CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 36797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 26/1/2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 14/10/2021 dal Tribunale di Noia, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui alla contestazione, in materia di contrabbando di tabacchi. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità per vizio di motivazione. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché, sviluppando argomenti del tutto generici, validi per qualunque impugnazione e privi di ogni riferimento alla pronuncia gravata, non si confronta affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, nessun passo della quale, infatti, è citato, tantomeno contestato. Soltanto nell'ultima parte del motivo, peraltro, sono richiamate le censure contenute nel gravame, ma nulla si dice quanto alle risposte offerte dal Giudice al riguardo, con le quali, dunque, l'impugnazione non instaura alcun rapporto critico. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 • Here estensore Il P