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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 giugno 2020

Cassazione n. 08881/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32107/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 948/2020 depositata il 30/06/2020, notificata l’8/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Teramo, prima, e la Corte d’Appello di L’aquila, poi, (quest’ultima, con la sentenza n. 948/2020 depositata il 30/06/2020, notificata l’8/10/2020), hanno rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 266/08 proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila formulando tre motivi. Resistono con controricorso le eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1988 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Il giudice a quonon avrebbe tenuto conto “del contenuto delle due scritture private intercorse tra le parti, delle date indicate sia sugli effetti cambiari e sulle marche apposte”. Le cambiali rilasciate a garanzia della nuova attività sarebbero state poste all’incasso “a fronte di un fantomatico credito tra la soc. Vidian NCE la Remake S.r.l.; la scrittura privata che indica gli effetti cambiari è stata stipulata contemporaneamente alla scrittura privata di associazioni in partecipazione”; il giudice avrebbe dovuto, esaminando gli atti, dichiarare che le cambiali erano state rilasciate a titolo di garanzia dell'obbligazione assunta verso [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione in partecipazione. Il ricorrente aggiunge che “il credito rivendicato riguarda un rapporto commerciale tra due società, il [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte della società Vivian S.n.c. e non era in possesso di cessione di credito da parte di quest'ultima”. 2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2214 cod.civ. in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Adduce che la pretesa creditoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] si fondava su 40 effetti cambiari pagabili a vista, dell'importo ciascuno di euro 2.000,00, rilasciati a titolo personale, pur trattandosi di una posizione debitoria che la società RMK aveva nei confronti della società Vidian di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del creditore, a fronte delle fatture n. 18 del 2 ottobre 2006 e n. 7 del 3 Aprile 2007; precisa che la costruzione argomentativa del resistente non poteva e non può essere accolta, perché aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] euro 80.000,00 di effetti cambiari, pur non avendo con lo stesso contratto alcun debito, ma solo perché marito di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Vidian, e a fronte di fatture emesse dopo la consegna dei titoli. 3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art.96 cod.proc.civ., perché le sue ragioni avrebbero potuto “con la nomina del CTU essere valutate e vagliate nel giusto modo; vedersi rigettare la domanda nonostante le gravi e palesi contraddizioni: la stipula nello stesso giorno di due scritture private; i titoli cambiari compilati dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; le fatture depositate dopo aver sottoscritto le scritture che non giustificano la manifesta infondatezza”. 4) Il ricorso è complessivamente inammissibile per violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Dal ricorso non è possibile evincere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia né dello svolgimento dei fatti processuali, indispensabili affinché lo scrutinio dei motivi da parte di questa Suprema Corte possa farsi senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata e/o il controricorso. Infatti, mentre le parti possono confrontare le ragioni della decisione con le posizioni, ad esse ovviamente note, assunte nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, lo stesso evidentemente non vale per la Corte di cassazione che per conoscere le dette posizioni non deve essere costretta ad esaminare gli atti del giudizio di merito. Al ricorrente non gioverebbe, dunque, il fatto che l'esposizione dei fatti di causa possa essere rinvenuta negli atti processuali delle parti, nel controricorso o nella sentenza impugnata, poiché quello di cui all’art. 366, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. è uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso che risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003, n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorrente, per contro, non ha affatto proceduto a elaborare una sintesi della vicenda fattuale e processuale, individuando i dati di fatto rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.) in funzione dei motivi di ricorso, in modo da consentire a questa Corte di procedere allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, necessario non solo per cogliere agevolmente il significato delle censure, ma anche per valutarne l’ammissibilità e la pertinenza rispetto alle rationes decidendidella sentenza impugnata. Si è limitato a dedurre di aver lavorato per la ditta individuale Albatros di [OSCURATO:PERSONA] come rappresentante e direttore commerciale fino al giugno 2007, quando il rapporto di lavoro si tramutava in associazione in partecipazione; di aver rilasciato effetti bancari per l’importo di euro 80.000,00 “a garanzia di eventuali richieste che avrebbe potuto avanzare la moglie in merito alla società Open S.r.l. e lo stesso in merito alla nuova attività che avevano intrapreso con la ditta ALBATROS”; di aver reclamato nel periodo marzo-aprile 2007 il compenso per il lavoro svolto per la società ALBATROS; di aver sottoscritto nel giugno 2007 due scritture private, una quale riconoscimento di debito per forniture inesistenti, l’altra di associazione in partecipazione; di essere stato privato di tutti gli incarichi verso la fine di giugno 2007. Con fatica si intuisce che la vicenda è stata originata dal decreto con cui gli veniva ingiunto di pagare a favore di [OSCURATO:PERSONA] l’importo di ero 80.000,00, portato da 40 effetti cambiari, ciascuno di euro 2.000,00. Non si conoscono le ragioni dell’opposizione al decreto ingiuntivo, né le ragioni per cui il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno rigettato l’opposizione. Non sono chiari i riferimenti alla ditta/società Albatros, alla società Vidian S.n.c., alla società Remake S.r.l., alla società OPEN S.r.l., alla società RMK né i riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] e tantomeno il ruolo avuto nella vicenda dalla moglie, di cui si dice – senza chiarirne le implicazioni - che sarebbe stata obbligata da [OSCURATO:PERSONA] a “dare le dimissioni quale amministratore unico della società OPEN S.r.l.” (p. 6). A p. 10, illustrando il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il fatto che la documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e nella fase ordinaria fosse priva di validità, ex art. 2214 cod.civ. – si tratterebbe di scritture contabili non bollate né vidimate – si evocano bolle di consegna e trasporto non firmate e in parte sottoscritte da terzi non facenti parte della società Remake. Si tratta di fatti e documenti di cui non è stata dimostrata la pertinenza e tantomeno il collegamento con la vicenda per cui è causa. 5) Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6) La memoria dei controricorrenti non assolve la funzione di illustrare e chiarire i motivi di impugnazione o quella di confutare le tesi avversarie (Cass. 31/03/2021, n. 8939 ) – parte controricorrente si limita a richiamare il controricorso - e, pertanto, non può essere considerata tale. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre
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