Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 24170/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12483-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 212/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12483/2019 Cron.

Rep.

Ud.05/07/2024 CC - c he , c on sentenza del 17 ottobre 2018 , la Corte d’ A ppello di Perugia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Perugia, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante alla riliquidazione del trattamento corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, così che venissero ad essere computati l’indennità premio di servizio sulla base della retribuzione in godimento alla data del 30.5.2000 (data ultima di applicazione dell’indennità di premio di servizio, sostituita, ai sensi della l. n. 335/1995, dal trattamento di fine rapporto a decorrere dal 31.5.2000), restando, pertanto, irrilevante la circostanza per la quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente con la Regione Umbria a decorrere dal 1974 veniva a risolversi in data 9.5.1999 per l’instaurazione con lo stesso ente di un rapporto a tempo determinato quale [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA], Ambiente ed Infrastrutture, circostanza in relazione alla quale l’INPDAP, poi confluito nell’INPS, aveva frazionato il trattamento in relazione al periodo di durata dei due distinti rapporti (1.7.1974/9.5.1999 e 9.5.1999/30.5.2000) ed il trattamento di fine rapporto, dovuto dal 31.5.2000 alla cessazione del rapporto intervenuta in data 31.1.2011, sulla base del montante dato dall’indennità premio di servizio maturata per l’intero periodo di iscrizione previdenziale dal 1.7.1974 al 30.5.2000; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, infondata l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, per essere il diritto in questione azionabile solo alla cessazione del rapporto intercorso, sia pur in virtù di una diversa tipologia di rapporto contrattuale, con il medesimo ente e perciò unitario e dovuto il computo dell’indennità premio di servizio con riferimento anche al rapporto a tempo determinato con riferimento quindi alla retribuzione in godimento al 30.5.2000 e con assunzione del relativo importo a montante per il calcolo del TFR spettante dal 31.5.2000 alla cessazione del rapporto; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Tortoioli; CONSIDERATO - c he , con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 5, c.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in punto prescrizione del credito, assumendodoversi ritenere il dies a quo per il decorso della prescrizione quinquennale coincidente con la data, 30.1.2001, di liquidazione dell’indennità premio di servizio in relazione al rapporto a tempo indeterminato quale dipendente della Regione risoltosi il 9.5.1999, e così ampiamente decorso il relativo termine, all’atto dell’introduzione dell’azione nel 2014; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, l. n. 152/1968, 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9, l. n. 335/1995 e 1, comma 9, d.P.C.M. 20.12.1999, l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia nel merito della Corte territoriale assumendo essere conforme alle norme invocate il riconoscimento di trattamenti differenziati in ordine ai distinti rapporti di lavoro intercorsi tra il Tortoioli e la Regione Umbria non configurandosi l’affermata infrazionabilità; - che prendendo le mosse dal secondo motivo di ricorso, consideratane la priorità logica e giuridica, si deve rilevare come lo stesso risulti meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 9494/2022) secondo cui “Il rapporto di lavoro del direttore regionale della Regione Umbria, di cui all’art. 29, l.

Regione Umbria n. 15/1997 è un rapporto di lavoro a termine di diritto privato, ne consegue che nel caso in cui sia conferito ad un dirigente di ruolo della Regione Umbria alcuna continuità ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio tra il precedente rapporto di ruolo ed il successivo rapporto a termine; - che, pertanto, alla fattispecie sub judice non si applica il principio affermato dalle Sezioniunite n. 24280/2014, e ribadito in successivi pronunciamenti in termini (Cass. Sez.

L, n. 5895/2020; n. 282/2021; n. 9140/2024), secondo cui nel regime dell’indennità premio di servizio il rapporto non è frazionabile qualora il rapporto di lavoro sia unitario, seppure modificatoperché nel presente caso non è riscontrabile alcuna unitarietà tra rapporto di direttore regionale (che , oltre ad essere un rapporto di lavoro a termine è— secondo la disciplina della L.R.

UMBRIA 22 aprile 1997 nr. 15, articolo 29— un rapporto «di diritto privato») e quello di p ubblico impiego privatizzato; - che il secondo motivo va, dunque, accolto, restando assorbito il primo, la sentenza impugnata cassata e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e, quanto alle spese, compensate quelle dei gradi di merito, quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo.

