CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 06358/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Letta l'istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod.proc.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al proc. pen. N.8793/17 pendente dinanzi al Tribunale di Roma; 2. Ritenuto che l'istanza non risulta notificata alle altre parti come inderogabilmente previsto dall'art. 46 comma primo cod.proc.pen.; che lo stesso art. 46 prevede al comma quarto che l'inosservanza delle disposizioni dettate in ordine alla notifica dell'istanza alle altre parti del procedimento comporta l'inammissibilità della richiesta) 4AIJAA.9_,144 "tutt'i- z,),.4,ttalé t 3. Considerato altresì che il rich edente si diffonde lungamente nell'esporre aspetti relativi al procedimento cautelare ovvero al procedimento penale del tutto estranei all'oggetto dell'istanza di remissione perché non idonei ad ingenerare un legittimo sospetto; Ritenuto pertanto che la richiesta deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 48 cod.proc.pen. e che alla relativa declaratoria consegue, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della. somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 gennaio 2024 L [OSCURATO:PERSONA]. ?u [OSCURATO:PERSONA],QENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL i 3 FEBL_2024 [OSCURATO:PERSONA]/ci 11