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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27953/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 18 settembre 2023 dal locale Tribunale per avere riqualificato il reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e conseguentemente rideterminato la pena inflitta e revocato le pene accessorie, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancanza di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della continuazione), non sono consentiti in sede di legittimità, perché prospettanti deduzioni generiche (così il primo motivo), nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (con riguardo alle attenuanti generiche si vedano le pp. 1 e 2 sent. app.).

Sul punto, giova peraltro ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; con riguardo alla richiesta continuazione del reato per cui si procede con altro già giudicato, la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sul punto (si veda la p. 2 sent. app.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore fiI Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 18 settembre 2023 dal locale Tribunale per avere riqualificato il reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e conseguentemente rideterminato la pena inflitta e revocato le pene accessorie, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancanza di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della continuazione), non sono consentiti in sede di legittimità, perché prospettanti deduzioni generiche (così il primo motivo), nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (con riguardo alle attenuanti generiche si vedano le pp. 1 e 2 sent. app.). Sul punto, giova peraltro ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; con riguardo alla richiesta continuazione del reato per cui si procede con altro già giudicato, la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sul punto (si veda la p. 2 sent. app.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore fiI Pres
Sentenza Cassazione n. 27953/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris