CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bangladesh) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/02/2022, confermava la sentenza del 25/11/2019 del Tribunale di Roma di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) e di ricettazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.); Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali vengono lamentate violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento della grossolanità del falso (relativamente al delitto di cui all'art.474 cod. pen.) e alla sussistenza del dolo di ricettazione (relativamente alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha: da un lato, correttamente escluso che ricorra l'ipotesi del reato impossibile nel caso in cui la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita dei beni siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, in quanto il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è reato di pericolo posto a tutela, in via principale e diretta, non già della libera determinazione dell'acquirente, ma della fede pubblica, e per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno (tra le tante: Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814-01); dall'altro lato, indicato gli elementi dai quali si evinceva l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, a fronte dei quali, peraltro, il (secondo) motivo di ricorso risulta del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d