Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04392/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3578/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 7, il tutto come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.277/04/2013, depositata il 18 giugno 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Accertamento sintetico art. 38

1. L’Agenzia delle entrate , a fronte della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di non aver percepito redditi nel 2004, così come già nel periodo 1998-2002, rilevato che lo stesso aveva compiuto acquisti di rilevanti pacchetti azionari nel periodo 2004/2008, tra cui solo nel 2006 per € 1.329.000,00, invitava lo stesso al contraddittorio.

Questi forniva documentazione attestante rimborso titoli per € 180 mila, ritratti nel periodo 2004/2005.

Pur dedotto tale importo, l’Agenzia inviava avviso di accertamento per un maggior reddito di € 246.357, a fini IRPEF ed addizionali, altresì irrogando le relative sanzioni.

2. In sede di procedura di accertamento con adesione, lo stesso documentava smobilizzo di titoli per € 1,4 milioni, avvenuto in parte preponderante nel 2003.

Non aderendo l’Agenzia all’istanza suddetta, l’avviso veniva impugnato dal contribuente e la CTP respingeva il relativo ricorso sull’assunto dell’insufficienza della prova dedotta.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora gravame avverso la sentenza di primo grado, e la CTR accoglieva lo stesso.

Pertanto, l’Agenzia promuove ricorso in cassazione affidato a un solo motivo.

Il contribuente si è costituito con controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello avrebbero violato le suddette norme non avendo tenuto conto del fatto che, sebbene il legislatore, in caso di spese che non congrue rispetto all’entità delle entrate dichiarate, consenta di vincere la presunzione di maggiori redditi occultati attraverso la prova della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, degli stessi andrebbe altresì dimostrata l’entità e la durata del relativo possesso, nonché lo specifico collegamento tra gli stessi e la spesa contestata.

Or nella specie il contribuente aveva dedotto solo il possesso dei redditi, ma non avrebbe mai neppure allegato che proprio quei redditi erano stati impiegati per affrontare la spesa per incrementi, e in proposito i giudici d’appello stabilivano che “nessun onere va posto alla parte circa la tracciabilità dei pagamenti effettuati, dovendo egli dimostrare (…) unicamente la disponibilità di un reddito idoneo”.

2. Il motivo è infondato.

Va infatti osservato che l’art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973, consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso di un periodo d’imposta (nel caso corrente, l’anno 2004), ovviamente incongrue rispetto ai redditi dichiarati, salva la prova che il relativo finanziamento sia stato ritratto da redditi non soggetti a dichiarazione, e cioè esenti o soggetti a ritenuta d’imposta.

Sebbene un più risalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte avesse ritenuto la necessità della dimostrazione che proprio con quei redditi il contribuente avrebbe dovuto sostenere la spesa, (ad es.

Cass. 29/01/2014, n. 2010), successivamente -in aderenza al dato letterale normativo (Cass. 18/4/2014, n. 8995; Cass.26/11/2014 n. 25104; da ultimo Cass. 27/05/2020, n. 9905) – è stato affermato che "la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art.38 ... non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del relativo possesso checostituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta".

Si è così chiarito che, “pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova - risultante da «idonea documentazione» - della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico” (Cass. n. 9905/2020; Cass. 20/1/2017, n. 1510).

Al fine di delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma, in grado di superare la presunzione di maggiore reddito, può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass. 16/05/2018, n. 12026).

E ancora “Non è, pertanto, sufficiente, la dimostrazione dell'esistenza di redditi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche verificare se, sulla base degli elementi sintomatici forniti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita” Cass. 29/05/2020, n. 10245).

Nella specie non solo il contribuente ha fornito la prova della disponibilità delle somme sufficienti a far fronte alla “spesa” derivante dall’investimento contestato, avvenuto nel 2006, a fronte di rimborsi titoli (quindi non soggetti a dichiarazione, ma a ritenuta alla fonte) per il periodo 2003/2005 per complessivi € 1.447.008,00, ma la CTR – dopo aver valutato la stessa provenienza delle disponibilità (acquisti di titoli effettuati negli anni 2001/2002) - ha altresì valutato, riportando le date delle varie operazioni (di smobilizzo prima, di reinvestimento dopo), la contiguità temporale delle operazioni stesse, che soddisfa così l’onere anche sotto il profilo della verosimiglianza circa l’utilizzo delle disponibilità per affrontare la spesa contestata.

3. La sentenza, dunque, si sottrae alla censura di violazione della disposizione, come denunciata dall’Agenzia, con conseguente reiezione del ricorso.

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778) P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.500,00, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3578/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 7, il tutto come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.277/04/2013, depositata il 18 giugno 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Accertamento sintetico art. 38 1. L’Agenzia delle entrate , a fronte della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di non aver percepito redditi nel 2004, così come già nel periodo 1998-2002, rilevato che lo stesso aveva compiuto acquisti di rilevanti pacchetti azionari nel periodo 2004/2008, tra cui solo nel 2006 per € 1.329.000,00, invitava lo stesso al contraddittorio. Questi forniva documentazione attestante rimborso titoli per € 180 mila, ritratti nel periodo 2004/2005. Pur dedotto tale importo, l’Agenzia inviava avviso di accertamento per un maggior reddito di € 246.357, a fini IRPEF ed addizionali, altresì irrogando le relative sanzioni. 2. In sede di procedura di accertamento con adesione, lo stesso documentava smobilizzo di titoli per € 1,4 milioni, avvenuto in parte preponderante nel 2003. Non aderendo l’Agenzia all’istanza suddetta, l’avviso veniva impugnato dal contribuente e la CTP respingeva il relativo ricorso sull’assunto dell’insufficienza della prova dedotta. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora gravame avverso la sentenza di primo grado, e la CTR accoglieva lo stesso. Pertanto, l’Agenzia promuove ricorso in cassazione affidato a un solo motivo. Il contribuente si è costituito con controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello avrebbero violato le suddette norme non avendo tenuto conto del fatto che, sebbene il legislatore, in caso di spese che non congrue rispetto all’entità delle entrate dichiarate, consenta di vincere la presunzione di maggiori redditi occultati attraverso la prova della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, degli stessi andrebbe altresì dimostrata l’entità e la durata del relativo possesso, nonché lo specifico collegamento tra gli stessi e la spesa contestata. Or nella specie il contribuente aveva dedotto solo il possesso dei redditi, ma non avrebbe mai neppure allegato che proprio quei redditi erano stati impiegati per affrontare la spesa per incrementi, e in proposito i giudici d’appello stabilivano che “nessun onere va posto alla parte circa la tracciabilità dei pagamenti effettuati, dovendo egli dimostrare (…) unicamente la disponibilità di un reddito idoneo”. 2. Il motivo è infondato. Va infatti osservato che l’art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973, consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso di un periodo d’imposta (nel caso corrente, l’anno 2004), ovviamente incongrue rispetto ai redditi dichiarati, salva la prova che il relativo finanziamento sia stato ritratto da redditi non soggetti a dichiarazione, e cioè esenti o soggetti a ritenuta d’imposta. Sebbene un più risalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte avesse ritenuto la necessità della dimostrazione che proprio con quei redditi il contribuente avrebbe dovuto sostenere la spesa, (ad es. Cass. 29/01/2014, n. 2010), successivamente -in aderenza al dato letterale normativo (Cass. 18/4/2014, n. 8995; Cass.26/11/2014 n. 25104; da ultimo Cass. 27/05/2020, n. 9905) – è stato affermato che "la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art.38 ... non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del relativo possesso checostituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta". Si è così chiarito che, “pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova - risultante da «idonea documentazione» - della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico” (Cass. n. 9905/2020; Cass. 20/1/2017, n. 1510). Al fine di delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma, in grado di superare la presunzione di maggiore reddito, può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass. 16/05/2018, n. 12026). E ancora “Non è, pertanto, sufficiente, la dimostrazione dell'esistenza di redditi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche verificare se, sulla base degli elementi sintomatici forniti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita” Cass. 29/05/2020, n. 10245). Nella specie non solo il contribuente ha fornito la prova della disponibilità delle somme sufficienti a far fronte alla “spesa” derivante dall’investimento contestato, avvenuto nel 2006, a fronte di rimborsi titoli (quindi non soggetti a dichiarazione, ma a ritenuta alla fonte) per il periodo 2003/2005 per complessivi € 1.447.008,00, ma la CTR – dopo aver valutato la stessa provenienza delle disponibilità (acquisti di titoli effettuati negli anni 2001/2002) - ha altresì valutato, riportando le date delle varie operazioni (di smobilizzo prima, di reinvestimento dopo), la contiguità temporale delle operazioni stesse, che soddisfa così l’onere anche sotto il profilo della verosimiglianza circa l’utilizzo delle disponibilità per affrontare la spesa contestata. 3. La sentenza, dunque, si sottrae alla censura di violazione della disposizione, come denunciata dall’Agenzia, con conseguente reiezione del ricorso. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778) P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.500,00, oltre
Sentenza Cassazione n. 04392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris