CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 aprile 1963 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PAOLO A.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Torino — pronunciando, ai sensi dell'art. 30 ter Ord. pen., in relazione al provvedimento di rigetto del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Cuneo del 22 aprile 2025 sull'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto, [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena per reati rientranti nel catalogo di cui al precedente art. 4-bis, comma 1 (c.d. «prima fascia») — respingeva il reclamo sia sotto il profilo della insussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 bis Ord. pen., sia sotto quello della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Cuneo aveva respinto l'istanza, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], in espiazione pena dell'ergastolo in forza del provvedimento di cumulo emesso in data 23 novembre 2021 dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Salerno relativo a condanne anche per i delitti di cui all'art. 575, 416 bis e 628 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991, non ha dimostratol'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna (in particolare il risarcimento del danno in favore delle vittime del reato di omicidio aggravato) o l'assoluta impossibilità di tale adempimento né ha allegato elementi specifici diversi ed ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dell'organizzazione criminale di appartenenza, che consentano di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino a tali collegamenti, anche indiretti e tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza rileva anche che analoghe richieste di permesso erano state rigettate dal [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Cuneo e confermate dal Tribunale di Sorveglianza di Torino rispettivamente in data 22 aprile 2024 e 23 ottobre 2024. Avverso il provvedimento è stato proposto reclamo, con il quale si è dedotto che il primo giudice non avrebbe tenuto conto che durante la lunga detenzione il condannato ha mantenuto regolare condotta e positivamente approfittato di tutte le offerte trattamentali con esito positivo, nonché di trovarsi, quanto al mancato adempimento delle obbligazioni civili, in condizioni di indigenza come dimostrato dalla richiesta di remissione del debito avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Cuneo e che era stata accolta in quanto egli non ha redditi fissi, se non per salutari lavori all'interno dell'Istituto, evidenziando che la dissociazione dal clan di appartenenza non può essere dedotta unicamente dalla collaborazione dovendosi valutare anche gli altri elementi che permettono di accertare i progressi compiuti dal condannato. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto il reclamo infondato, dando atto che il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza è adeguatamente motivato sia sotto il profilo della insussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 bis Ord. pen., sia sotto il profilo della pericolosità sociale, non avendo il condannato allegato elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dell'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, da cui desumere l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il contesto in cui il reato è maturato. In secondo luogo, il Tribunale di Sorveglianza ha evidenzia9STon è -stato soddisfatto il requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili, rispetto a cui l'[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato la assoluta impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato non provando la eventuale remissione del debito "l'assoluta impossibilità di adempiere, anche parzialmente, l'obbligazione risarcitoria". 22. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 4 bis, comma 1 bis, I. 354/1975, come modificato dal d.l. 162/2022, convertito in I. 199/2022 la violazione di legge ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. il vizio di motivazione- la nullità della decisione impugnata, perché la motivazione, pur riconoscendo la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto, ha fondato il rigetto esclusivamente sull'assenza di adempimento delle obbligazioni civili, versando detenuto in condizioni di assoluta indigenza certificata. 2.2. Con il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4 bis, comma 1 bis, I. 354/1975, la erronea applicazione dei criteri di valutazione della presunzione di pericolosità ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. il vizio di motivazione-l'omesso esame in concreto degli "elementi individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro, come da giurisprudenza di legittimità a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 4 bis, comma 1, Ord. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza valorizzato in senso negativo "l'affiliazione del detenuto alla cosca Rosmini e la persistente attività di tale sodalizio nei territori della provincia di [OSCURATO:PERSONA]", senza però indicare alcun elemento concreto che dimostri l'attualità dei collegamenti tra l'istante e detta organizzazione criminale e senza motivare adeguatamente sugli elementi fattuali idonei a contrastare la pericolosità sociale quali allegati dalla difesa, ovvero l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, la regolare condotta carceraria, il conseguimento di due diplomi di scuola superiore, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa, la dissociazione dall'organizzazione criminale e la remissione dei debiti. 3. - Con il terzo motivo deduce - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. e all'art. 4bis I. 354/1975, la erronea applicazione del principio di finalismo rieducativo della pena ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. il vizio di motivazione-l'omessa valutazione concreta del percorso rieducativo effettivamente compiuto da [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla regolare condotta carceraria mantenuta durante tutta la detenzione, dalla partecipazione attiva e positiva alle offerte trattamentali, dal conseguimento di due diplomi di scuola superiore con ottimi risultati, dalla recisione di orni rapporto con i familiari più stretti e dichiarazione di non voler ricadere negli errori del passato. 34. Con ulteriore dichiarazione di ricorso depositata in data 23 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduceva un ulteriore motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 30 ter e 4 bis I. 354/1975, 666 cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica su punto decisivo del giudizio- denunciando l'omessa valutazione concreta del percorso rieducativo effettivamente compiuto da [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle circostanze che il ricorrente è detenuto ininterrottamente dal 1995 (data dei fatti per cui è stato condannato), ha mantenuto una regolare condotta carceraria durante l'intero periodo detentivo, ha conseguito due diplomi di scuola superiore con ottimi risultati, dalla iscrizione e frequentazione del terzo anno di università, dalla partecipazione a tutte le offerte trattamentali proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], dall'aver svolto con continuità le attività lavorative offerte dall'istituto, dall'avere operato una recisione dei rapporti con il contesto criminale di provenienza mantenendo contatti solo con i familiari più stretti, di aver manifestato la volontà di non ricadere negli errori del passato. Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto in via preliminare e assorbente verificare se il ricorrente, prima dell'entrata in vigore del d.l. 162/2022, avesse già raggiunto un grado di rieducazione tale da renderlo meritevole del beneficio secondo la disciplina previgente, meno rigorosa. L'ordinanza impugnata non ha indicato il concreto ammontare delle obbligazioni civili che graverebbero sul ricorrente, impedendo così qualsiasi valutazione in concreto della sua capacità economica in rapporto all'entità del debito, non ha contestualizzato temporalmente la situazione economica in rapporto all'entità del debito, verificando se la sua condizione di impossidenza sia attuale e permanente, non ha tenuto conto che il ricorrente è detenuto ininterrottamente da trent'anni e che, pertanto, le sue possibilità reddituali sono strutturalmente limitate alle modeste retribuzioni del lavoro carcerario, non ha considerato che le somme eventualmente percepite dal lavoro carcerario devono essere destinate anche al mantenimento inframurario del detenuto, ha disconosciuto il valore probatorio di un'eventuale remissione del debito già attenta in passato, che costituisce invece un elemento oggettivo idoneo a dimostrare lo stati di indigenza. Insufficiente la motivazione sulla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata avendo il Tribunale di Sorveglianza omesso di indicare quegli elementi individualizzanti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A. M. [OSCURATO:PERSONA], concludeva per la inammissibilità del ricorso. 46. Con memoria di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale depositata in data 23 aprile 2026, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamando la giurisprudenza della Sezione, concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per i motivi che seguono. 2. E' pacifico che [OSCURATO:PERSONA] sta scontando, alla data della decisione, condanna per reati compresi nel novero dei delitti per i quali, ai sensi dell'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l'eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». Il comma 2 dell'art. 4-bis assegna, poi, alla Magistratura di Sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull'istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1-bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato 5consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione». La normativa di recente conio impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3- quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti...». 3. Risulta, dunque, dalla superiore esposizione che la novella ha trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, prevista dal precedente testo dell'art. 4-bis, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione, comunque, di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza. Alla luce della nuova normativa, quindi, il Tribunale di Sorveglianza è tenuto ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi «di prima fascia», in particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino dei collegamenti con associazioni criminose, mediante l'esame approfondito della sua condotta carceraria e della partecipazione all'attività rieducativa, e se necessario svolgendo accertamenti tramite l'autorità di polizia. In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 4-bis, la giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che «In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 630 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 01). Tanto, alla luce dell'espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dal riconoscimento che detta situazione «non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di Sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso»; con l'esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di Sorveglianza, di avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis. 4. Il primo motivo del ricorso è inammissibile. 4.1. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento, valutazione questa che ha puntualmente condotto il Tribunale di Sorveglianza a rigettare il reclamo. 5. Infondati sono i restanti motivi trattati congiuntamente in quanto relativi alla valutazione della pericolosità sociale operata dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo. 5.1. Accanto a quanto sopra già esplicitato, "i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che: a) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; b) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità 7organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; c) il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, il Tribunale è chiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: 1) al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; 2) al profilo criminale del detenuto; 3) alla sua posizione all'interno dell'associazione; 4) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, 5) alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione" 5.2. Il Tribunale di Sorveglianza ha fatto buon governo dei principi di diritto e giurisprudenziali in quanto, accertata la assenza di dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o dell'assoluta impossibilità di adempimento, il ricorrente non ha allegato elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile (v. ultimo capoverso pag. 2 dell'ordinanza impugnata). U\45. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDepositata in Cancelleria oggi 10 SET. 2026 8 Rornig, lìIL [OSCURATO:PERSONA]