CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 33848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 32671/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Appalti-Aspica - società a r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - •2302,. --U)Z-S avverso la sentenza n. 273/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], avendo ottenuto decreto ingiuntivo per euro 50.700,99, oltre interessi e spese, nei confronti di A.S.P.I.C.A. [OSCURATO:PERSONA] Appalti (A.S.P.I.C.A.) S.r.l., notificava il 14 giugno 2010 atto di pignoramento presso il terzo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società la quale dichiarava però ex articolo 547 c.p.c. di non essere debitrice di A.S.P.I.C.A. Veniva pertanto avviato davanti al Tribunale di Oristano, a seguito di citazione delle due suddette società da parte del Masala, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'articolo 548 c.p.c., in cui si costituiva resistendo solo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'altra società rimanendo contumace. Con sentenza del 29 ottobre 2013 il Tribunale dichiarava A.S.P.I.C.A. creditrice di euro 1.400.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., assegnando il termine per la prosecuzione del processo esecutivo e condannando [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere le spese di lite al Masala. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello, cui resisteva soltanto il Masala. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 25 marzo 2019, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava di accertare, "nei limiti e nei sensi di cui alla motivazione", la sussistenza del credito pignorato nella misura di euro 50.700,99 , e condannava l'appellante a rifondere le spese di entrambi i gradi al Masala. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già S.r.l., ha proposto ricorso, articolato in due motivi unitariamente illustrati, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; non si è difesa nessuna delle controparti. La ricorrente ha depositato memoria, in cui, senza aggiungere alcuna argomentazione, insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che: 1. Il ricorso risulta tardivo, e dunque inammissibile, poiché ha per oggetto una controversia di accertamento dell'obbligo del terzo, per cui non opera la sospensione dei termini per il periodo feriale disposta dall'articolo 1 I. 7 ottobre 1969 n. 742, dal momento che, in relazione all'articolo 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, pure in questa fattispecie processuale sussiste l'interesse di una sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso (così, ex multis, Cass. sez. 6-3, ord. 7 dicembre 2016 n. 25063, Cass. sez. 6- 3, ord. 12 novembre 2014 n. 24047, Cass. sez. 3, 26 marzo 2009 n. 7345, Cass. sez. 3, ord. 6 giugno 2008 n. 15010, Cass. sez. 3, 25 marzo 2003 n. 4375 e S.U. 19 ottobre 1998 n. 10369). La presente causa in primo grado prese le mosse dal 25 settembre 2010, per cui le si applica il termine lungo semestrale; nel caso in esame, essendo la sentenza impugnata del 25 marzo 2019, esso scadeva il 25 settembre 2019, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 25 ottobre 2019, come se operasse la sospensione feriale dall'I_ al 31 agosto 2021; di qui la inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, gli intimati non essendosi costituiti. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. c'7 Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in R