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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 26248/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata 1111 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1000 euro di multa per diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

L'addebito concerne la pubblicazione, sulla testata on line "Iacchitè.com ", di un articolo in cui si leggeva che «[OSCURATO:PERSONA] [....] rappresenta la tipica figura di opportunista cialtrone parassita meridionale, oggetto da sempre degli strali leghisti. [OSCURATO:PERSONA] avrà forse nascosto a Salvini, ma non può farlo a noi, che è un prenditore di soldi pubblici.

Esattamente gli sono stati "regalati" circa 190 mila euro di pubblico denaro alla regione per finanziare un'impresa turistico-sportiva fallimentare e fantasma, nel senso che nessuno l'ha mai vista!».

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il ministero del proprio difensore.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale.

2.1.1. In primo luogo—assume il ricorrente—il decreto di citazione per il giudizio di primo grado sarebbe nullo per difetto di notifica, con conseguente nullità della sentenza di primo grado.

Poiché la Corte di appello aveva risposto ad analogo motivo di appello sostenendo che i Carabinieri avevano notificato il decreto di citazione il 22 gennaio 2019 e che l'imputato si era rifiutato di ricevere "copia degli atti", la Procura della Repubblica avrebbe dovuto dimostrare che quest'ultima dizione si riferisse a copie conformi all'originale.

2.1.2. In secondo luogo, il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo perché conteneva solo l'avviso che, non comparendo l'imputato, si sarebbe proceduto in sua assenza e non anche l'avvertimento delle garanzie di legge di cui agli artt. 420-bis e segg., previste a pena di nullità dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, errando, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] assente e non contumace.

Prosegue il ricorrente sostenendo che sarebbe stato necessario applicare la disposizione di cui all'art. 420-quater cod. proc. pen. perché il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre che venisse effettuata notifica personale.

Infine il ricorrente si duole dell'omessa risposta della Corte di appello all'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., dell'art. 552 cod. proc. pen. nella parte in cui non è stata modificato con l'espresso avvertimento che, qualora l'imputato non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis e segg. cod, proc. pen., e ribadisce anche l'eccezione di nullità del decreto di citazione, dopodiché scrive «si rinnova tale eccezione alla suprema Corte, considerando che il sottoscritto è difensore di ufficio».

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia il vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

Nelle sentenze di merito non vi sarebbe riscontro alla documentazione prodotta dalla difesa — il BURC della regione Calabria — da cui si evincerebbe che il Perri aveva ricevuto importanti finanziamenti pubblici, il che comproverebbe la verità di quanto sostenuto, che era finalizzato non già ad aggredire la sfera personale della persona offesa, ma a fare luce sul modo di fare politica della [OSCURATO:PERSONA] in Calabria.

Sussisterebbero tutti i requisiti della critica politica — verità, continenza e interesse pubblico — tanto che il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla riconducibilità del fatto all'imputato, la cui prova era stata tratta dalla deposizione del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA] e da quella della persona offesa.

Il primo — si legge nel ricorso — è detenuto dal primo settembre 2022 perché coinvolto nell'ultimo blitz del dott. [OSCURATO:PERSONA]; la persona offesa, dal canto suo, avrebbe affermato il falso, in quanto non aveva mai parlato con [OSCURATO:PERSONA] su un telefonino, perché l'imputato, per sua scelta, non ha mai posseduto un cellulare.

A seguire, il ricorrente riporta un tratto della deposizione dell'Orlando quanto all'accertamento circa la paternità del profilo Facebook del prevenuto che — si assume — non era stato accertato gli appartenesse effettivamente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che concerne il lamentato difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio per il primo grado — è manifestamente infondato.

Nell'ordine si esamineranno le singole censure.

1.1. Sulla mancanza di conformità delle copie inviate per la notifica del decreto di citazione all'imputato, la verifica degli atti processuali — possibile in ragione della natura processuale della doglianza — ha consentito di rilevare che, a dispetto di quanto sostiene il ricorrente, le copie del decreto di citazione utilizzate per la notifica all'imputato contengono l'attestazione, apposta in calce, della conformità all'originale con tanto di data e firma del Cancelliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro il Collegio si chiede quale rilievo, in termini di mortificazione dell'idoneità informativa dell'atto notificato, avrebbe l'eventuale difformità dell'originale dalle copie se la notifica si era perfezionata per il rifiuto dell'imputato di ricevere l'atto, il che significa che questi non era mai entrato in possesso della copia a lui destinata del decreto da notificare.

Tutto quanto sopra a voler tacer del fatto che la censura difetta anche di un difetto di prospettazione — che ne fa intuire la natura meramente esplorativa — giacché il ricorrente non chiarisce quale sia la circostanza che lo induce a ritenere che le copie conformi estratte dall'originale e inviate per la notifica dalla Cancelleria fossero difformi dall'originale.

1.2. Il secondo segmento della censura — che concerne la pretesa carenza di avvisi essenziali nel decreto di citazione a giudizio — è manifestamente infondato.1.2.1.

Il processo non andava rinviato ex art. 420-quater cod. proc. pen. perché l'imputato, con il rifiuto di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento sicché ricorre la condizione di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. 1.2.2.

In ordine alla mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, delle norme che regolano il processo in assenza, il Collegio osserva, innanzitutto, ite indicazione non è requisito del decreto di citazione a giudizio previsto a pena di nullità del medesimo ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.

Peraltro — si aggiunge — la sanzione di nullità sarebbe in contrasto con quanto ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito di carenze ben più incisive di quella lamentata.

Ci si riferisce all'orientamento, assolutamente maggioritario, che, prima dell'entrata a regime del processo in assenza, aveva escluso che fosse causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia, reputando che detto avvertimento non sia uno dei requisiti della citazione, riguardando le sole conseguenze derivanti dalla mancata comparizione (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato e altro, Rv. 260354; Sez. 2, n. 17760 del 19/04/2011, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 250254; cfr. anche Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Ferullo, Rv. 270706 sul decreto di citazione in appello).

Tali considerazioni possono essere esportate anche al decreto di citazione diretta a giudizio e possono riguardare anche l'assenza.

In definitiva, si è sostenuto che l'indicazione ha un carattere meramente informativo e che non incide sulla vocatio in iudicium e sul concreto esercizio del diritto di difesa.

Donde, questa Corte osserva che se, a detta conclusione, si è giunti rispetto ad una anomalia più radicale di quella oggi lamentata, anche tenuto conto delle conseguenze della disciplina della contumacia, non si vede come la mancanza del mero riferimento agli artt. 420-bis e segg. cod. proc. pen. (che regolano, appunto, il processo in assenza) possa nuocere all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato laddove, peraltro, è lo stesso ricorrente ad ammettere che vi era l'avviso che l'imputato, non comparendo, sarebbe stato giudicato in assenza.

A questo proposito, il Collegio deve anche rimarcare la genericità del ricorso, che non ha chiarito quale sia stato esattamente il vulnus derivato dalla mancata indicazione delle norme di legge che disciplinano l'assenza, interrogativo ancora più significativo laddove si tratta di un'indicazione di carattere tecnico e l'imputato era assistito da un difensore, senza che rilevi che si tratti di difensore di ufficio, laddove non risulta che non vi fossero contatti tra il medesimo e l'assistito o che vi fosse altra causa ostativa allo svolgimento della naturale funzione informativa e chiarificatrice rispetto ai risvolti tecnici del processo che anche il difensore di ufficio ha il dovere di svolgere.1.1.3.

L'eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto, per le ragioni sopra esposte, la mancata previsione normativa dell'obbligo di inserire nel decreto di citazione a giudizio gli articoli di legge che riguardano il processo in assenza non determina alcun vulnus del diritto di difesa che possa rilevare ex art. 24 Cost. né il ricorso, nel suo breve inciso sulla questione di legittimità costituzionale, ha indicato elementi precisi per individuale l'effettivo momento di frizione della norma di cui all'art. 552 cod. proc. pen. con la predetta disposizione costituzionale.

1.1.4. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infine, egli doveva essere dichiarato assente e non contumace, dato che il processo di primo grado si è svolto interamente dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 (e non poteva essere altrimenti, dato che il fatto è del 2016).

2. Il motivo con cui il ricorrente denunzia il vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. è generico e versato in fatto perché: - lamenta genericamente una lacuna probatoria, adducendo circostanze di fatto che non risultano dalla sentenza impugnata, laddove la Corte di merito ha escluso che le informazioni esposte nell'articolo avessero trovato riscontro in dibattimento; - in ogni caso, concentra la sua attenzione solo sul tema della verità del fatto affermato, ma ignora che la sentenza impugnata ha anche ragionato sulla mancanza di continenza, tema con cui il ricorso, a parte un generico proclama, non si confronta e che è idoneo, di per sé, ad escludere la configurabilità della esimente del legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto si tratta di un requisito che deve concorrere con quelli della verità del fatto affermato e dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia.

3. Il terzo motivo di ricorso — che contesta la sentenza sotto il profilo del giudizio di riconducibilità del fatto all'imputato — è aspecifico e manifestamente infondato dal momento che la motivazione è immune dal qualsivoglia vizio argomentativo poiché ha razionalmente fondato la riferibilità dell'articolo a [OSCURATO:PERSONA] sia sul fatto che il profilo Facebook di quest'ultimo recava il link per leggerlo, sia sulla circostanza che egli era il direttore responsabile di "Cosenza sport" di cui "Iacchitè" era all'epoca un blog non registrato, sia sulla deposizione della persona offesa, che aveva rivelato di averne parlato con l'imputato al telefono.

Le argomentazioni del ricorrente non affrontano criticamente la motivazione che ha composto i dati suddetti, ma fondano su dati di fatto che non emergono dalla sentenza impugnata e che, peraltro, non hanno alcun impatto sulla solidità del ragionamento probatorio.

A volersi soffermare sulla pretesa inaffidabilità del contributo ricostruttivo del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA] (che, a detta del ricorrente, dopo aver deposto, sarebbe stato arrestato nell'ambito di un'ampia operazione contro la criminalità organizzata), il Collegio si limita ad osservare che, quand'anche tale circostanza corrispondesse al vero, non si comprende — né il ricorso lo chiarisce — quali sarebbero le implicazioni rispetto alle attività investigative svolte da Orlando nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA].

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata 1111 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1000 euro di multa per diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. L'addebito concerne la pubblicazione, sulla testata on line "Iacchitè.com ", di un articolo in cui si leggeva che «[OSCURATO:PERSONA] [....] rappresenta la tipica figura di opportunista cialtrone parassita meridionale, oggetto da sempre degli strali leghisti. [OSCURATO:PERSONA] avrà forse nascosto a Salvini, ma non può farlo a noi, che è un prenditore di soldi pubblici. Esattamente gli sono stati "regalati" circa 190 mila euro di pubblico denaro alla regione per finanziare un'impresa turistico-sportiva fallimentare e fantasma, nel senso che nessuno l'ha mai vista!». 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il ministero del proprio difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale. 2.1.1. In primo luogo—assume il ricorrente—il decreto di citazione per il giudizio di primo grado sarebbe nullo per difetto di notifica, con conseguente nullità della sentenza di primo grado. Poiché la Corte di appello aveva risposto ad analogo motivo di appello sostenendo che i Carabinieri avevano notificato il decreto di citazione il 22 gennaio 2019 e che l'imputato si era rifiutato di ricevere "copia degli atti", la Procura della Repubblica avrebbe dovuto dimostrare che quest'ultima dizione si riferisse a copie conformi all'originale. 2.1.2. In secondo luogo, il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo perché conteneva solo l'avviso che, non comparendo l'imputato, si sarebbe proceduto in sua assenza e non anche l'avvertimento delle garanzie di legge di cui agli artt. 420-bis e segg., previste a pena di nullità dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, errando, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] assente e non contumace. Prosegue il ricorrente sostenendo che sarebbe stato necessario applicare la disposizione di cui all'art. 420-quater cod. proc. pen. perché il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre che venisse effettuata notifica personale. Infine il ricorrente si duole dell'omessa risposta della Corte di appello all'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., dell'art. 552 cod. proc. pen. nella parte in cui non è stata modificato con l'espresso avvertimento che, qualora l'imputato non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis e segg. cod, proc. pen., e ribadisce anche l'eccezione di nullità del decreto di citazione, dopodiché scrive «si rinnova tale eccezione alla suprema Corte, considerando che il sottoscritto è difensore di ufficio». 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia il vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. Nelle sentenze di merito non vi sarebbe riscontro alla documentazione prodotta dalla difesa — il BURC della regione Calabria — da cui si evincerebbe che il Perri aveva ricevuto importanti finanziamenti pubblici, il che comproverebbe la verità di quanto sostenuto, che era finalizzato non già ad aggredire la sfera personale della persona offesa, ma a fare luce sul modo di fare politica della [OSCURATO:PERSONA] in Calabria. Sussisterebbero tutti i requisiti della critica politica — verità, continenza e interesse pubblico — tanto che il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA].2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla riconducibilità del fatto all'imputato, la cui prova era stata tratta dalla deposizione del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA] e da quella della persona offesa. Il primo — si legge nel ricorso — è detenuto dal primo settembre 2022 perché coinvolto nell'ultimo blitz del dott. [OSCURATO:PERSONA]; la persona offesa, dal canto suo, avrebbe affermato il falso, in quanto non aveva mai parlato con [OSCURATO:PERSONA] su un telefonino, perché l'imputato, per sua scelta, non ha mai posseduto un cellulare. A seguire, il ricorrente riporta un tratto della deposizione dell'Orlando quanto all'accertamento circa la paternità del profilo Facebook del prevenuto che — si assume — non era stato accertato gli appartenesse effettivamente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che concerne il lamentato difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio per il primo grado — è manifestamente infondato. Nell'ordine si esamineranno le singole censure. 1.1. Sulla mancanza di conformità delle copie inviate per la notifica del decreto di citazione all'imputato, la verifica degli atti processuali — possibile in ragione della natura processuale della doglianza — ha consentito di rilevare che, a dispetto di quanto sostiene il ricorrente, le copie del decreto di citazione utilizzate per la notifica all'imputato contengono l'attestazione, apposta in calce, della conformità all'originale con tanto di data e firma del Cancelliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro il Collegio si chiede quale rilievo, in termini di mortificazione dell'idoneità informativa dell'atto notificato, avrebbe l'eventuale difformità dell'originale dalle copie se la notifica si era perfezionata per il rifiuto dell'imputato di ricevere l'atto, il che significa che questi non era mai entrato in possesso della copia a lui destinata del decreto da notificare. Tutto quanto sopra a voler tacer del fatto che la censura difetta anche di un difetto di prospettazione — che ne fa intuire la natura meramente esplorativa — giacché il ricorrente non chiarisce quale sia la circostanza che lo induce a ritenere che le copie conformi estratte dall'originale e inviate per la notifica dalla Cancelleria fossero difformi dall'originale. 1.2. Il secondo segmento della censura — che concerne la pretesa carenza di avvisi essenziali nel decreto di citazione a giudizio — è manifestamente infondato.1.2.1. Il processo non andava rinviato ex art. 420-quater cod. proc. pen. perché l'imputato, con il rifiuto di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento sicché ricorre la condizione di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. 1.2.2. In ordine alla mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, delle norme che regolano il processo in assenza, il Collegio osserva, innanzitutto, ite indicazione non è requisito del decreto di citazione a giudizio previsto a pena di nullità del medesimo ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. Peraltro — si aggiunge — la sanzione di nullità sarebbe in contrasto con quanto ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito di carenze ben più incisive di quella lamentata. Ci si riferisce all'orientamento, assolutamente maggioritario, che, prima dell'entrata a regime del processo in assenza, aveva escluso che fosse causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia, reputando che detto avvertimento non sia uno dei requisiti della citazione, riguardando le sole conseguenze derivanti dalla mancata comparizione (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato e altro, Rv. 260354; Sez. 2, n. 17760 del 19/04/2011, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 250254; cfr. anche Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Ferullo, Rv. 270706 sul decreto di citazione in appello). Tali considerazioni possono essere esportate anche al decreto di citazione diretta a giudizio e possono riguardare anche l'assenza. In definitiva, si è sostenuto che l'indicazione ha un carattere meramente informativo e che non incide sulla vocatio in iudicium e sul concreto esercizio del diritto di difesa. Donde, questa Corte osserva che se, a detta conclusione, si è giunti rispetto ad una anomalia più radicale di quella oggi lamentata, anche tenuto conto delle conseguenze della disciplina della contumacia, non si vede come la mancanza del mero riferimento agli artt. 420-bis e segg. cod. proc. pen. (che regolano, appunto, il processo in assenza) possa nuocere all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato laddove, peraltro, è lo stesso ricorrente ad ammettere che vi era l'avviso che l'imputato, non comparendo, sarebbe stato giudicato in assenza. A questo proposito, il Collegio deve anche rimarcare la genericità del ricorso, che non ha chiarito quale sia stato esattamente il vulnus derivato dalla mancata indicazione delle norme di legge che disciplinano l'assenza, interrogativo ancora più significativo laddove si tratta di un'indicazione di carattere tecnico e l'imputato era assistito da un difensore, senza che rilevi che si tratti di difensore di ufficio, laddove non risulta che non vi fossero contatti tra il medesimo e l'assistito o che vi fosse altra causa ostativa allo svolgimento della naturale funzione informativa e chiarificatrice rispetto ai risvolti tecnici del processo che anche il difensore di ufficio ha il dovere di svolgere.1.1.3. L'eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto, per le ragioni sopra esposte, la mancata previsione normativa dell'obbligo di inserire nel decreto di citazione a giudizio gli articoli di legge che riguardano il processo in assenza non determina alcun vulnus del diritto di difesa che possa rilevare ex art. 24 Cost. né il ricorso, nel suo breve inciso sulla questione di legittimità costituzionale, ha indicato elementi precisi per individuale l'effettivo momento di frizione della norma di cui all'art. 552 cod. proc. pen. con la predetta disposizione costituzionale. 1.1.4. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infine, egli doveva essere dichiarato assente e non contumace, dato che il processo di primo grado si è svolto interamente dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 (e non poteva essere altrimenti, dato che il fatto è del 2016). 2. Il motivo con cui il ricorrente denunzia il vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. è generico e versato in fatto perché: - lamenta genericamente una lacuna probatoria, adducendo circostanze di fatto che non risultano dalla sentenza impugnata, laddove la Corte di merito ha escluso che le informazioni esposte nell'articolo avessero trovato riscontro in dibattimento; - in ogni caso, concentra la sua attenzione solo sul tema della verità del fatto affermato, ma ignora che la sentenza impugnata ha anche ragionato sulla mancanza di continenza, tema con cui il ricorso, a parte un generico proclama, non si confronta e che è idoneo, di per sé, ad escludere la configurabilità della esimente del legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto si tratta di un requisito che deve concorrere con quelli della verità del fatto affermato e dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia. 3. Il terzo motivo di ricorso — che contesta la sentenza sotto il profilo del giudizio di riconducibilità del fatto all'imputato — è aspecifico e manifestamente infondato dal momento che la motivazione è immune dal qualsivoglia vizio argomentativo poiché ha razionalmente fondato la riferibilità dell'articolo a [OSCURATO:PERSONA] sia sul fatto che il profilo Facebook di quest'ultimo recava il link per leggerlo, sia sulla circostanza che egli era il direttore responsabile di "Cosenza sport" di cui "Iacchitè" era all'epoca un blog non registrato, sia sulla deposizione della persona offesa, che aveva rivelato di averne parlato con l'imputato al telefono. Le argomentazioni del ricorrente non affrontano criticamente la motivazione che ha composto i dati suddetti, ma fondano su dati di fatto che non emergono dalla sentenza impugnata e che, peraltro, non hanno alcun impatto sulla solidità del ragionamento probatorio. A volersi soffermare sulla pretesa inaffidabilità del contributo ricostruttivo del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA] (che, a detta del ricorrente, dopo aver deposto, sarebbe stato arrestato nell'ambito di un'ampia operazione contro la criminalità organizzata), il Collegio si limita ad osservare che, quand'anche tale circostanza corrispondesse al vero, non si comprende — né il ricorso lo chiarisce — quali sarebbero le implicazioni rispetto alle attività investigative svolte da Orlando nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA]. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso
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