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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05289/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'appello era stato presentato ben oltre il termine di 45 giorni, che scadeva il 10/11/2024, nel presupposto che ai fini del conteggio non opera la sospensione in periodo fereiale del termine per il deposito della sentenza (Sez.

U, n. 42361 dele 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01), Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il lresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'appello era stato presentato ben oltre il termine di 45 giorni, che scadeva il 10/11/2024, nel presupposto che ai fini del conteggio non opera la sospensione in periodo fereiale del termine per il deposito della sentenza (Sez. U, n. 42361 dele 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01), Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il lresidente
Sentenza Cassazione n. 05289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris