CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2019
Cassazione n. 06426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 17917/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense 104, presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrenteprincipale contro Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresen- tato difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Avvo- catura civica, in virtù di procura speciale in atti; controricorrentee ricorrente in via incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense 104, presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 48/2019, pubblicata il 07/02/2019. Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del 9/10/2025 dalCons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1058/2015 il Tribunale di Sassari accoglieva in parte la domanda proposta dall ' impresa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Sassari al fine di ottenere la condanna dell'ente alpagamento delle somme meglio indicate nelle riserve iscritte nel [OSCURATO:PERSONA]- bilità afferente il contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 2/11/ 1999 ed avente ad oggetto i lavori di "allontanamento re f lui di sfioro oltre i confini del PRG -diversore fosso della noce". Condannava, quindi , il Comune al pagamento della somma di € 216.911,07, oltre I VA, riva- lutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti pereffetto della illegittima sospensione dei lavori, disposta dall'ingegnerecapo dal 21/09/2001 all'8/06/2001. Compensava le spese processuali nella mi- sura di un terzo, ponendo la restante parte a carico del Comunesecondo soccombenza. Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale dichiarava intempestive e quindi inammissibili le riserve nn. 1, 2 e 5, in quanto apposte in data successiva rispetto al verificarsi del fatto cui si riferi- vano, non trascritte sul libretto delle misure e/o comunque generica- mente formulate e non esplicitate. Lo stesso Tribunale accoglieva,invece, le richieste dell' attore in re- lazione alla dedotta illegittimità della sospensione dei lavori,disposta dal 21/09/2001 all'8/06/2001 per l'adozione di una perizia di variante, rive- latasi necessaria dopo la consegna dei lavori , per salvaguardare le esi- genze distaticità di alcuni fabbricati adiacenti al cantiere e per adeguare i precedenti progetti ai nuovi studi geognostici e geotecnici, che avevano previsto la traslazione del percorso della condotta, con attribuzione alla stazione appaltante della responsabilità per l'incongruità del progetto originario rispetto alla situazione dei luoghi ed in particolare allefonda- zioni dei fabbricati di civile abitazione posti nelle vicinanze delcantiere. Il danno derivante dalla sospensione, la cui riserva era stataapposta nel registro di contabilità in data 20/07/2011, anticipata con diffida del 30/11/2000, veniva liquidato dal Tribunale in base ai parametri deter- minati dalCTU e calcolando l ' immobilizzazione di mezzi e forza lavoro durante tutto il periodo di sospensione, come dimostrato in corso di causa anche per effetto della mancanza di un diverso esito delle ispe- zioni che la committenza avrebbe dovuto eseguire. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro tale decisione, dedu- cendo i seguenti motivi:1) la violazione e/o falsa applicazione delle di- sposizioni di cui all'art. 54 r.d. n. 350 del 1865, art. 31 d.m. n. 145 del 2000 e art. 185 d.P.R. n. 554 del 19 99, che prescrivono l ' apposizione delle riserve nel registro di contabilità, laddove il primo G iudice aveva considerato non validamente apposta la riserva n. 2, in quanto non iscritta nellibretto delle misure e comunque generica a fronte della spe- cificaquantificazione dei maggiori lavori peraltro riconosciuti dalla Dire- zione Lavori e quantificabili anche con riferimento alprezziario regionale per le OOPP;2) l ' errata valutazione degli elementi di causa nella parte in cui il dies a qu o della sospensione illegittima veniva fatto coincidere con la data del relativo provvedimento emesso nel mese di settembre 2000 dalla D.L., mentre emergeva dall'istruttoria chegià con l'ordine di servizio del 25/07/2000 era stata espressa lavolontà di sospendere le operazioni di cantiere. Nel costituirsi, il Comune di Sassariresisteva all'appello e proponeva appello incidentale,al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui (i) era stata dichiarata l'illegittimità della so- spensione,senza valutare che l' impresa aveva firmato la consegna dei lavori senza riserve e nulla aveva obiettato circa l'esecutività del pro- getto come modificato a seguito della prima perizia di aggiornamento, rispettoalla quale ogni difficoltà in ordine alla statica degli edifici risul- tava imprevedibile; (ii) veniva dichiarata tempestiva la riserva n. 4, iscritta in data 04/07/2001, nonostante il verbale di ripresa dei lavori fosse stato sottoscritto senza riserve e le contestazioni svolte dall ' im- presa siriferissero a fatti antecedenti; (iii) era stata ritenuta illegittima la sospensione dei lavoria fronte della necessità di interesse e sicurezza pubblica di verificare ilpericolo di crollo creato dagli scavi alle costruzioni in prossimità, alla cuieliminazione l'impresa avrebbe dovuto cooperare; (iv) con riferimento alla sospensione dei lavori, era stata ritenuta la so- spensione totale dei lavori, invece che parziale, sebbene l'ordine adot- tatodall'ing. capo avesse riguardato soltanto le opere di un determinato sitoe, comunque, i lavori fossero ripresi in data 27 / 04 /200 1, come at- testato nella relazione di collaudo; (v) era stata data applicazione al principio secondo il quale l ' appaltante è tenuto a verificare periodica- mente la consistenza deimezzi presenti in cantiere a norma dell'art. 133 d.P.R. n. 554 del 19 99 , ma tale disposizione non era applicabile alla fattispecie ratione temporis, e non si era dato attodella mancata dimo- strazione di quali macchinari e maestranze fossero rimasti vincolati al cantiere durante il periodo di sospensione; (vi) erastata riconosciuta la rivalutazione monetaria sul debito di valuta senza alcunamotivazione. La Corte d'appello, con la sentenza n. 48/2019, in questa sede im- pugnata, respingeva l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, rigettava la domanda risarcitoria da sospensione ille- gittima dei lavori, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. In particolare, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni de- dotti dall'impresa per la sospensione dei lavori (ri s erva n. 4) statuiva quanto segue: «Ciò posto, la prova dei danni asseritamente subiti dall'appaltatrice si è tuttavia rivelata carente sia per quanto riguarda la presenza dei macchinari che per quanto riguarda l'impiego degli operai. Dalle dichiarazioni testimoniali non si traggono infatti elementi con- cretiche possano dimostrare il fermo dei mezzi compatibilmente con la diligenza richiesta all'imprenditore di ridurre al minimo indispensabile il pregiudizio da immobilizzo dei macchinari, per es. spostandoli altrove, ove possibile. I testi Solinas, Sanciu, Crosa e Zincheddu si limitavano generica- mente aconfermare la presenza in cantiere di tutti i mezzi elencati nella lettera diintimazione e diffida inviata dall'impresa il 30-11-2000; quanto alla forza lavoro, riferivano che gli operai si erano alternati negli altri cantieriattivi in quel periodo. Il teste Solinas precisava peraltro che i lavori di"spingitubo" erano stati subappaltati ad altra ditta, con la con- seguenzache le relative attrezzature non erano riferibili all'impresa at- trice. Al riguardo non soccorre il richiamo fatto dal primo giudice all'obbligo dell'appaltante di procedere alla verifica dei mezzi presenti in cantiere, aprescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 133 D.P.R. 554/99, dato che nella specie non si era provveduto a compilare un regolare verbale disospensione. Il risarcimento dei danni spettanti all'impresa consisterebbe dunque soltanto nella maggiore incidenza delle spese generali, nella cuivaluta- zione andrebbe tenuto conto che, a seguito dell'adozione dellaperizia di variante, era stato firmato dall'impresa un atto di sottomissione ed era stato convenuto un nuovo prezzo, che andava a remunerare anche le spese generali; analogo discorso si deve fare per il minor utile, ma non è stato allegato quale sia stato il rapporto tra i costi delle garanzie pre- staterispetto al nuovo termine contrattuale a seguito della pattuizione delnuovo prezzo. La domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento, stante la carente allegazione del l ' impresa al riguardo, riformando sul punto lasentenza di primo grado.» Per quanto in questa sede di rilievo, la Corte respingeva l ' appello incidentale, con il quale il Comune aveva dedotto la tardività della ri- serva n. 4 relativa alla menzionata sospensione dei lavori ( dal 21/09/ 2000 all'8/06/2001), evidenziando che detta sospensione non era stata formalmente disposta in un processo verbale nel contraddittorio con l'impresa, ma era contenuta nell'ordine di servizio dell'ingegnere capo, alla stregua della disposizione relativa alla ripresa dei lavori, con la con- seguenza che il primo momento utile per l'iscrizione della riserva era quello della presentazione del Registro di contabilità per l'emissione del [OSCURATO:PERSONA], il 4/07/2001, quando era stata iscritta. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cas- sazione, affidato a otto motivi di doglianza. Si difende con controricorso il Comune, formulando anche due motivi di ricorso incidentalecondizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell o art. 360, comma 1 , n. 4 c . p . c ., la v iolazione dell ' art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello, con riguardo alla domanda di risarcimento danni per sospensione illegittima dei lavori (riserva n. 4), nega to il ri- sarcimento da immobilizzo dei macchinari, sull'assunto che la prova dei danni subiti dall'impresa fossecarente in punto di diligenza del creditore (art.1227 c.c.), in difetto di eccezione sul punto da parte del Comune convenuto e dunque in violazione del divieto di ultrapetizione. Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 c . p . c . , la v iolazione de gli artt. 1 227, comma 2, e 2967 c.c., per avere la Corte d'appello, con riguardo alla domanda di risarcimentodanni per sospensione illegittima dei lavori (riserva n. 4), negato il risarcimento da immobilizzo dei macchinari, sull'assunto che la prova dei danni subiti dall'impresa fosse carente in punto di diligenza del creditore, gravando del relativo onere l'impresa, i n violazione del disposto dell'art. 1 227 c.c. e con conseguente inversione del relativo onere probatorio. Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., la violazione dell ' art. 115 c.p.c., anche in relazione al principio di non contestazione, per avere la Corte d'appello rigettato la domanda di risarcimento danni di cui ai motivi che prece- dono, per l'insufficienza delle prove desumibili dalle dichiarazioni testi- moniali,incorrendo con ciò in un difetto di percezione di queste dichia- razioni e delcontenuto della lettera dell' impresa del 30 / 11 / 2000 in or- dine alla individuazione di macchinarie attrezzature presenti in cantiere al tempo della sospensione illegittima dei lavori, nonché del collega- mento tra le due prove, e ciò anche in violazione del principio di non contestazione con riferimento al contenuto della nota dell'impresa su richiamata. Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1226c.c., per avere la Corte d'appello rigettato la domanda di risarcimento danni di cuiai mo- tivi che precedono, omettendo di dare rilievo alla circostanza della man- cata redazionedel verbale di sospensione dei lavori da parte della DL e dunque al conseguente aggravio dell ' onere probatorio a carico dell ' im- presa. Con il quinto motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4 , c . p . c ., la violazione dell ' art. 112 c . p . c. , per avere la Corte d'appello, sempre con riferimento alla domanda di risarcimento danni di cui ai motivi che precedono, rigettatola richiesta di riconosci- mento deimaggiori oneri per spese generali, in difetto di eccezione del Comune convenuto e in difetto di impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado. Con il sesto motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laviolazione dell'art. 115 c.p.c. ed anche la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello, con riferimento alla domanda di risarcimento danni di cui ai motivi che precedono, rigettatola richiesta di riconoscimento dei mag- giori oneri per spese generali sull ' assunto illogico dell ' accettazione di nuovi prezzi da parte dell ' impresa a seguito dell ' adozione di perizia di variante. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appellorespinto la domanda di risarcimento danni di cui ai motivi che precedono sull'assunto dell'insussistenza per mancanza di forma del provvedimento di sospensione, in difetto di eccezione sul punto da parte del Comune convenuto e, dunque, in violazione del divieto di ultrapeti- zione. Con l'ottavo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 16 r.d. n. 350 del 1865, 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello respinto la domanda di risarci- mento danni di cui ai motivi che precedono sull ' assunto dell ' insussi- stenza per mancanza di forma del provvedimento di sospensione, non riconoscendo come tale l'ordine di servizio della direzione dei lavori. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4 c . p . c ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo Corte d'appello qualificato la di- sposizione di ripresa dei lavori in data 8/06/2001come un ordine unila- terale non reso in contraddittorio con l'impresa, così escludendo che in esso potesse essere espressa la riserva, sebbene l'atto fosse stato sot- toscritto dalla stessa impresa solo “per ricevuta e accettazione”, senza considerare che non aveva rilievo la circostanza che l'atto con cui era stata disposta la ripresa dei lavori fosse stat o denominat o “ordine di servizio”, e non “ verbale ”, dal momento che aveva di quest ' ultimo la stessa caratteristica data dalla formazione nel contraddittorio. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 54 e 89 r.d. n. 350 del 1865, per non avere la Corte d'appello considerato la tardività della riserva, formulata dall ' impresa con la missiva del 30/ 11/2000, riguardante la sospensione dei lavori disposta con atto unila- terale dell'ingegnere capodel 21/09/2000, essendo intervenuta quando erano decorsi ben sessantasei giorni dalmomento in cui la sospensione era stata disposta, con conseguente decadenza dell'impresa per il supe- ramento del termine di quindici giorni previsto dalla legge. 3. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile , avendo il ricorrente dedotto che il Comune non aveva eccepito alcunché in ordine alla possibilità di spostare il macchinario rimasto in cantiere durante il tempo della sospensione dei lavori, ma non avendo riportato, neppure per le parti rilevanti, il contenuto degli atti difensivi della controparte , dai quali poter ricavare la fondatezza della specifica deduzione dalla semplice lettura del ricorso per cassazione, come pure richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4 e 6, c.p.c. Come più volte precisato da questa Corte, il principio di autosuffi- cienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine le- gittimo di semplificare l'attività del Giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza( v. in generale Cass., S ez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 41465 del 24/12/2021;Cass., Sez. L, Ordinanza n. 41465 del 24/12/2021con riferimento ad altri vizi del processo, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023). 4.Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso principale possono essere esaminati insieme, tenuto conto della stretta connessione esi- stente, risultando tutti inammissibili. 4.1.La Corte ha, infatti, escluso la prova di un danno risarcibile per il fermo cantiere, riferito ai macchinari, evidenziando quanto segue: «Ciò posto, la prova dei danni asseritamente subiti dall'appaltatrice si è tuttavia rivelata carente sia per quanto riguarda la presenza dei mac- chinari che per quanto riguarda l'impiego degli operai. Dalle dichiarazioni testimoniali non si traggono infatti elementi concreti che possano dimo- strare il fermo dei mezzi compatibilmente con la diligenza richiesta all'imprenditore di ridurre al minimo indispensabile il pregiudizio da im- mobilizzo dei macchinari, per es. spostandoli altrove, ove possibile. I testi Solinas, Sanciu,Crosa e Zincheddu si limitavano genericamente a confermare la presenza in cantiere di tutti i mezzi elencati nella lettera di intimazione e diffida inviata da ll ' impresa il 30 / 11 / 2000; quanto alla forza lavoro,riferivano che gli operai si erano alternati negli altri cantieri attivi in quel periodo. Il teste Solinas precisava peraltro che i lavori di "spingitubo" erano stati subappaltati ad altra ditta, con la conseguenza che le relative attrezzature non erano riferibili all'impresa attrice.Al ri- guardo non soccorre il richiamo fatto dal primo giudice all'obbligo dell'appaltante di procedere alla verifica dei mezzi presenti in cantiere, a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 133 D.P.R. 554/99, dato che nella specie non si era provveduto a compilare un regolare verbale di sospensione…». 4.2.La decisione esprime chiaramente la ritenuta insufficienza della conferma della presenza di alcuni macchinari in cantiere (alcuni dei quali, peraltro, riferibili al subappaltatoree non all'impresa appaltatrice) ai fini della prova dell'esistenza stessa del danno, inteso come evento dannoso, ricondotto all'immobilizzo del macchinario dell ' impresa , e non alla mera non utilizzazionedello stess o durante la sospensione . 4.3.Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso principale , ha la- mentato l'inversione dell'onere della prova, guardando all'ipotesi del tutto diversa, disciplinata dall'art. 1227, comma 2, c.c., relativo al caso in cui il comportamentodel danneggiato, successivo all'evento dannoso , producaun aggravamento del danno, già verificatosi, o non si attivi per ridurnel'entità. La censura non attinge, dunque,la ratio della decisione impugnata, rivelandosi aspecifica, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Anche con il terzo motivo di ricorso, ove il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello non ha tenuto conto né delle risultanze istruttorie in ordine alla presenza del macchinario in cantiere né della ritenuta man- cata contestazione del Comune sul punto, lo stesso ricorrente non ha attinto la ratiodella decisione sopra riportata, ove, si ribadisce, il danno lamentato è stato configurato nell'immobilizzodei macchinari e non nella semplice non utilizzazionedegli stess i . Allo stesso modo, laddove, con il quarto motivo di ricorsoprincipale, ha criticato il mancato ricorso alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. in presenza di una ritenuta obiettiva difficoltà della prova dello stesso derivante dalla mancata redazione del verbale di sospensione dei lavori, il medesimo ricorrente non ha attinto la ratio della decisione, che, come sopra evidenziato, ha riguardato la prova dell'ane non del quantum del lamentato pregiudizio. 5.Anche il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile, per le stesse ragioni poste a fondamento del primo, tenuto conto che la parte non ha riportato le difese del Comune, neppure per le pari rilevanti, dalle quali poter desumere l'assenza di eccezioni in ordine alle voci di danno, ma risultando, anzi, dalla lettura della sentenza impugnata che il Co- mune ha proposto appello incidentale, chiedendo accertarsi la non de- benza di alcuna somma a titolo di risarcimento del danno ovvero una riduzione della stessa (doc. 2 della sentenza impugnata). 6.Il sesto motivo di ricorso principale è infondato . Secondo il ricorrente la decisione impugnata è del tutto illogica nella parte in cui esclude il risarcimento del danno per la maggiore incidenza delle spese generali e per il minore utile correlati alla sospensione dei lavori. Tuttavia, dalla lettura della sentenza si ev i nce chiaramente che la Corte d'appello ha tenuto conto del fatto che, una volta approvata la variante per la redazione della quale erano stati sospesi i lavori, era stato firmato un atto di sottomissione ed erastato convenuto un nuovo prezzod'appalto, che andava a remunerare anche le spese generali , ag- giungendo che analogo discorso andava fatto per il minor utile. La motivazione risulta dunque esistente e ragionevole e, ove non condivisa,avrebbe dovuto essere censurata in altro modo. Nell'affermare che il nuovo prezzo convenuto con l'atto di sottomis- sione firmato a seguito dell'adozione della perizia di variante si riferiva esclusivamente alle opere ancora da eseguire e non copriva i maggiori costi sopportati ed il minor utile derivante dalla sospensione dei lavori, il ricorrente omette di riportare, a corredo della censura, il relativo passo dell'atto di sottomissione, con la conseguenza che il motivo risulta, sotto tale profilo, privo di specificità. 7.Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso principale sono infine inam- missibiliper carenza d'interesse, avendo ad oggetto l'affermazione della illegittimità della sospensione dei lavori, per difetto di forma del relativo provvedimento. Tale rilievo si configura infatti come un'autonoma ratio decidendi della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento dei danni, al- ternativa a quella rappresentata dalla mancata prova del pregiudizio su- bìto dal ricorrente, il cui annullamento non potrebbe in alcun caso con- durre alla cassazione della statuizione impugnata, potendo la stessa reg- gersi anche soltanto sulla base di quest'ultima ratio, la cui legittimità ha trovato conferma nella presente sede. 8.In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto. 9.È superfluo l'esame del ricorso incidentale, espressamente condi- zionato all'accoglimento del ricorso principale, che deve pertanto rite- nersi assorbito (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 3223 del 07/02/2017). 10.La statuizione sulle spese segue la soccombenza, valutata con riferimento al solo ricorso principale, non essendo esaminato il ricorso incidentale. 11.In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite soste- nute dal Comune di Sassari , che liquida in € 8.000, 00 per compenso, oltre