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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 1949

Cassazione n. 44005/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1949 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 giugno 2022 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA]:i il 12 ottobre 2021 dal Tribunale di Taranto per il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 commesso in Taranto il 15 settembre 2016; con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74, per avere ritenuto la Corte territoriale sufficiente ai fini della prova della sussistenza del reato la produzione del Modello

770. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'interpretazione del reato ex art. 10-bis d.lgs. n.74 del 2000, riportata nella sentenza impugnata, si fonda sulla giurisprudenza sorta dopo le modifiche apportate a tale norma dall'art. 7 d.lgs. n.158 del 2015, che avevano fatto propendere per la tesi per cui per la prova della sussistenza del reato fosse sufficiente che il debito erariale risultasse dalla sola dichiarazione di sostituto di imposta e non anche dai certificati rilasciati.

Tale modifica normativa, però, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale.

La giurisprudenza ha affermato (Sez. 3, rii. 2338 del 27/09/2022, dep. 2023, D'Arrigo, Rv. 284035 - 01), in tema di reati tributari, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 7, comma 1, lett.

B), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell'art. 7, comma 1, lett.

A), d.lgs. citato, nella parte lin cui ha inserito le parole «dovute o» nella rubrica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute in rubrica, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi.

In motivazione, la sentenza D'Arrigo ha, altresì, precisato che, ai fini del riscontro del superamento della soglia di punibilità, è legittimo un meccanismo di accertamento di tale ammontare basato anche solo su un campionamento statistico attestante, secondo un criterio di prudenziale normalità, l'ordinario rilascio di tali certificazioni e la coerente proporzionalità tra le somme versate a titolo di emolumenti e quelle trattenute a titolo di ritenute di acconto.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Lecce; nel giudizio di rinvio sarà applicato il principio di diritto espresso dalla sentenza D'Arrigo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1949 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 giugno 2022 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA]:i il 12 ottobre 2021 dal Tribunale di Taranto per il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 commesso in Taranto il 15 settembre 2016; con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74, per avere ritenuto la Corte territoriale sufficiente ai fini della prova della sussistenza del reato la produzione del Modello 770. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'interpretazione del reato ex art. 10-bis d.lgs. n.74 del 2000, riportata nella sentenza impugnata, si fonda sulla giurisprudenza sorta dopo le modifiche apportate a tale norma dall'art. 7 d.lgs. n.158 del 2015, che avevano fatto propendere per la tesi per cui per la prova della sussistenza del reato fosse sufficiente che il debito erariale risultasse dalla sola dichiarazione di sostituto di imposta e non anche dai certificati rilasciati. Tale modifica normativa, però, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale. La giurisprudenza ha affermato (Sez. 3, rii. 2338 del 27/09/2022, dep. 2023, D'Arrigo, Rv. 284035 - 01), in tema di reati tributari, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 7, comma 1, lett. B), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell'art. 7, comma 1, lett. A), d.lgs. citato, nella parte lin cui ha inserito le parole «dovute o» nella rubrica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute in rubrica, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi. In motivazione, la sentenza D'Arrigo ha, altresì, precisato che, ai fini del riscontro del superamento della soglia di punibilità, è legittimo un meccanismo di accertamento di tale ammontare basato anche solo su un campionamento statistico attestante, secondo un criterio di prudenziale normalità, l'ordinario rilascio di tali certificazioni e la coerente proporzionalità tra le somme versate a titolo di emolumenti e quelle trattenute a titolo di ritenute di acconto. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Lecce; nel giudizio di rinvio sarà applicato il principio di diritto espresso dalla sentenza D'Arrigo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello
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