Compensa le spese per i gradi di merito e condanna partecontroricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12483-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 212/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12483/2019 Cron. Rep. Ud.05/07/2024 CC - c he , c on sentenza del 17 ottobre 2018 , la Corte d’ A ppello di Perugia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Perugia, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante alla riliquidazione del trattamento corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, così che venissero ad essere computati l’indennità premio di servizio sulla base della retribuzione in godimento alla data del 30.5.2000 (data ultima di applicazione dell’indennità di premio di servizio, sostituita, ai sensi della l. n. 335/1995, dal trattamento di fine rapporto a decorrere dal 31.5.2000), restando, pertanto, irrilevante la circostanza per la quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente con la Regione Umbria a decorrere dal 1974 veniva a risolversi in data 9.5.1999 per l’instaurazione con lo stesso ente di un rapporto a tempo determinato quale [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA], Ambiente ed Infrastrutture, circostanza in relazione alla quale l’INPDAP, poi confluito nell’INPS, aveva frazionato il trattamento in relazione al periodo di durata dei due distinti rapporti (1.7.1974/9.5.1999 e 9.5.1999/30.5.2000) ed il trattamento di fine rapporto, dovuto dal 31.5.2000 alla cessazione del rapporto intervenuta in data 31.1.2011, sulla base del montante dato dall’indennità premio di servizio maturata per l’intero periodo di iscrizione previdenziale dal 1.7.1974 al 30.5.2000; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, infondata l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, per essere il diritto in questione azionabile solo alla cessazione del rapporto intercorso, sia pur in virtù di una diversa tipologia di rapporto contrattuale, con il medesimo ente e perciò unitario e dovuto il computo dell’indennità premio di servizio con riferimento anche al rapporto a tempo determinato con riferimento quindi alla retribuzione in godimento al 30.5.2000 e con assunzione del relativo importo a montante per il calcolo del TFR spettante dal 31.5.2000 alla cessazione del rapporto; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Tortoioli; CONSIDERATO - c he , con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 5, c.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in punto prescrizione del credito, assumendodoversi ritenere il dies a quo per il decorso della prescrizione quinquennale coincidente con la data, 30.1.2001, di liquidazione dell’indennità premio di servizio in relazione al rapporto a tempo indeterminato quale dipendente della Regione risoltosi il 9.5.1999, e così ampiamente decorso il relativo termine, all’atto dell’introduzione dell’azione nel 2014; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, l. n. 152/1968, 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9, l. n. 335/1995 e 1, comma 9, d.P.C.M. 20.12.1999, l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia nel merito della Corte territoriale assumendo essere conforme alle norme invocate il riconoscimento di trattamenti differenziati in ordine ai distinti rapporti di lavoro intercorsi tra il Tortoioli e la Regione Umbria non configurandosi l’affermata infrazionabilità; - che prendendo le mosse dal secondo motivo di ricorso, consideratane la priorità logica e giuridica, si deve rilevare come lo stesso risulti meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 9494/2022) secondo cui “Il rapporto di lavoro del direttore regionale della Regione Umbria, di cui all’art. 29, l. Regione Umbria n. 15/1997 è un rapporto di lavoro a termine di diritto privato, ne consegue che nel caso in cui sia conferito ad un dirigente di ruolo della Regione Umbria alcuna continuità ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio tra il precedente rapporto di ruolo ed il successivo rapporto a termine; - che, pertanto, alla fattispecie sub judice non si applica il principio affermato dalle Sezioniunite n. 24280/2014, e ribadito in successivi pronunciamenti in termini (Cass. Sez. L, n. 5895/2020; n. 282/2021; n. 9140/2024), secondo cui nel regime dell’indennità premio di servizio il rapporto non è frazionabile qualora il rapporto di lavoro sia unitario, seppure modificatoperché nel presente caso non è riscontrabile alcuna unitarietà tra rapporto di direttore regionale (che , oltre ad essere un rapporto di lavoro a termine è— secondo la disciplina della L.R. UMBRIA 22 aprile 1997 nr. 15, articolo 29— un rapporto «di diritto privato») e quello di p ubblico impiego privatizzato; - che il secondo motivo va, dunque, accolto, restando assorbito il primo, la sentenza impugnata cassata e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e, quanto alle spese, compensate quelle dei gradi di merito, quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese per i gradi di merito e condanna partecontroricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori d