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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12639/2026

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v. [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], 06363391001, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 544/2023, pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado delle Marche, depositata il 23.06.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate rigettò la richiesta di richiesta, avanzata dallasocietà ricorrente, di rimborso dell’importo di € 103.603,00 a titolo dieccedenza i.v.a. detraibile, relativa al periodo di imposta 2010.RGN 3473/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 3473/2024Numero sezionale 6729 8/2025Numero di raccolta generale 12639/2026Data pubblicazione 05/05/2026Secondo l’Ufficio «“a) dall'esame della dichiarazione, non risulta lasussistenza del presupposto indicato per la facoltà di richiedere il rimborsocosì come stabilito dal 2° e 3° comma dell'art.30 del DPR n.633 del 1972 esuccessive modificazioni"; b)"dai controlli effettuati è risultata la mancanzadell'esercizio di impresa"; c)"per poter disapplicare la disciplina della societàdi comodo la società avrebbe dovuto richiedere la cancellazione dal registrodelle imprese entro il 31/12/2012"».La società, che sosteneva di non essere tenuta a compilare il test dioperatività, non avendo disponibilità di beni da indicare nella dichiarazione eavendo cessato l’attività di impresa, impugnò l’atto di diniego dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Pesaro, che con sentenza n. 604/2016rigettò il ricorso.L’appello proposto dinanzi alla Corte di giustizia di II grado delle Marchefu respinto con sentenza n. 544/2023, ora al vaglio della Corte.Il giudice d’appello, dopo aver richiamato l’art. 30 della l. 724/1994, harilevato che, a differenza di quanto affermato dalla società, l’Ufficio avevadimostrato documentalmente come nei bilanci presentati dalla società per iltriennio 2008-2010 risultavano iscritti beni nell’attivo, sui quali si eraproceduto alla esecuzione del test di operatività.

In ogni caso dovevaescludersi la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo di cuiall'articolo 30 cit., laddove nel caso di specie era anche mancata l’assunzionedell’impegno alla cancellazione della società dal registro delle imprese entroil termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoad un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale atto dicostituzione, al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza pubblica.All’esito della adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DEISIONELa ricorrente con l’unico motivo ha denunciato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 30, commi 4, 4 bis e 4 ter, l. n. 724/1994, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale erroneamente, nello statuire enell’escludere il rimborso o la compensazione dell’Iva in eccedenza per leRGN 3473/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 3473/2024Numero sezionale 6739 8/2025Numero di raccolta generale 12639/2026Data pubblicazione 05/05/2026società e gli enti non operativi, avrebbe omesso il richiamo all’art. 30, comma4 bis della suddetta legge.La doglianza della società si fonda sulla considerazione che il giudiceregionale non aveva tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 30,comma 4 bis, secondo cui «in presenza di oggettive situazioni che hanno resoimpossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e deiproventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo,ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai finidell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessatapuò richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive aisensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600».Tale situazione oggettiva doveva essere identificata nella circostanza chela società era stata posta in liquidazione volontaria nell’anno 2005, nonproseguendo alcuna attività di impresa, salvo quella finalizzata a definire irapporti pendenti.

Ciò la esimeva dall’onere di compilazione delladichiarazione nella parte relativa all’effettuazione del test di operatività, e diassumere l’impegno alla cancellazione dal registro delle imprese.

Né lamancata presentazione dell’interpello avrebbe impedito al contribuente diesperire la propria tutela giurisdizionale al fine della sussistenza dellecondizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva.Il motivo, con cui si critica il diniego del rimborso dell’IVA sull’assunto chela società non avrebbe conseguito il reddito minimo calcolato secondo quantoprevisto dall’art. 30 della L. n. 724/1994, in assenza di cause giustificative, èfondato per le ragioni e nei termini chiariti.Nelle more della controversia è intervenuta la Corte di giustiziadell’Unione Europea, che, pronunziandosi in causa C-341/22 con decisionedel 7 marzo 2024 (“Feudi di [OSCURATO:PERSONA] SpA controAgenzia delle Entrate”), in tema di Iva ha espressamente dichiaratol’incompatibilità dell’art. 30 della L. n. 724/1994 con gli artt. 9 e 167 dellaDirettiva UE 2006/112 e cioè con le regole identificative del soggetto passivoiva e con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta unionale.In particolare, nell’esaminare la disciplina italiana dettata per le societàdi comodo, ha affermato che: 1) «L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistemaRGN 3473/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 347 3/2024Numero sezionale 6798/2025Numero di raccolta generale 12639/2026comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso cheData pubblicazione 05/05/2026esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’impostasul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodod’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economiconon raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale sogliacorrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attivitàpatrimoniali di cui tale persona dispone.»; 2) «L’articolo 167 della direttiva2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devonoessere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale inforza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazionedell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delleoperazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo avalle.».A seguito della pronuncia del giudice unionale, questa Corte ha affermatoche l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell'escludere il diritto alla detrazionedell'IVA assolta a monte per le società, i cui introiti siano inferiori ad unadeterminata soglia -presumendone il carattere non operativo-, si pone incontrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi,disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressidalla sentenza della Corte di giustizia UE n. 341 del 7 marzo 2024, secondocui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasionefiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere taleobiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio dineutralità dell'IVA (Cass., 6 agosto 2024, n. 22249).

E tale principio è statoulteriormente esplicitato laddove si è affermato che per le società nonoperative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, èriconosciuta, ai sensi dell'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE ed inconformità ai principi espressi dalla CGUE nella sentenza n. 341 del 7 marzo2024 in causa C-341/22, anche a colui che, nel corso di un determinatoperiodo d'imposta, effettua operazioni soggette a detta imposta, il cui valoreeconomico non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale,corrispondente ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attivitàpatrimoniali di cui dispone, in quanto nessuna disposizione della direttivasubordina il diritto a detrazione a detto requisito, per cui, ai sensi dell'art. 30della l. n. 724 del 1994, rileva esclusivamente l'esercizio effettivo diRGN 3473/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 3473/2024Numero sezionale 6759 8/2025Numero di raccolta generale 12639/2026Data pubblicazione 05/05/2026un'attività economica in un determinato periodo d'imposta, ponendosi dettadisposizione in contrasto con l'art. 167 della citata direttiva nella parte in cui,invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimentodi determinate soglie di ricavi (Cass., 11 settembre 2024, n. 24442; 4febbraio 2025, n. 2764; 29 luglio 2025, n. 21887; 3 dicembre 2025, n.31558).Naturalmente, ai fini della richiesta di rimborso iva, e proprio con richiamodella sentenza CGUE in causa C-341/2022 del 7/03/2024, al di là dellaincompatibilità della disciplina nazionale sulle società di comodo con i principiunionali regolati e tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA], è essenziale che il contribuenteabbia comunque esercitato un’attività economica, ossia abbia effettuatooperazioni rilevanti ai fini dell’IVA, nei termini descritti dall’art. 9 cit., comeinterpretato dalla giurisprudenza unionale e di ciò, ove dalle difese erariali neigradi di merito emergano contestazioni nei confronti della società, aprescindere dunque dal mancato raggiungimento della soglia di operativitàfissata dalla normativa nazionale, è necessario procedere alla verifica in sededi merito.Di tali principi non ha fatto applicazione il giudice regionale, così che lasentenza è errata alla luce della giurisprudenza unionale e di legittimità.La sentenza va dunque cassata e la causa deve essere rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di II grado delle Marche, che in diversa composizione,oltre che liquidare le spese di causa, procederà a rivalutare le ragioni d’appellodella contribuente, tenendo conto dei principi enunciati.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa dinanzialla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, cui demanda, indiversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 3473/2024Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], 06363391001, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 544/2023, pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado delle Marche, depositata il 23.06.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate rigettò la richiesta di richiesta, avanzata dallasocietà ricorrente, di rimborso dell’importo di € 103.603,00 a titolo dieccedenza i.v.a. detraibile, relativa al periodo di imposta 2010.RGN 3473/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3473/2024Numero sezionale 6729 8/2025Numero di raccolta generale 12639/2026Data pubblicazione 05/05/2026Secondo l’Ufficio «“a) dall'esame della dichiarazione, non risulta lasussistenza del presupposto indicato per la facoltà di richiedere il rimborsocosì come stabilito dal 2° e 3° comma dell'art.30 del DPR n.633 del 1972 esuccessive modificazioni"; b)"dai controlli effettuati è risultata la mancanzadell'esercizio di impresa"; c)"per poter disapplicare la disciplina della societàdi comodo la società avrebbe dovuto richiedere la cancellazione dal registrodelle imprese entro il 31/12/2012"».La società, che sosteneva di non essere tenuta a compilare il test dioperatività, non avendo disponibilità di beni da indicare nella dichiarazione eavendo cessato l’attività di impresa, impugnò l’atto di diniego dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Pesaro, che con sentenza n. 604/2016rigettò il ricorso.L’appello proposto dinanzi alla Corte di giustizia di II grado delle Marchefu respinto con sentenza n. 544/2023, ora al vaglio della Corte.Il giudice d’appello, dopo aver richiamato l’art. 30 della l. 724/1994, harilevato che, a differenza di quanto affermato dalla società, l’Ufficio avevadimostrato documentalmente come nei bilanci presentati dalla società per iltriennio 2008-2010 risultavano iscritti beni nell’attivo, sui quali si eraproceduto alla esecuzione del test di operatività. In ogni caso dovevaescludersi la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo di cuiall'articolo 30 cit., laddove nel caso di specie era anche mancata l’assunzionedell’impegno alla cancellazione della società dal registro delle imprese entroil termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoad un unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale atto dicostituzione, al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza pubblica.All’esito della adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DEISIONELa ricorrente con l’unico motivo ha denunciato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 30, commi 4, 4 bis e 4 ter, l. n. 724/1994, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale erroneamente, nello statuire enell’escludere il rimborso o la compensazione dell’Iva in eccedenza per leRGN 3473/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3473/2024Numero sezionale 6739 8/2025Numero di raccolta generale 12639/2026Data pubblicazione 05/05/2026società e gli enti non operativi, avrebbe omesso il richiamo all’art. 30, comma4 bis della suddetta legge.La doglianza della società si fonda sulla considerazione che il giudiceregionale non aveva tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 30,comma 4 bis, secondo cui «in presenza di oggettive situazioni che hanno resoimpossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e deiproventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo,ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai finidell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessatapuò richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive aisensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600».Tale situazione oggettiva doveva essere identificata nella circostanza chela società era stata posta in liquidazione volontaria nell’anno 2005, nonproseguendo alcuna attività di impresa, salvo quella finalizzata a definire irapporti pendenti. Ciò la esimeva dall’onere di compilazione delladichiarazione nella parte relativa all’effettuazione del test di operatività, e diassumere l’impegno alla cancellazione dal registro delle imprese. Né lamancata presentazione dell’interpello avrebbe impedito al contribuente diesperire la propria tutela giurisdizionale al fine della sussistenza dellecondizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva.Il motivo, con cui si critica il diniego del rimborso dell’IVA sull’assunto chela società non avrebbe conseguito il reddito minimo calcolato secondo quantoprevisto dall’art. 30 della L. n. 724/1994, in assenza di cause giustificative, èfondato per le ragioni e nei termini chiariti.Nelle more della controversia è intervenuta la Corte di giustiziadell’Unione Europea, che, pronunziandosi in causa C-341/22 con decisionedel 7 marzo 2024 (“Feudi di [OSCURATO:PERSONA] SpA controAgenzia delle Entrate”), in tema di Iva ha espressamente dichiaratol’incompatibilità dell’art. 30 della L. n. 724/1994 con gli artt. 9 e 167 dellaDirettiva UE 2006/112 e cioè con le regole identificative del soggetto passivoiva e con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta unionale.In particolare, nell’esaminare la disciplina italiana dettata per le societàdi comodo, ha affermato che: 1) «L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistemaRGN 3473/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 347 3/2024Numero sezionale 6798/2025Numero di raccolta generale 12639/2026comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso cheData pubblicazione 05/05/2026esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’impostasul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodod’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economiconon raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale sogliacorrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attivitàpatrimoniali di cui tale persona dispone.»; 2) «L’articolo 167 della direttiva2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devonoessere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale inforza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazionedell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delleoperazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo avalle.».A seguito della pronuncia del giudice unionale, questa Corte ha affermatoche l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell'escludere il diritto alla detrazionedell'IVA assolta a monte per le società, i cui introiti siano inferiori ad unadeterminata soglia -presumendone il carattere non operativo-, si pone incontrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi,disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressidalla sentenza della Corte di giustizia UE n. 341 del 7 marzo 2024, secondocui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasionefiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere taleobiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio dineutralità dell'IVA (Cass., 6 agosto 2024, n. 22249). E tale principio è statoulteriormente esplicitato laddove si è affermato che per le società nonoperative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, èriconosciuta, ai sensi dell'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE ed inconformità ai principi espressi dalla CGUE nella sentenza n. 341 del 7 marzo2024 in causa C-341/22, anche a colui che, nel corso di un determinatoperiodo d'imposta, effettua operazioni soggette a detta imposta, il cui valoreeconomico non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale,corrispondente ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attivitàpatrimoniali di cui dispone, in quanto nessuna disposizione della direttivasubordina il diritto a detrazione a detto requisito, per cui, ai sensi dell'art. 30della l. n. 724 del 1994, rileva esclusivamente l'esercizio effettivo diRGN 3473/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3473/2024Numero sezionale 6759 8/2025Numero di raccolta generale 12639/2026Data pubblicazione 05/05/2026un'attività economica in un determinato periodo d'imposta, ponendosi dettadisposizione in contrasto con l'art. 167 della citata direttiva nella parte in cui,invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimentodi determinate soglie di ricavi (Cass., 11 settembre 2024, n. 24442; 4febbraio 2025, n. 2764; 29 luglio 2025, n. 21887; 3 dicembre 2025, n.31558).Naturalmente, ai fini della richiesta di rimborso iva, e proprio con richiamodella sentenza CGUE in causa C-341/2022 del 7/03/2024, al di là dellaincompatibilità della disciplina nazionale sulle società di comodo con i principiunionali regolati e tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA], è essenziale che il contribuenteabbia comunque esercitato un’attività economica, ossia abbia effettuatooperazioni rilevanti ai fini dell’IVA, nei termini descritti dall’art. 9 cit., comeinterpretato dalla giurisprudenza unionale e di ciò, ove dalle difese erariali neigradi di merito emergano contestazioni nei confronti della società, aprescindere dunque dal mancato raggiungimento della soglia di operativitàfissata dalla normativa nazionale, è necessario procedere alla verifica in sededi merito.Di tali principi non ha fatto applicazione il giudice regionale, così che lasentenza è errata alla luce della giurisprudenza unionale e di legittimità.La sentenza va dunque cassata e la causa deve essere rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di II grado delle Marche, che in diversa composizione,oltre che liquidare le spese di causa, procederà a rivalutare le ragioni d’appellodella contribuente, tenendo conto dei principi enunciati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa dinanzialla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, cui demanda, indiversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 3473/2024Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]
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