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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45336/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. afferente alla mancata assunzione di una prova decisiva non è consentito in sede di legittimità in quanto risulta privo di specificità sin dalla formulazione in sede di appello, laddove il giudice ha sottolineato l'omessa allegazione da parte della difesa di elementi idonei, al di là delle mere asserzioni, a fondare la valutazione di incapacità di intendere e di volere ovvero ad inficiare la ricostruzione del complessivo quadro probatorio (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. afferente alla mancata assunzione di una prova decisiva non è consentito in sede di legittimità in quanto risulta privo di specificità sin dalla formulazione in sede di appello, laddove il giudice ha sottolineato l'omessa allegazione da parte della difesa di elementi idonei, al di là delle mere asserzioni, a fondare la valutazione di incapacità di intendere e di volere ovvero ad inficiare la ricostruzione del complessivo quadro probatorio (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1
Sentenza Cassazione n. 45336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris