CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2020
Cassazione n. 08021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4549-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1664/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale chiese la rimozione delle opere realizzate in un pozzo luce di comune proprietà; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4549/2021 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 8021/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi l’usucapione del pozzo luce; - la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale; - secondo la Corte di merito, gli interventi effettuati dal convenuto erano in violazione dell’art.1102 c.c. perché impedivano al comproprietario il pari uso della cosa comune, attraverso l’annessione di fatto del comune vano terraneo; - poiché non era certa l’epoca di realizzazione della copertura del pozzo luce, non vi era prova dell’usucapione del vano pozzo luce; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la collocazione, alla sommità del pozzo luce, di una tettoia costituita da elementi strutturali portanti in acciaio e pannelli, non costituisse indice inequivoco di un comportamento appropriativo mentre, invece, detta copertura, secondo quanto accertato dal CTU, avrebbe comportato un aumento di volumetria dell’edificio, privando il pozzo di luce della sua funzione essenziale che è quella di dare aria e luce al fabbricato. Contrariamente da quanto affermato dalla Corte distrettuale, la copertura del pozzo luce non avrebbe quindi valore neutro ma di atto appropriativo, indipendentemente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4549/2021 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 8021/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 dall’annessione del pozzo luce all’unità del piano terra, ragione per la quale sarebbe maturate l’usucapione; - il motivo è inammissibile sotto diversi profili; - in primo luogo, la corte di merito ha esaminato il fatto decisivo relativo alla copertura del pozzo luce sicchè non è ravvisabile il dedotto vizio motivazionale di cui all’art.360 comma 1, n.5 c.p.c. (Cass. Civ. Sezioni Unite N.8054/2014); - la decisione è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso; si deve, pertanto trattare di atti univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà (ex plurimis, Cass.02/03/1998, n, 2261; Cass. 23/07/2010, n. 17322; Cass.09/06/2015, n. 11903; Cass. 19/10/2017, n. 24781); - nel caso di specie, la Corte distrettuale ha accertato che non vi era la prova relativa al periodo in cui erano stati realizzati gli interventi volti all’annessione del pozzo luce – che non erano necessariamente coincidenti con la realizzazione della tettoia – ragione per la quale non vi era la prova del compimento dell’usucapione; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4549/2021 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 8021/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A