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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41401/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/01/2023 dal Tribunale di Sondrio; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che i ricorrenti, nel censurare la mancata considerazione da parte del giudice di merito della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e, quindi, la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/01/2023 dal Tribunale di Sondrio; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che i ricorrenti, nel censurare la mancata considerazione da parte del giudice di merito della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e, quindi, la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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