Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24716/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha Z.5 Sol ipot rigettato istanza ai esecuzione • chaffrictliu, a`nzal:a ai sensi della legge 199/2010, nell'interesse di Monica FARSETTA, sul presupposto che, essendo in esecuzione un cumulo comprendente pene inflitte per reati ostativi, non fosse possibile scindere il cumulo.

2. Monica FARSETTA propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo la violazione di legge in relazione alla legge 199/2010 e manifesta illogicità della motivazione; osserva la ricorrente come il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro sia incorso in errore nel ritenere preclusa nel caso in esame la scissione del cumulo, fornendo peraltro una sterile ed apparente motivazione: la sostenuta tesi dell'inscindibilità del cumulo determinerebbe infatti una non giustificabile diversità di trattamento tra condannati, sulla base della casualità derivante dall'essere sottoposti ad un rapporto esecutivo unico ovvero di distinte esecuzioni.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.1 La legge n. 199 del 2010 ha introdotto "una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio dei finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost.", e "finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni ai carcere", in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane".

L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente residuo di maggior pena, ritenuti di scarsa pericolosità.

La legge esclude l'applicabilità della detenzione presso il domicilio nei confronti di soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis ord. pen., dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis ord. pen., salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dal successivo art. 14-ter, e in presenza del concreto pericolo di fuga o di commissione di altri delitti e di insussistenza della idoneità e della effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, a norma dell'art. 1, comma 2). 1.2 La prevista esclusione dalla concessione della misura dei "soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis" pone la questione della sua applicazione nel caso in cui, essendo in corso di esecuzione la pena determinata con provvedimento di cumulo, relativa a titoli esecutivi per reato indicato dall'art. 4-bis ord.pen., e come tale espressamente escluso dall'ambito oggettivo della legge, la pena relativa al reato ostativo è stata già interamente espiata.

Si deve in proposito considerare che la preclusione prevista dalla legge menzionata è legata alla tipologia di reati che connotano la qualità del condannato in termini di soggetto non meritevole del beneficio.

Va infatti ricordato che la legge menzionata è stata finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane".

L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato, o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia temporanea, "non è applicabile ai soggetti condannati per talune dei delitti indicati dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni", il che significa che vanno esclusi dal beneficio coloro che sono stati individuati come soggetti pericolosi, alla luce del tipo di reato per cui ebbero a riportare condanna.

La platea dei soggetti nei cui confronti la legge è operante deve essere quindi individuata sulla base del curriculum criminale del detenuto indipendentemente dal titolo della pena in esecuzione, con il che la problematica dello scioglimento del cumulo avanzata dalla difesa è del tutto inconferente.

2. Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore, il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v.

Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01, conforme al precedente rappresentato da Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, Zarra, Rv. 253335-01).

Il ricorrente non apporta alcun convincente argomento, che induca il Collegio a rimeditare l'indirizzo interpretativo testé riaffermato.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha Z.5 Sol ipot rigettato istanza ai esecuzione • chaffrictliu, a`nzal:a ai sensi della legge 199/2010, nell'interesse di Monica FARSETTA, sul presupposto che, essendo in esecuzione un cumulo comprendente pene inflitte per reati ostativi, non fosse possibile scindere il cumulo. 2. Monica FARSETTA propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo la violazione di legge in relazione alla legge 199/2010 e manifesta illogicità della motivazione; osserva la ricorrente come il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro sia incorso in errore nel ritenere preclusa nel caso in esame la scissione del cumulo, fornendo peraltro una sterile ed apparente motivazione: la sostenuta tesi dell'inscindibilità del cumulo determinerebbe infatti una non giustificabile diversità di trattamento tra condannati, sulla base della casualità derivante dall'essere sottoposti ad un rapporto esecutivo unico ovvero di distinte esecuzioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.1 La legge n. 199 del 2010 ha introdotto "una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio dei finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost.", e "finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni ai carcere", in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane". L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente residuo di maggior pena, ritenuti di scarsa pericolosità. La legge esclude l'applicabilità della detenzione presso il domicilio nei confronti di soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis ord. pen., dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis ord. pen., salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dal successivo art. 14-ter, e in presenza del concreto pericolo di fuga o di commissione di altri delitti e di insussistenza della idoneità e della effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, a norma dell'art. 1, comma 2). 1.2 La prevista esclusione dalla concessione della misura dei "soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis" pone la questione della sua applicazione nel caso in cui, essendo in corso di esecuzione la pena determinata con provvedimento di cumulo, relativa a titoli esecutivi per reato indicato dall'art. 4-bis ord.pen., e come tale espressamente escluso dall'ambito oggettivo della legge, la pena relativa al reato ostativo è stata già interamente espiata. Si deve in proposito considerare che la preclusione prevista dalla legge menzionata è legata alla tipologia di reati che connotano la qualità del condannato in termini di soggetto non meritevole del beneficio. Va infatti ricordato che la legge menzionata è stata finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane". L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato, o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia temporanea, "non è applicabile ai soggetti condannati per talune dei delitti indicati dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni", il che significa che vanno esclusi dal beneficio coloro che sono stati individuati come soggetti pericolosi, alla luce del tipo di reato per cui ebbero a riportare condanna. La platea dei soggetti nei cui confronti la legge è operante deve essere quindi individuata sulla base del curriculum criminale del detenuto indipendentemente dal titolo della pena in esecuzione, con il che la problematica dello scioglimento del cumulo avanzata dalla difesa è del tutto inconferente. 2. Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore, il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v. Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01, conforme al precedente rappresentato da Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, Zarra, Rv. 253335-01). Il ricorrente non apporta alcun convincente argomento, che induca il Collegio a rimeditare l'indirizzo interpretativo testé riaffermato. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
Sentenza Cassazione n. 24716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris