CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2019 la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato -riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.- la sentenza del Tribunale di Brescia, pronunciata in sede di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., per avere colposamente cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi. 3. Con il primo motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 63 ultimo comma cod. pen.. Rileva che la Corte territoriale, ritenuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589 bis, comma 7 cod. pen. ha determinato la pena base in mesi diciotto di reclusione, riducendola, in funzione della predetta attenuante, delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen. a mesi dodici di reclusione, ridotta per il rito a mesi otto di reclusione. Osserva che siffatto calcolo è viziato da errore di diritto, avendo il giudice dato applicazione all'art. 63, ultimo comma cod. pen., nonostante il medesimo disciplini il concorso omogeneo di circostanze ad effetto speciale, laddove nell'ipotesi di specie la sola circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7 cod. pen. è ad effetto speciale, essendo le circostanze di cui all'art. 62 n. 6) e 62 bis cod. pen., circostanze attenuanti ad efficacia comune, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il terzo comma dell'art. 63 cod. pen., con i limiti di pena stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 67 cod. pen.. Sostiene che, dunque, la pena da infliggere all'imputato non può essere calcolata operando un'unica diminuzione della pena base, ma deve essere determinata attraverso due riduzioni, una per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod. pen. e l'altra per la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen. . 4. Con il secondo motivo censura la violazione del disposto di cui all'art. 222 C.d.S., nel testo risultante a seguito della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, per avere la sentenza impugnata disposto la revoca della patente di guida sulla base dell'automatismo previsto dalla disposizione prima dell'intervento del giudice delle leggi. Assume che la Corte territoriale dà atto nella motivazione della pendenza della questione di costituzionalità, chiarendo che, pur in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero della statuizione sulla sospensione della patente per la durata di un anno disposta dal primo giudice, la revoca del titolo abilitativo deve essere disposta per legge d'ufficio e che, nondimeno, nel caso in cui l'intervento della Corte costituzionale dovesse comportare il ripristino della sanzione accessoria meno grave il periodo di sospensione di un anno non è eccessivo rispetto al tipo di violazione commessa. Sostiene che, essendo illegittima, a fronte di questo quadro la reformatio in peius, la sentenza deve essere annullata sul punto. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. Il primo motivo è fondato. 3. La Corte territoriale, infatti, non ha dato applicazione al disposto dell'art.63, terzo comma cod. pen. che impone, in presenza di circostanze attenuanti ad effetto speciale -quale è la circostanza di cui all'art. 589 bis comma 7 cod. pen.- di calcolare la diminuzione per le altre circostanze 'non sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta'. Al contrario, la Corte ha fatto riferimento al disposto dell'ultimo comma dell'art. 63 cod. pen., riguardante invece la sussistenza di più circostanze attenuanti ad effetto speciale, benché nel caso di specie ricorresse il concorso di un'attenuante ad effetto speciale con più attenuanti comuni. Il calcolo, dunque, dovrà essere effettuato, non attraverso un'unica diminuzione della pena stabilita per effetto della circostanza ad effetto speciale, ma attraverso due distinte riduzioni, l'una per la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. ed una ulteriore per effetto della circostanza di cui all'art. 62 n.6) cod. pen., ne rispetto dei limiti di cui all'art. 67 cod. pen.. 4. Il secondo motivo è parimenti fondato. 5. La Corte costituzionale con la sentenza n. 88/2019 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S. limitatamente alla parte in cui "non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo". 6. Restano, dunque, al di fuori della possibilità di graduazione del giudice sole le ipotesi aggravate di cui all'art. 222, commi 2 e 3 ter -non ricorrenti nel caso di specie- poiché, come ha chiarito il giudice delle leggi "la revoca della patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti)" e solo "Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 7. La sanzione amministrativa applicata d'ufficio dalla Corte territoriale sulla base dell'automatismo previsto dall'art. 222 C.d.S. prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2018 è, dunque, illegale. 8. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, dichiarandosi l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità, ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Brescia altra Sezione. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente M