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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26479/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1982, avverso la sentenza emessa il 10 marzo 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 30 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 marzo 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 6 novembre 2029 dal Tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. ; t

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione degli artt. 99, 97, comma 4, cod. proc. pen., sia in quanto le udienze successive al 24 gennaio 2019 sono state celebrate dinanzi al Tribunale con un difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., benché l'imputato, detenuto in carcere, il 24 gennaio 2019 avesse nominato un difensore di fiducia, sia in quanto nei verbali delle udienze successive al 24 gennaio 2019 non si è dato conto che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, con la conseguenza che il difensore di ufficio non era stato posto in condizioni di avvertire quello di fiducia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte (Sez. 5, n. 25803 del 9/05/2019, B., Rv. 276127 - 01; Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274726 - 01; Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258839 - 01) ha già avuto modo di affermare che le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l'inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato Principio generale del sistema processuale è che gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatte dall'autorità giudiziaria al difensore che risulta assegnato di ufficio alla parte o da questa nominato al momento della loro emissione, dovendosi in caso contrario procedere per la prima volta alla nomina di un difensore di ufficio; una volta rispettate queste garanzie, per l'autorità giudiziaria non sussiste alcun obbligo di rinnovare l'atto ed effettuare una nuova comunicazione o notificazione.

In tal senso depone anche l'esplicita disposizione in materia di sentenze contenuta nell'art. 548, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo cui «la sentenza è notificata a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza».

Nel caso in esame, quindi, alla luce di siffatti criteri ermeneutici, nessun avviso delle date delle udienze di rinvio era dovuto al difensore di fiducia, nominato nel corso del giudizio. 2.1 Anche la doglianza relativa alla mancata indicazione, nei verbali delle udienze, dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia non coglie nel segno.

Da tale omissione il ricorrente ha fatto discendere la mancata possibilità per il difensore di ufficio di avvisare quello di fiducia.

Deve rilevarsi, però, che il dovere di comunicazione, a cui fa riferimento il ricorrente, non rileva sul piano processuale e la conseguenza della mancata indicazione a verbale del difensore di fiducia è estranea alla dinamica del processo, in cui ciò che rileva è l'assenza di profili di nullità, avendo il giudice nominato - alle udienze indicate in ricorso - un difensore di ufficio, stante la mancata partecipazione ad esse di quello di fiducia.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente quantificata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 30 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1982, avverso la sentenza emessa il 10 marzo 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 30 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 6 novembre 2029 dal Tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. ; t 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione degli artt. 99, 97, comma 4, cod. proc. pen., sia in quanto le udienze successive al 24 gennaio 2019 sono state celebrate dinanzi al Tribunale con un difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., benché l'imputato, detenuto in carcere, il 24 gennaio 2019 avesse nominato un difensore di fiducia, sia in quanto nei verbali delle udienze successive al 24 gennaio 2019 non si è dato conto che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, con la conseguenza che il difensore di ufficio non era stato posto in condizioni di avvertire quello di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte (Sez. 5, n. 25803 del 9/05/2019, B., Rv. 276127 - 01; Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274726 - 01; Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258839 - 01) ha già avuto modo di affermare che le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l'inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato Principio generale del sistema processuale è che gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatte dall'autorità giudiziaria al difensore che risulta assegnato di ufficio alla parte o da questa nominato al momento della loro emissione, dovendosi in caso contrario procedere per la prima volta alla nomina di un difensore di ufficio; una volta rispettate queste garanzie, per l'autorità giudiziaria non sussiste alcun obbligo di rinnovare l'atto ed effettuare una nuova comunicazione o notificazione. In tal senso depone anche l'esplicita disposizione in materia di sentenze contenuta nell'art. 548, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo cui «la sentenza è notificata a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza». Nel caso in esame, quindi, alla luce di siffatti criteri ermeneutici, nessun avviso delle date delle udienze di rinvio era dovuto al difensore di fiducia, nominato nel corso del giudizio. 2.1 Anche la doglianza relativa alla mancata indicazione, nei verbali delle udienze, dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia non coglie nel segno. Da tale omissione il ricorrente ha fatto discendere la mancata possibilità per il difensore di ufficio di avvisare quello di fiducia. Deve rilevarsi, però, che il dovere di comunicazione, a cui fa riferimento il ricorrente, non rileva sul piano processuale e la conseguenza della mancata indicazione a verbale del difensore di fiducia è estranea alla dinamica del processo, in cui ciò che rileva è l'assenza di profili di nullità, avendo il giudice nominato - alle udienze indicate in ricorso - un difensore di ufficio, stante la mancata partecipazione ad esse di quello di fiducia. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente quantificata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 30 maggio
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