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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04308/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata – e contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 4911, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.8.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Irpef 1976/1978 - [OSCURATO:SOCIETA] - Ristretta base - Reddito di partecipazione.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], socio e detentore di un terzo delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA], cui erano contestati costi inesistenti e spese non documentate, avvisi di accertamento relativi agli anni 1976 e 1978, contestando il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito e non dichiarato.

La società definiva la propria posizione aderendo a normativa condonistica.

2. Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente riducendo le pretese tributarie.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello per la parte della decisione di primo grado risultata sfavorevole, e la Commissione tributaria di secondo grado accoglieva il ricorso, ritenendo non provato mediante adeguate presunzioni il conseguimento del maggior reddito.

2.2. L’Agenzia delle Entrate ricorreva innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] rilevando, tra l’altro, che le pretese tributarie non erano fondate solo sulla presunzione di distribuzione di utili da parte di Srl avente ristretta base societaria, ma anche su dati certi rilevati dalla Guardia di Finanza.

La CTC accoglieva il ricorso, e riaffermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento.

2.3. Il contribuente ricorreva per cassazione, lamentando che il preteso maggior reddito accertato in capo alla società non era mai stato oggetto di verifica giudiziaria, che l’Amministrazione finanziaria era incorsa nella violazione del principio di doppia presunzione e che comunque non risultava provata neppure la ristrettezza della compagine sociale.

La Cassazione accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, richiedendo al giudice dell’appello di provvedere “al necessario apprezzamento delle condizioni imprescindibili ai fini dell’eventuale conferma della pretesa tributaria”, Cass. 12.4.2016, n. 7150.

3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adìta in sede di rinvio dal contribuente, innanzitutto confermava la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili da parte di una società di capitali avente ristretta base partecipativa.

Quindi osservava che la definizione mediante condono della posizione della società non precludeva l’accertamento dei redditi di partecipazione conseguiti dal socio, che aveva comunque diritto a contestare il conseguimento di un maggior reddito da parte della società, ma non vi aveva provveduto.

La questione della mancata prova della ristrettezza della compagine societaria non poteva poi essere scrutinata, poiché non proposta dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, e neppure di quello di appello.

In conseguenza rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso il 26 settembre 2017, ed il Ministero dell’Economia l’ha ricevuta il 25 settembre 2017, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente deve confermarsi che in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cass. sez.

V, 23.1.2020, n. 1462 (conf.

Cass. sez.

V, 28.1.2015, n. 1550)

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione degli artt.384, 392 e 394 c.p.c., per avere la CTR disatteso le precise prescrizioni indicate dalla Suprema Corte nell’ordinanza di rinvio, ed aver erroneamente ritenuto che sulla questione della mancata prova della ristrettezza dalla base partecipativa della [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto a formarsi il giudicato.

3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo di cui si è discusso tra le parti, e la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in conseguenza della violazione dell’art. 2729 c.c., e degli artt. 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR esaminato la questione dirimente relativa alla mancata prova della ristrettezza della compagine sociale.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR esaminato la questione dirimente relativa alla mancata prova della ristrettezza della compagine sociale, di cui non trattano gli atti impositivi notificati al contribuente.

5. Mediante il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente lamenta la nullità della decisione impugnata per avere il giudice del gravame ritenuto accertata la ristrettezza della compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], fondando soltanto sul fatto che la questione non sarebbe stata oggetto di contestazione nel primo e secondo grado del giudizio.

6. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente lamenta la nullità della sentenza della CTR, per aver fatto illegittima applicazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c., ritenendo accertata la ristrettezza della compagine sociale per effetto della omessa proposizione della questione nei primi gradi di merito del giudizio, facendo erronea applicazione del principio di non contestazione.

6.1. Tutti i motivi di ricorso introdotti dal contribuente contestano, in relazione ai profili della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato esame nella sentenza impugnata della questione relativa alla mancata prova della ristrettezza della compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], che sola poteva offrire fondamento alla contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di un maggior reddito di partecipazione conseguito dal socio.

I motivi rivelano pertanto elementi di connessione tra loro, e si ritiene preferibile esaminarli congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.

6.2. Occorre ricordare che l’ordinanza di rinvio di questa Corte richiedeva al giudice dell’appello di provvedere al necessario apprezzamento delle condizioni imprescindibili ai fini dell’eventuale conferma della pretesa tributaria ed operava riferimento, nel testo, all’esame della prova del conseguimento di un maggior reddito societario, avendo la società definito la propria posizione mediante condono, ed alla ristrettezza della base sociale.

6.2.1. La CTR ha diligentemente esaminato entrambe la questioni.

Con riferimento all’accertamento societario ha osservato che “Nel caso in esame l'accertamento è scaturito da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza alla società e sulla base dei dati emersi in sede di ispezione è stato effettuato l'accertamento nei confronti della società, oggetto di condono.

Nessuna confutazione dei risultati della verifica e della rideterminazione del reddito determinato dall'ufficio è stata effettuata dal contribuente che ha contestato solo il carattere induttivo dell'accertamento e l'assenza di un accertamento definitivo nei confronti della società” (sent.

CTR, p.

III).

Il contribuente non ha proposto specifiche contestazioni, nel ricorso per cassazione in esame, in ordine a questa statuizione.

6.2.2. Con riferimento alla questione della dimostrazione della ristrettezza della base partecipativa della [OSCURATO:PERSONA], poi, la CTR ha rilevato “La partecipazione societaria nella misura di un terzo alla [OSCURATO:SOCIETA] e la ristretta base azionaria a carattere familiare accertata dall'Ufficio non è stata oggetto di ricorso introduttivo (cfr.all.to 3, 4, 5 del ricorso in cassazione e originali nel fascicolo di ufficio), né motivo di gravame in appello (cfr all.to 7).

Ne consegue l'accoglimento dell'appello dell'ufficio” (sent.

CTR, ibidem).

Pertanto il giudice dell’appello non ha affermato che sulla questione della prova della ristrettezza della base partecipativa della società abbia avuto a formarsi il giudicato, ma ha sostenuto che era maturata una preclusione processuale, non avendo la parte proposto alcuna contestazione in proposito nel ricorso introduttivo, e comunque nei gradi di merito del giudizio.

Il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione assunta dalla CTR, non ne confuta il fondamento.

6.3. Essendo pacifico che gli avvisi di accertamento notificati al contribuente in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito risultavano fondati sulla ristrettezza della compagine sociale, e che il contribuente non aveva contestato la ricorrenza della circostanza nel primo (e neppure nel secondo) grado del giudizio, la pronunzia del giudice del gravame non merita censura.

Il giudizio tributario ha natura impugnatoria anche in primo grado, ed il contribuente deve proporre contestazioni specifiche, in assenza, le sue censure non sono valutabili.

Neppure in sede di questo giudizio di cassazione il ricorrente ha dimostrato di non essere incorso in una preclusione processuale.

Si aggiunga che pure la contestazione proposta dal ricorrente in questa sede presenta limiti di specificità, Può infatti rilevarsi che lamenta la possibilità che la compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] fosse costituita da un numero elevato di soci, ma neppure allega il ricorrere della circostanza.

In definitiva il ricorso appare infondato e deve perciò essere respinto.

7. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo le parti intimate proposto difese nel giudizio di legittimità.

7.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il contribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata – e contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 4911, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.8.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Irpef 1976/1978 - [OSCURATO:SOCIETA] - Ristretta base - Reddito di partecipazione. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], socio e detentore di un terzo delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA], cui erano contestati costi inesistenti e spese non documentate, avvisi di accertamento relativi agli anni 1976 e 1978, contestando il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito e non dichiarato. La società definiva la propria posizione aderendo a normativa condonistica. 2. Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente riducendo le pretese tributarie. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello per la parte della decisione di primo grado risultata sfavorevole, e la Commissione tributaria di secondo grado accoglieva il ricorso, ritenendo non provato mediante adeguate presunzioni il conseguimento del maggior reddito. 2.2. L’Agenzia delle Entrate ricorreva innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] rilevando, tra l’altro, che le pretese tributarie non erano fondate solo sulla presunzione di distribuzione di utili da parte di Srl avente ristretta base societaria, ma anche su dati certi rilevati dalla Guardia di Finanza. La CTC accoglieva il ricorso, e riaffermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento. 2.3. Il contribuente ricorreva per cassazione, lamentando che il preteso maggior reddito accertato in capo alla società non era mai stato oggetto di verifica giudiziaria, che l’Amministrazione finanziaria era incorsa nella violazione del principio di doppia presunzione e che comunque non risultava provata neppure la ristrettezza della compagine sociale. La Cassazione accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, richiedendo al giudice dell’appello di provvedere “al necessario apprezzamento delle condizioni imprescindibili ai fini dell’eventuale conferma della pretesa tributaria”, Cass. 12.4.2016, n. 7150. 3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adìta in sede di rinvio dal contribuente, innanzitutto confermava la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili da parte di una società di capitali avente ristretta base partecipativa. Quindi osservava che la definizione mediante condono della posizione della società non precludeva l’accertamento dei redditi di partecipazione conseguiti dal socio, che aveva comunque diritto a contestare il conseguimento di un maggior reddito da parte della società, ma non vi aveva provveduto. La questione della mancata prova della ristrettezza della compagine societaria non poteva poi essere scrutinata, poiché non proposta dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, e neppure di quello di appello. In conseguenza rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso il 26 settembre 2017, ed il Ministero dell’Economia l’ha ricevuta il 25 settembre 2017, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente deve confermarsi che in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cass. sez. V, 23.1.2020, n. 1462 (conf. Cass. sez. V, 28.1.2015, n. 1550) 2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione degli artt.384, 392 e 394 c.p.c., per avere la CTR disatteso le precise prescrizioni indicate dalla Suprema Corte nell’ordinanza di rinvio, ed aver erroneamente ritenuto che sulla questione della mancata prova della ristrettezza dalla base partecipativa della [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto a formarsi il giudicato. 3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo di cui si è discusso tra le parti, e la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in conseguenza della violazione dell’art. 2729 c.c., e degli artt. 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR esaminato la questione dirimente relativa alla mancata prova della ristrettezza della compagine sociale. 4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR esaminato la questione dirimente relativa alla mancata prova della ristrettezza della compagine sociale, di cui non trattano gli atti impositivi notificati al contribuente. 5. Mediante il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente lamenta la nullità della decisione impugnata per avere il giudice del gravame ritenuto accertata la ristrettezza della compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], fondando soltanto sul fatto che la questione non sarebbe stata oggetto di contestazione nel primo e secondo grado del giudizio. 6. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente lamenta la nullità della sentenza della CTR, per aver fatto illegittima applicazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c., ritenendo accertata la ristrettezza della compagine sociale per effetto della omessa proposizione della questione nei primi gradi di merito del giudizio, facendo erronea applicazione del principio di non contestazione. 6.1. Tutti i motivi di ricorso introdotti dal contribuente contestano, in relazione ai profili della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato esame nella sentenza impugnata della questione relativa alla mancata prova della ristrettezza della compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], che sola poteva offrire fondamento alla contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di un maggior reddito di partecipazione conseguito dal socio. I motivi rivelano pertanto elementi di connessione tra loro, e si ritiene preferibile esaminarli congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva. 6.2. Occorre ricordare che l’ordinanza di rinvio di questa Corte richiedeva al giudice dell’appello di provvedere al necessario apprezzamento delle condizioni imprescindibili ai fini dell’eventuale conferma della pretesa tributaria ed operava riferimento, nel testo, all’esame della prova del conseguimento di un maggior reddito societario, avendo la società definito la propria posizione mediante condono, ed alla ristrettezza della base sociale. 6.2.1. La CTR ha diligentemente esaminato entrambe la questioni. Con riferimento all’accertamento societario ha osservato che “Nel caso in esame l'accertamento è scaturito da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza alla società e sulla base dei dati emersi in sede di ispezione è stato effettuato l'accertamento nei confronti della società, oggetto di condono. Nessuna confutazione dei risultati della verifica e della rideterminazione del reddito determinato dall'ufficio è stata effettuata dal contribuente che ha contestato solo il carattere induttivo dell'accertamento e l'assenza di un accertamento definitivo nei confronti della società” (sent. CTR, p. III). Il contribuente non ha proposto specifiche contestazioni, nel ricorso per cassazione in esame, in ordine a questa statuizione. 6.2.2. Con riferimento alla questione della dimostrazione della ristrettezza della base partecipativa della [OSCURATO:PERSONA], poi, la CTR ha rilevato “La partecipazione societaria nella misura di un terzo alla [OSCURATO:SOCIETA] e la ristretta base azionaria a carattere familiare accertata dall'Ufficio non è stata oggetto di ricorso introduttivo (cfr.all.to 3, 4, 5 del ricorso in cassazione e originali nel fascicolo di ufficio), né motivo di gravame in appello (cfr all.to 7). Ne consegue l'accoglimento dell'appello dell'ufficio” (sent. CTR, ibidem). Pertanto il giudice dell’appello non ha affermato che sulla questione della prova della ristrettezza della base partecipativa della società abbia avuto a formarsi il giudicato, ma ha sostenuto che era maturata una preclusione processuale, non avendo la parte proposto alcuna contestazione in proposito nel ricorso introduttivo, e comunque nei gradi di merito del giudizio. Il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione assunta dalla CTR, non ne confuta il fondamento. 6.3. Essendo pacifico che gli avvisi di accertamento notificati al contribuente in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito risultavano fondati sulla ristrettezza della compagine sociale, e che il contribuente non aveva contestato la ricorrenza della circostanza nel primo (e neppure nel secondo) grado del giudizio, la pronunzia del giudice del gravame non merita censura. Il giudizio tributario ha natura impugnatoria anche in primo grado, ed il contribuente deve proporre contestazioni specifiche, in assenza, le sue censure non sono valutabili. Neppure in sede di questo giudizio di cassazione il ricorrente ha dimostrato di non essere incorso in una preclusione processuale. Si aggiunga che pure la contestazione proposta dal ricorrente in questa sede presenta limiti di specificità, Può infatti rilevarsi che lamenta la possibilità che la compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] fosse costituita da un numero elevato di soci, ma neppure allega il ricorrere della circostanza. In definitiva il ricorso appare infondato e deve perciò essere respinto. 7. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo le parti intimate proposto difese nel giudizio di legittimità. 7.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il contribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
Sentenza Cassazione n. 04308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris