CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Rossana CRIBARI che hanno insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Leonardo ABBRUZZESE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 13 settembre 2019, dal Tribunale di Castrovillari, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt.56 e 629 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192, 546 cod. proc. pen. e 110, 56, 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.La Corte territoriale, confutando in modo non adeguato le doglianze difensive, avrebbe affermato la credibilità le dichiarazioni rese dalla persona offesa e l'idoneità delle conversazioni intercettate a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella fattispecie estorsiva con motivazione congetturale, lacunosa e manifestamente illogica. La persona offesa non sarebbe attendibile e le intercettazioni poste a fondamento della decisione, in considerazione del contenuto frammentario e contraddittorio delle stesse, non sarebbero idonee a dimostrare che l'ABBRUZZESE abbia agito nell'interesse dell'estortore e non invece, nell'interesse della vittima, in ragione dei rapporti di amicizia tra quest'ultima ed il cugino del ricorrente. Le intercettazioni in atti sarebbero state interpretate in modo illogico e congetturale così da poter superare le contraddizioni che contraddistinguono le dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente vizio di travisamento della prova nella parte in cui ha affermato che fu il ricorrente a far visionare il cellulare alla persona offesa, circostanza smentita dalle risultanze istruttorie. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192, 546 cod. proc. pen. e 56, comma terzo, 629 cod. pen. La Corte di merito avrebbe erroneamente negato l'applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, senza tenere conto che il PARROTTA ha escluso di aver mai ricevuto richieste estorsive da riferire al BOSCO e che l'ABBRUZZESE ha avuto un ruolo nella vicenda esclusivamente in data anteriore all'ipotetica richiesta estorsiva per poi uscire completamente di scena. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 62 -bis, 132 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche esclusivamente in considerazione dei due precedenti penali desumibile dal certificato del casellario giudiziale, senza tenere conto del ruolo marginale svolto dal ricorrente. La motivazione sarebbe del tutto assente in ordine ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a determinare la pena in misura superiore al minimo edittale. 5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6. Il primo motivo è aspecifico e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 6.1. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che hanno riscontrato le dichiarazioni della vittima del reato (vedi pagg. da 1 a 19 della sentenza di primo grado e pagg. da 7 a 11 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. 6.2. Quanto alle censure in ordine alla valutazione del contenuto delle intercettazioni indicate nelle sentenze di merito, è necessario ribadire che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. 6.3. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 7. Il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha affermato che la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (vedi pag. 27 della sentenza del Tribunale e pag. 11 della sentenza impugnata) I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui va considerata integrata l'ipotesi di tentata estorsione ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la resistenza opposta dalla vittima (vedi Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, Fichera, Rv. 277969 - 01; Sez. 2, n. 27022 del 02/02/2023, Vaccaro, non massimata). 8. Il terzo motivo è al contempo aspecifico e non consentito. 8.1. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità del fatto e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali con motivazione che non appare frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (vedi pag. 12 della sentenza impugnata e pag. 28 della sentenza di primo grado). 8.2. Il motivo con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondato in quanto i giudici di appello, con motivazione priva aporie ed illogicità manifeste, hanno ridotto la pena in precedenza determinata dal primo giudice ed adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione del «concreto disvalore del fatto, in particolare dell'entità della somma richiesta» e della personalità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali dell'ABBRUZZESE (vedi pag. 12 della sentenza impugnata). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass