata il 17 luglio 2014, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 7056/52/2014 depositata in data 17 luglio 2014 e non notificata la Commissione tributaria regionale della Campania ri- gettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 374/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Ca- serta con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, IRPEF, IVA e IRAP 2007, emessa a seguito di avviso di accertamento definitivo e che il ricorrente deduceva non es- sergli stato notificato. 2. Il contribuente riteneva che l'avviso sottostante fosse stato notifi- cato ex art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 presso un domicilio diverso da quello fiscale e, nel merito, che nel verbale di accertamento, il quale aveva ritenuto omessa la dichiarazione annuale in quanto pre- sentata con ritardo superiore ai 90 giorni, non erano state scomputa- te le somme IRPEF già versate con conseguente aggravio sanzionato- rio; in subordine, richiedeva la riduzione della pretesa erariale. 3. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso perché, pur ricono- scendo che l'avviso non era stato regolarmente notificato, il giudizio in decisione aveva ad oggetto solo la cartella di pagamento e i vizi suoi propri, decisione confermata dal giudice d'appello il quale ritene- va la notifica dell'avviso di accertamento legittima. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente deducendo sei motivi; l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione hanno depositato controricorso. Considerato che: 5. In via preliminare va esaminata e rigettata l'eccezione ex art.366 n.6 cod. proc. civ. sollevata dall'agente della riscossione in controri- corso, in quanto il riferimento agli atti processuali fondanti il ricorso è desumibile dal corpo dell'atto. 6. Con il primo motivo - dedotto ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.- il contribuente denuncia la violazione e falsa appli- cazione degli artt.100, 112 e 132 cod. proc. civ. (nullità della senten- za per extra e/o ultrapetizione) e 2909 cod. civ. (giudicato interno) per aver il giudice d'appello mancato di constatare che il capo della decisione di primo grado in cui la CTP aveva accertato che l'avviso di accertamento sottostante era stato notificato in modo irregolare, dal momento che non era stato impugnato né dall'Agenzia né dall'agente della riscossione, uniche parti aventi interesse a impugnare il capo con appello incidentale, mancando di trarre le conseguenza da tale giudicato interno accogliendo l'appello. 7. In via preliminare l'agente della riscossione eccepisce l'inammissi- bilità del motivo per carenza di interesse in quanto l'asserita irrituale notifica dell'avviso sottostante non avrebbe incidenza sulla validità della cartella di pagamento, trattandosi di una mera irregolarità e non nullità. 8. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza della CTR dà atto di un motivo di appello specifico proposto dal contribuen- te in cui denuncia al giudice d'appello la ritenuta contraddittorietà contenuta nella motivazione del giudice di primo grado tra la pregres- sa affermazione di irregolarità della notifica dell'avviso di accertamen- to e il successivo rigetto del ricorso introduttivo per assenza di vizi propri della cartella. Il ricorrente aveva interesse ex art.100 cod. proc. civ. a far valere il profilo, ha investito il giudice d'appello della questione e ha ricevuto una risposta negativa, non potendo in questa sede utilmente prospettare che solo le controparti avevano interesse a censurare la ritenuta irregolarità della notifica da parte del giudice di prime cure, in quanto è unitaria la ratio decidendi espressa dal giu- dice di primo grado, censurata dalla stessa parte ricorrente. 9. Quale ulteriore profilo di inammissibilità per carenza di interesse, si rammenta che è giurisprudenza consolidata cui aderisce il Collegio quella secondo la quale in tema di sanzioni amministrative per viola- zione di norme tributarie, in caso di mancato versamento dell'imposta dichiarata, la previsione del preventivo invito al pagamento, ex art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 1972, quale adempimento prodromico al- l'iscrizione a ruolo dell'imposta, non è previsto a pena di nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma comporta, in caso di omissione, una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia in quanto non è prevista la sanzione della nullità, avendo il previo in- vito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibili- tà di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versa- mento, sia in quanto il contribuente può comunque pagare, con ridu- zione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25762 del 13/11/2020, Rv. 659701 - 01; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3366 del 12/02/2013, Rv. 625273 - 01). Orbene, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente più volte articolata nel corpo del motivo, e secondo il dato testuale della por- zione della sentenza di primo grado riprodotta alle pagg.4 e 5 del ri- corso, il giudice di primo grado ha considerato meramente irregolare, peraltro senza neppure spiegarne le ragioni, la notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella impugnata, come tale inidonea ad incidere sull'efficacia della cartella, conformemente alla giurispru- denza summenzionata. 10. Con il secondo motivo - dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.- il contribuente denuncia la violazione e falsa applica- zione del combinato disposto degli artt.31, 58 ,60 primo comma lett. c) del d.P.R. n.600 del 1973 e 97 Cost. per essere la sentenza fondata su una erronea identificazione del domicilio fiscale ai fini della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, domicilio il quale sarebbe stato trasferito e reso noto al momento della presentazione della di- chiarazione fiscale tardiva per l'anno d'imposta; il profilo viene ritenu- to dal ricorrente anche rilevabile d'ufficio, ed idoneo a determinare la diretta conseguenza dell'invalidità della cartella impugnata. In via gradata, con il terzo motivo - articolato ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.- si prospetta la violazione e falsa applica- zione del combinato disposto dell'art.2 comma 7 del d.P.R. n.322 del 1998 per aver la CTR omesso di considerare che per l'anno 2007, og- getto dell'avviso di accertamento, il contribuente ha presentato - sia pure oltre il 900 giorno da quello della scadenza legale - la propria di- chiarazione dei redditi in cui ha indicato la variazione del domicilio fi- scale, di cui non è stato tenuto contro ai fini della notifica dell'avviso di accertamento. 11. I motivi sono inammissibili per carenza di decisività della questio- ne, come eccepito in controricorso dall'agente della riscossione, in quanto la circostanza della variazione di domicilio fiscale resa nota in sede dichiarazione fiscale tardiva per l'anno di imposta non risulta ri- proposta in appello, ove mai fosse stata ritualmente introdotta in primo grado, non essendovi traccia di tali indispensabili adempimenti in ricorso. 12. Con il quarto motivo - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.- il contribuente denuncia la violazione e falsa applica- zione del combinato disposto dell'art.60 lett. e) del d.P.R. n.600 del 1973, nella parte in cui la CTR ha ritenuto la notifica dell'avviso di ac- certamento correttamente effettuata avendo erroneamente identifica- to il domicilio fiscale e i presupposti di applicazione della previsione di legge citata («luogo ove risultava l'ultima residenza», «non vi è abi- tazione ufficio o azienda del contribuente»). 13. Premesso che la censura non è inammissibile come eccepito dal- l'agente della riscossione, in quanto la questione della sussunzione della fattispecie concreta nel disposto dell'art.60 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli adempimenti notificatori è stata espressamente investita dalla decisione del giudice d'appello, il motivo è infondato. In linea generale è condiviso il fatto che sia illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pa- gamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situa- to il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione del- le ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, doven- dosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, Rv. 633117 - 01). Tuttavia, nel caso in esame, la CTR dà specificamente atto dell'effet- tuazione delle prescritte ricerche e, a riguardo, il ricorrente riporta in modo incompleto nel corpo del motivo la statuizione della CTR, ben più ampia e qui di seguito trascritta per migliore comprensione: «la notifica è stata correttamente effettuata ai sensi dell'art.60 lett. e) del d.P.R. n.600 del 1973; il messo ha tentato la notifica presso il luogo ove risultava l'ultima residenza ed ha dato atto di aver effettua- to le prescritte ricerche in quanto ha attestato che in quel luogo il contribuente risultava "sconosciuto"; in presenza di una situazione di irreperibilità assoluta ha quindi proceduto al deposito dell'atto presso la Casa comunale e all'affissione dell'avviso di deposito.». 14. L'accertamento in fatto del giudice d'appello è preciso anche con riferimento alle ricerche e alla loro corrispondenza degli esiti allo stato di fatto emergenti dal compendio probatorio, avendo precisato che «l'Ufficio ha documentato, grazie all'esibizione degli esiti della consul- tazione dei dati anagrafici, che la notifica (...) è stata fatta presso il luogo in cui dall'anagrafe comunale risultava in quel momento la resi- denza del destinatario; in particolare da tale verifica (...)». In presen- za di tali elementi la fattispecie è stata logicamente sussunta dal giu- dice d'appello nella previsione dell'art.60 lett. e) del d.P.R. n.600 del 1973, dal momento che, per consolidata giurisprudenza, le ricerche sono necessarie per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso co- mune. La notificazione ai sensi della predetta disposizione può inoltre essere ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti "a posteriori" che il tra- sferimento era intervenuto nell'ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell'ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui suffi- cienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabi- le in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanes- sero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all'Amministrazione, ad esempio, per il de- corso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l'inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dal- la disciplina in materia di mutamenti anagrafici (Cass. Sez. 5, Sen- tenza n. 1440 del 22/01/2013, Rv. 624960 - 01). 15. Con il quinto motivo - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.- il ricorrente prospetta la nullità della sentenza impu- gnata per omessa pronuncia su specifica domanda del contribuente, di scomputo dei versamenti effettuati per l'annualità dell'imposta in contestazione e, in via gradata, di riduzione della pretesa erariale, anche ai fini sanzionatori. Con il sesto motivo di ricorso, articolato in via subordinata - ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applica- zione degli artt.2 comma 7 del d.P.R. n.322 del 1998 e 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l'art.18 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 546 del 1992, nel caso in cui venga individuata un'espressa pronuncia riguardo alla domanda di cui al precedente motivo, sono dettagliati aspetti concernenti lo scomputo dei versamenti che avrebbero dovuto impedire al giudice d'appello di considerare la domanda relativa "as- sorbita" dalla statuizione sulla notifica dell'avviso. 16. I motivi, connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La CTR ha chiaramente dichiarato l'assorbimento di ogni altra que- stione - incluse le domande circa il merito, Van e il quantum prospet- tate nei motivi - per effetto della accertata legittimità della notifica dell'avviso sottostante la cartella impugnata, e la statuizione è logi- camente immune dai vizi denunciati considerato che le doglianze sul merito della ripresa dovevano essere proposte in sede di impugnazio- ne avverso l'avviso di accertamento sottostante la cartella. In aggiun- ta, quanto al sesto motivo, la Corte osserva che vengono anche pro- spettate questioni di fatto di cui non vi è evidenza di tempestiva in- troduzione nei precedenti gradi di giudizio, aggiuntivo profilo di inammissibilità per carenza di decisività della questione. 17. Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Spese prenota- te a debito in favore dell'Agenzia delle entrate, e in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso spese borsuali, Iva e Cpa per l'agente della riscossione. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unific