CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 14101/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul regolamento di competenza n. 13551/23 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic.presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via A. Fusco 113, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza del 26.5.2023 emessa dal Tribunale di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al precetto notificato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrato quale parte mutuante al [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara s.c. a r.l.) innanzi al Tribunale d i Milano; successivamente, il [OSCURATO:PERSONA] procedura esecutiva, innanzi al Tribunale di Firenze, omettendo di avvisare circa l’opposizione al precetto, indicando nell’istanza di vendita, depositata il 10.11.22, che era decorso inutilmente il decimo giorno dalla data di esecuzione del pignoramento. Nel frattempo, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21.2.23, riteneva la competenza del giudice di Monza a decidere la causa, provvedimento non impugnato dalla controparte; pertanto, la Rocchi proseguiva l’opposizione al precetto innanzi al Tribunale di Monza, chiedendo al giudice dell’esecuzione di dichiarare la propria incompetenza- e comunque di cancellare dal ruolo la procedura esecutiva-evidenziando che il precetto era stato impugnato innanzi ad altro giudice. Con ordinanza del 26.5.2023, il giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Firenze rigettava l’istanza, rilevando che: la debitrice si era costituita chiedendo “la cancellazione della procedura” e la dichiarazione d’incompetenza, deducendo di aver proposto opposizione al precetto innanzi al Tribunale di Milano, che aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Monza; l’immobile pignorato era ubicato a Firenze, radicando così la competenza del Tribunale di Firenze; era stata disposta la vendita dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza, in ordine all’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deposita memoria difensiva.Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a sostegno del regolamento di competenza, deduce che il Tribunale di Firenze ha pronunciato sulla competenza territoriale, per cui, ricorrendo una fattispecie di litispendenza tra le due opposizioni, chiede dichiararsi la sua incompetenza, per essere competente il Tribunale di Monza, investito del giudizio di opposizione a precetto. Il regolamento è inammissibile. Invero, a vverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (Cass., n. 17462/2010; Cass., n. 16292/2011; Cass., n. 3040/2022). E’invero inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la potestas iudicandi, ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al quomodo dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass., n. 17845/14; n. 4506/22). Nella specie, pertanto, la ricorrente erroneamente assume che il provvedimento impugnato afferisca a questioni di competenza, mentre esso riguarda atti di gestione delle procedure esecutive in corso, a nulla rilevando il riferimento incidentale alla competenza contenuto nello stesso provvedimento. Il regime delle spese saràregolato nella fase del merito. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso a