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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1991

Cassazione n. 41438/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1991 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati giudicati con cinque diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.

A fronte della puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata sui principi in materia di continuazione affermati dalla giurisprudenza di legittimità e sull'esame delle sentenze di condanna, il ricorrente si limita a sostenere l'inadeguatezza della motivazione e ad avanzare generiche considerazioni di merito.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto .dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle SA" p h kr spese processuali e IgicitgleffiwrU della somma di euro 3.000 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estenso e Il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1991 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati giudicati con cinque diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. A fronte della puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata sui principi in materia di continuazione affermati dalla giurisprudenza di legittimità e sull'esame delle sentenze di condanna, il ricorrente si limita a sostenere l'inadeguatezza della motivazione e ad avanzare generiche considerazioni di merito. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto .dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle SA" p h kr spese processuali e IgicitgleffiwrU della somma di euro 3.000 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estenso e Il re
Sentenza Cassazione n. 41438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris