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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21947/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/02/2024, di conferma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 01/03/2023, di condanna per il delitto di cui all'art. 99, 110 cod. pen., 291 bis, comma 1 e 291 ter d.P.R. 43 del 1973 perché, in concorso, deteneva un ingente quantitativo di T.L.E.

Con un primo ed un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente.

I motivi, il secondo dei quali formulato in termini generici, sono inammissibili posto che alcun _vizio di illogicità o di contraddittorietà emerge dalla sentenza impugnata, avendo la Corte correttamente motivato in punto di penale responsabilità del ricorrente, posto che, in data 20/07/2022, un agente libero dal servizio notava soggetti intenti a scaricare da una [OSCURATO:PERSONA] alcune scatole dal contenuto sospetto che venivano depositate presso un locale terraneo e, successivamente, intervenuto il personale della Guardia di Finanza e identificato l'odierno imputato, si procedeva ad effettuare una perquisizione nel veicolo e nel locale, rinvenendo un totale di 91,200 kg di T.L.E.

Dalle risultanze dibattimentali, dunque, emergeva chiaramente che il Messina deteneva in due luoghi diversi, l'auto ed il locale, il T.L.E. di contrabbando destinato alla successiva commercializzazione.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente t ice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/02/2024, di conferma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 01/03/2023, di condanna per il delitto di cui all'art. 99, 110 cod. pen., 291 bis, comma 1 e 291 ter d.P.R. 43 del 1973 perché, in concorso, deteneva un ingente quantitativo di T.L.E. Con un primo ed un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente. I motivi, il secondo dei quali formulato in termini generici, sono inammissibili posto che alcun _vizio di illogicità o di contraddittorietà emerge dalla sentenza impugnata, avendo la Corte correttamente motivato in punto di penale responsabilità del ricorrente, posto che, in data 20/07/2022, un agente libero dal servizio notava soggetti intenti a scaricare da una [OSCURATO:PERSONA] alcune scatole dal contenuto sospetto che venivano depositate presso un locale terraneo e, successivamente, intervenuto il personale della Guardia di Finanza e identificato l'odierno imputato, si procedeva ad effettuare una perquisizione nel veicolo e nel locale, rinvenendo un totale di 91,200 kg di T.L.E. Dalle risultanze dibattimentali, dunque, emergeva chiaramente che il Messina deteneva in due luoghi diversi, l'auto ed il locale, il T.L.E. di contrabbando destinato alla successiva commercializzazione. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente t ice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21947/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris