Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:211
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0186
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
27 marzo 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 31, paragrafo 1 – Conoscenza della procedura di insolvenza – Obbligazioni a favore di un debitore che devono essere eseguite a favore dell’amministratore delle procedure di insolvenza – Vendita di un bene (autovettura) da parte del debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza – Esecuzione a favore del debitore»
Nella causa C‑186/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), con decisione del 22 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
, in qualità di curatore di una procedura di insolvenza,
contro
[OSCURATO:PERSONA]1 [OSCURATO:PERSONA] BV,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M. Gavalec, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), presidente della Seconda Sezione, e Z. Csehi, giudice,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA],
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di curatore di una procedura di insolvenza, da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];
–
per l’Auto1 [OSCURATO:PERSONA] BV, da F. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];
–
per la Commissione europea, da G. von Rintelen e W. Wils, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (
GU 2015, L 141, pag. 19
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di curatore nella procedura di insolvenza aperta nei confronti di un debitore, e la Auto1 [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «Auto1») in merito all’insinuazione al passivo di un importo corrispondente al valore di mercato di un veicolo venduto dal debitore alla Auto1, dopo l’apertura di tale procedura.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 5 e 81 del regolamento 2015/848 stabiliscono quanto segue:
«(5)
È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori (“forum shopping”).
(...)
(81)
In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l’apertura della procedura di insolvenza e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare quelle persone che, ignorando che all’estero è stata aperta una procedura, adempiono ad obbligazioni in favore del debitore, mentre avrebbero dovuto eseguirle a favore dell’amministratore delle procedure di insolvenza straniero, dovrebbero esservi disposizioni che attribuiscano carattere liberatorio a tale pagamento».
4
Ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Legge applicabile»:
«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo “Stato di apertura”).
2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:
(...)
b)
i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza;
c)
i poteri, rispettivamente, del debitore e dell’amministratore delle procedure di insolvenza;
(...)
m)
le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».
5
L’articolo 31 del suddetto regolamento, intitolato «Prestazioni a favore del debitore», così dispone:
«1. Colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell’amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura.
2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all’articolo 28 non fosse a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza. Si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l’abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell’apertura della procedura».
Diritto austriaco
6
L’articolo 3 dell’Insolvenzordnung (legge fallimentare) dell’11 dicembre 1914 (RGBl. 337/1914), nella sua versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: la «legge fallimentare»), così dispone:
«1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore successivamente all’apertura della procedura di insolvenza che hanno ripercussioni sulla massa fallimentare sono inopponibili ai creditori nella procedura di insolvenza. La controprestazione deve essere restituita alla controparte nei limiti in cui la massa potrebbe trarne arricchimento.
2 Il pagamento di un debito a favore del debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza non spiega effetti liberatori per l’obbligato salvo che quanto versato sia stato attribuito alla massa fallimentare o salvo che, al momento del pagamento, l’obbligato non fosse a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza, a condizione che tale ignoranza non sia imputabile alla mancata adozione della dovuta diligenza (vale a dire, egli avrebbe dovuto esserne a conoscenza)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7
Con decisione del 25 maggio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Austria) ha aperto una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore e ha designato il sig. [OSCURATO:PERSONA] quale curatore fallimentare (in prosieguo: il «curatore»). La pubblicazione di tale decisione, comprendente l’identità del curatore, ha avuto luogo lo stesso giorno.
8
Il 2 giugno 2022, il debitore ha concluso, in nome proprio, un contratto di compravendita di un’autovettura con la Auto1, una società di diritto olandese stabilita nei [OSCURATO:PERSONA], per un importo di EUR 48870. Tale contratto è stato concluso nei locali della succursale dell’Auto1 situati in Austria.
9
Dopo la ricezione di tale autovettura in Austria, la Auto1 ha versato, a partire dal conto di una banca situata in Germania, la somma corrispondente al prezzo di vendita di detta autovettura sul conto di una banca stabilita in Austria indicato dal debitore.
10
Il curatore ritiene che l’importo di EUR 48870 spetti alla massa fallimentare in quanto il contratto di compravendita è stato concluso dopo l’apertura della procedura di insolvenza. Poiché l’Auto1 aveva rivenduto il veicolo a un terzo, il curatore ha proposto un ricorso diretto ad ottenere un’indennità compensativa a favore della massa fallimentare corrispondente al prezzo di vendita di tale veicolo. Il curatore ha successivamente esteso l’oggetto del ricorso al valore commerciale di detto veicolo, ossia EUR 62261.
11
L’Auto1 ha contestato la domanda basandosi, in particolare, sull’articolo 31 del regolamento 2015/848. Essa ritiene che tale domanda potrebbe esserle opposta solo se fosse stata a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza al momento dell’acquisto dell’autovettura di cui trattasi.
12
[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto il ricorso nella sua estensione iniziale. La decisione di tale giudice è stata riformata in appello. L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Austria) ha ritenuto che l’articolo 31 del regolamento 2015/848 fosse applicabile in quanto, da un lato, il pagamento a favore del debitore era stato effettuato, previa verifica, a partire da un conto bancario tedesco e, dall’altro, la Auto1 non disponeva di tutte le informazioni utili quanto all’apertura della procedura di insolvenza.
13
Il curatore ha impugnato tale decisione del giudice d’appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio. A sostegno di tale impugnazione, il curatore sostiene che l’articolo 31 del regolamento 2015/848 non è applicabile, in quanto tale disposizione presuppone l’esistenza dell’adempimento di un’obbligazione basata su un atto giuridico valido, il che non si verificherebbe nel caso di specie alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge fallimentare. Inoltre, l’elemento di estraneità richiesto dall’articolo 31 del regolamento 2015/848 mancherebbe in quanto l’obbligazione oggetto del contratto di compravendita controverso sarebbe stata adempiuta in Austria.
14
Il giudice del rinvio constata, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge fallimentare, gli atti giuridici del debitore successivi all’apertura della procedura di insolvenza, che incidono sulla massa fallimentare, non sono opponibili ai creditori nella procedura di insolvenza. Ciò posto, se un bene dovesse essere sottratto da tale massa a causa di un atto giuridico non opponibile ai creditori in forza di tale disposizione, tale bene potrebbe essere recuperato. Peraltro, la suddetta disposizione non prevedrebbe alcuna eccezione nell’ipotesi in cui il terzo avesse acquisito il bene in buona fede, ignorando l’apertura della procedura di insolvenza.
15
In secondo luogo, l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 mirerebbe a tutelare la buona fede di un terzo che, in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, adempie un’obbligazione a favore di un debitore dopo la data di apertura di tale procedura, ignorandone l’esistenza, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell’amministratore della procedura di insolvenza. Tuttavia, secondo la dottrina, tale disposizione presupporrebbe l’esistenza di un credito del debitore. Essa non si applicherebbe quindi all’adempimento di un’obbligazione di un terzo nei confronti di un debitore derivante, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della legge fallimentare, da un atto giuridico non opponibile alla massa fallimentare in quanto successivo all’apertura della procedura di insolvenza.
16
Il giudice del rinvio precisa, tuttavia, di non escludere, alla luce del tenore letterale dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, che prevede in via generale l’adempimento di un’obbligazione a favore del debitore, che tale disposizione possa applicarsi alle obbligazioni che il terzo ha adempiuto sulla base di un atto giuridico non valido. In tale ipotesi, resterebbe quindi da stabilire se il luogo di adempimento di un ordine di bonifico, impartito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, possa essere considerato come il luogo di adempimento dell’obbligazione ai sensi di detta disposizione.
17
Date siffatte circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento [2015/848] debba essere interpretato nel senso che tra le obbligazioni adempiute a favore del debitore che avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell’amministratore della procedura di insolvenza ai sensi di detta disposizione ricadono anche le obbligazioni che traggono origine da un negozio giuridico che il debitore ha concluso solo successivamente all’apertura della procedura d’insolvenza e al trasferimento dei poteri in capo all’amministratore.
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
2)
Se l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che per luogo di esecuzione ai sensi di detta disposizione occorre intendere il luogo a partire dal quale viene effettuato il pagamento del terzo mediante bonifico da un conto bancario ivi aperto, anche se il terzo non è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in un altro Stato membro, mentre la conclusione del negozio giuridico e la prestazione da parte del debitore non sono avvenute in tale Stato membro, bensì attraverso una succursale del terzo in un altro Stato membro, vale a dire in quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
18
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che le obbligazioni adempiute a favore di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza, laddove avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell’amministratore della procedura di insolvenza di cui trattasi, comprendano anche l’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura di detta procedura di insolvenza e il trasferimento della gestione dei beni all’amministratore della procedura di insolvenza.
19
Per rispondere a tale questione, occorre tener conto del tenore letterale della disposizione, del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
20
Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, quest’ultimo dispone che colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell’amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura. Occorre osservare che nulla nel testo di tale disposizione consente di sostenere che essa non si applicherebbe nell’ipotesi dell’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto da un debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza.
21
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, la Corte ha certamente dichiarato che si tratta di una disposizione di diritto sostanziale che si applica indipendentemente dalla
lex concursus
(v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, van Buggenhout e van de Mierop,
C‑251/12
,
EU:C:2013:566
, punto
23
).
22
Tuttavia, tale disposizione non può essere intesa indipendentemente dall’articolo 7 del regolamento in parola, che determina la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti. Orbene, dall’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e m), di detto regolamento risulta che è la legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza a determinare la sorte dei beni acquisiti dal debitore o che gli spettano dopo l’apertura di tale procedura, nonché l’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori.
23
Ne consegue che l’applicabilità dell’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento all’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto da un debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza dipende dalle norme di diritto dello Stato di apertura di tale procedura relative all’opponibilità degli atti.
24
Da un’interpretazione contestuale dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 risulta quindi che rientra nella nozione di «obbligazione eseguita», ai sensi di detta disposizione, l’adempimento di un’obbligazione risultante da un atto giuridico successivo all’apertura della procedura di insolvenza e al trasferimento dei poteri all’amministratore della procedura di insolvenza, a condizione che un siffatto atto giuridico sia opponibile, conformemente alla legge dello Stato di apertura della procedura di cui trattasi, ai creditori parti di detta procedura.
25
Siffatta interpretazione è confermata, in terzo luogo, dall’obiettivo perseguito dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. Infatti, dal considerando 81 di tale regolamento risulta che detta disposizione mira a tutelare un terzo che, ignorando l’apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro, confida in buona fede nel carattere liberatorio dell’adempimento della sua obbligazione a favore del debitore.
26
Orbene, riconoscere un carattere liberatorio all’adempimento di un’obbligazione fondata su un atto giuridico inopponibile ai creditori parti di tale procedimento, in forza della legge dello Stato di apertura di detta procedura, andrebbe oltre la tutela della buona fede dei terzi voluta dal legislatore dell’Unione. Infatti, in tale ipotesi, il terzo si vedrebbe tutelato da un’eventuale domanda diretta nei suoi confronti dall’amministratore della procedura di insolvenza, a titolo di arricchimento indebito. Una simile interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 sarebbe, peraltro, contraria al principio di interpretazione restrittiva delle eccezioni al riconoscimento automatico degli effetti di una procedura di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑765/22 e C‑772/22
,
EU:C:2024:331
, punto
74
).
27
Inoltre, un’interpretazione contraria a quella accolta al punto 24 della presente sentenza consentirebbe al debitore di trasferire agevolmente i beni della massa fallimentare vendendoli ad un terzo, successivamente all’apertura della procedura di insolvenza. Tale interpretazione pregiudicherebbe, pertanto, uno degli obiettivi principali del regolamento 2015/848, enunciato al considerando 5 di quest’ultimo, consistente nell’evitare che le parti siano incentivate a trasferire beni da uno Stato ad un altro al fine di migliorare la loro situazione giuridica (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2013, van Buggenhout e van de Mierop,
C‑251/12
,
EU:C:2013:566
, punto
35
).
28
Nel caso di specie, l’articolo 3, paragrafo 1, della legge fallimentare dispone che gli atti giuridici del debitore successivi all’apertura di una procedura di insolvenza che incidono sulla massa fallimentare non sono opponibili ai creditori parti di tale procedura. Ne conseguirebbe che l’atto di vendita compiuto dal debitore con la Auto1, successivamente all’apertura della procedura di insolvenza che lo riguarda, non è opponibile in forza del diritto austriaco, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. Se così fosse, l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 non troverebbe applicazione.
29
Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che le obbligazioni adempiute a favore di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza, laddove avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell’amministratore di tale procedura, comprendono anche l’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura di detta procedura di insolvenza e il trasferimento della gestione dei beni all’amministratore della procedura di insolvenza, a condizione che un siffatto atto giuridico sia opponibile, conformemente alla legge dello Stato di apertura della procedura di cui trattasi, ai creditori parti di tale procedura.
Sulla seconda questione
30
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
31
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza,
deve essere interpretato nel senso che:
le obbligazioni adempiute a favore di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza, laddove avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell’amministratore di tale procedura, comprendono anche l’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura di detta procedura di insolvenza e il trasferimento della gestione dei beni all’amministratore della procedura di insolvenza, a condizione che un siffatto atto giuridico sia opponibile, conformemente alla legge dello Stato di apertura della procedura di cui trattasi, ai creditori parti di tale procedura.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.