CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce con sentenza del 2 marzo 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, pronunciata il 20 gennaio 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione in concorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici - con i quali il ricorso non si confronta criticamente, limitandosi a riprodurli in maniera assertiva e apodittica - dalla Corte territoriale che ha evidenziato la mancata giustificazione del possesso delle cose provenienti da un furto quale prova della stesa illecita provenienza; rilevato, sempre con riferimento al primo motivo, che la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini dall'imputato, correttamente esaminata dal primo giudice, non è stata oggetto di appello ed è, quindi, insuscettibile di impugnazione per la prima volta in cassazione; considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (2 marzo 2022) non era decorso il termine decennale di prescrizione, calcolato dalla commissione del reato (accertato il 12 marzo 2012, in relazione a bene mobili oggetto di furti denunciati il 6 e il 10 marzo 2012); l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente altresì il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere e