CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1989
Cassazione n. 02352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/10/1989 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di B. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in relazione alla misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: le argomentazioni difensive si scontrano, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini della misura leggermente superiore ad un terzo, la circostanza che l'imputato abbia riportato ulteriore condanna per reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e, dunque, valorizzando l'intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]