CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 1986
Cassazione n. 05062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1986 avverso l'ordinanza del 21/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Frosinone del 11/02/2021, che aveva respinto la richiesta del condannato di ottenere assistenza allo studio tramite l'affiancamento di un tutor, in grado di seguirlo nello studio di alcune materie di apprendimento particolarmente difficile (affiancamento che si sarebbe sempre svolto, comunque, mediante l'utilizzo della piattaforma Skype e in presenza di un agente di polizia penitenziaria, ovvero in presenza, secondo le modalità stabilite per i colloqui con i familiari); il tutto era finalizzato a sostenere l'esame conclusivo del quinto anno, al termine del corso di studi, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Bagnoregio. Il provvedimento reiettivo si fonda, in primo luogo, sulla sopravvenuta carenza di interesse, dato che la richiesta aveva ad oggetto lo svolgimento di un percorso di istruzione secondaria, laddove il condannato risulta aver ormai ultimato tali studi, essendo iscritto ad una facoltà universitaria. L'eventuale tutor, comunque, non potrebbe che essere un soggetto terzo, estraneo al circuito scolastico istituzionale e, quindi, una figura il cui intervento non è previsto dalla vigente normativa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 35 -bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 27 e 34 Cost., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Il condannato ha un perdurante interesse alla nomina di un assistente allo studio, essendo ora inscritto alla Facoltà di Agraria presso l'Università della Tuscia in Viterbo. La richiesta, del resto, aveva ad oggetto l'effettuazione di colloqui con il tutor destinati a svolgersi a distanza, ossia secondo modalità compatibili con il regime detentivo al quale il Vitale è assoggettato; tale modalità di effettuazione consentirebbe un costante controllo "da remoto", ad opera degli operatori della polizia penitenziaria, i quali avrebbero anche la possibilità di registrare le conversazioni stesse. Con la avversata decisione il condannato, sebbene formalmente messo nelle condizioni di poter studiare, risulta però fortemente discriminato, rispetto agli altri studenti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'accesso al collegamento audiovisivo a distanza, tra il luogo di detenzione e luoghi esterni all'istituto carcerario, nel quale il detenuto !;ia sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non è uno strumento di utilizzo generalizzato e non può essere volto al soddisfacimento del diritto allo studio; né può consentirsi la presenza di un assistente esterno, ossia di un terzo soggetto estraneo al circuito scolastico istituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta evidente la inammissibilità per carenza cli interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; tale norma pone una regola dotata di valenza generale in tema di impugnazioni, quindi applicabile anche in caso di ricorso per cassazione, secondo cui l'impugnazione è inammissibile, allorquando venga proposta da chi non vi abbia interesse. In tema di impugnazioni, infatti, il riconoscimento del relativo diritto postula la presenza di un linteresse immediato, concreto ed attuale, alla rimozione di una situazione di svantaggio processuale, derivante da una decisione giudiziale di cui venga contestata la correttezza e, correlativamente, dell'interesse al conseguimento di una utilità concretamente apprezzabile, consistente nell'adozione di una decisione dalla quale derivi - per il ricorrente - un risultato maggiormente vantaggioso (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha evidenziato come - nella materia delle impugnazioni - debba trovare applicazione la regola generale dettata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui - per proporre ricorso - il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va valutato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica aggredita, in quanto illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990, nonché, nello stesso senso, Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 e Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542). 3. Nella concreta fattispecie, secondo quanto riassunto in parte narrativa, la domanda originaria concerneva l'assistenza di un tutor, al fine di portare a termine il quinto anno dell'ITS Agrario; dal relativo provvedimento di rigetto hanno poi tratto origine la proposizione del reclamo e, infine, il ricorso in sede di legittimità. Risulta però pacifico come, al momento attuale, il ciclo di istruzione secondaria sia concluso, dato che il ricorrente risulta iscritto alla facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia di Viterbo. Dal momento che, appunto secondo quanto domandato, l'intervento del tutor sarebbe servito per l'apprendimento di determinate materie, specificamente attinenti al ciclo di istruzione secondaria, si è ormai consolidata una chiara situazione di carenza di interesse. 4. Parimenti inammissibile è la richiesta finalizzata all'ottenimento dell'assistenza ad opera di un tutor, anche con riferimento al percorso universitario. Trattasi di domanda nuova, che esulava dal contenuto della istanza primigenia, poi disattesa dal Magistrato di sorveglianza con la decisione oggetto di reclamo. La domanda inerente al mantenimento del tutor anche durante il percorso universitario, infatti, risulta proposta per la prima volta dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Quest'ultimo era stato investito, però, della sola questione concernente la richiesta di assistenza durante il percorso di studi secondario e non durante quello universitario; correttamente, pertanto, non si è pronunciato sul punto specifico. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell