CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 1981
Cassazione n. 08014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1981 avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la condanna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di euro mille di ammenda, irrogata in relazione al reato di cui al capo b), di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, relativo ad un coltello della lunghezza complessiva di 15 centimetri. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di cui all'art. 606 lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato invito, da parte della polizia giudiziaria, circa il giustificato motivo sul porto del coltello; travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità; mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.) devolvono censure non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata consentite in sede di legittimità e volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. 2.1.Rilevato, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, che si sollecita la (ri)lettura del verbale di prova testimoniale, resa all'udienza del 14 febbraio 2022, non consentita a questa Corte (stante anche il divieto di utilizzazione del verbale di perquisizione da parte del Tribunale, in sede dibattmentale, quanto a circostanze diverse da quelle irripetibili in esso indicate) e che si prospetta il travisamento della prova dichiarativa, secondo il ricorrente desumibile da atti del processo, non ravvisabile nella specie, posto che non è specificato in che modo l'errore segnalato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). 2.2.Ritenuto, inoltre, che il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che si denuncia vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che risulta, invece, giustificato da ragionamento non manifestamente illogico (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e, dunque, non censurabile in questa sede. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor