CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12948/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata limitatamente alle disposte pene accessorie conconseguente eliminazione delle stesse.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 16 ottobre 2025 emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna haapplicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena, condizionalmentesospesa, di 10 mesi dieci di reclusione, per i reati di bancarotta preferenziale dicui agli artt. 110 cod. pen., 329 e 322, comma 3, CCII (capo A), nonché didichiarazione infedele ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B). Con lostesso provvedimento il Tribunale ha anche disposto, ai sensi dell’ultimo commadell’art. 322, CCII, le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresacommerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresaper la durata di 1 anno.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predettasentenza per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendodue distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 322,comma 4, CCII, in relazione all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., per avere lasentenza applicato le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresacommerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresaper la durata di un anno in violazione della predetta norma processuale.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod.proc. pen. con nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta dimotivazione in ordine alle pene accessorie, applicate benché estranee all’accordodelle parti.3. In data 28 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle dispostepene accessorie, con conseguente eliminazione delle stesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di eseguito indicati.2. Fondato è il primo motivo, con il quale il ricorso deduce violazione dell’art.322, comma 4, CCII in relazione all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per averela sentenza applicato le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di unaimpresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasiimpresa per la durata di 1 anno.2.1. Va premesso che ai sensi dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non èpossibile applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di coluiil quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in misura nonsuperiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pene pecuniarie. È, questa,una previsione di carattere premiale che riconosce all’imputato “una contropartita”per ragioni di economia processuale, destinata a prevalere sull’art. 216, ultimocomma, legge fall., che prevede l’applicazione obbligatoria delle pene accessorieivi indicate in caso di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n.10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosto, Rv. 278882 - 01; Sez. 5, n. 15386 del19/02/2016, Rv. 266470 - 01; Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094 -01). Infatti, l’art. 445 cod. proc. pen., grazie all’innesto attuato dall’art. 1, comma4, lett. e), legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede solo alcune eccezioniall’inapplicabilità delle pene accessorie; deroghe rappresentate da quelle ipotesiespresse nel comma 1-ter del medesimo art. 445 del codice di rito (inserito dallasuddetta novella legislativa), richiamato dal primo comma di detta disposizione, erelative alle pene accessorie previste per reati contro la pubblica amministrazionedall’art. 317-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv.278882 – 01).2.2. Nel caso di specie, dunque, le pene accessorie di cui all’ultimo commadell’art. 322, CCII sono state applicate dal Tribunale in violazione dell’art. 445,comma 1, cod. proc. pen., sicché esse devono ritenersi illegali e possono essereeliminate direttamente dal Giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previstidall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 3464 del30/11/2017, Matrone, Rv. 271831 – 01).3. Alla luce della fondatezza del primo motivo di ricorso, risulta assorbita laseconda ragione difensiva dedotta, relativa al difetto di motivazione in ordine alleirrogate pene accessorie.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deveessere annullata, senza rinvio, limitatamente alle pene accessoriedell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità adesercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, che ai sensi dell’art. 620, comma1, lett. l), cod. proc. pen., devono essere eliminate.5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione diprincipi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione delladecisione in forma semplificata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie,che elimina.Così deciso il 28/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]